Corte IV
D-2761/2007
vav/mum
{T 0/2}
Sentenza del 10 maggio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Claudia Cotting-Schalch
Cancelliera Marisa Murray
A._______, Georgia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 13 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 4 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
14 e del 30 marzo 2007), d'essere espatriato poiché accusato a torto d'aver
sottratto B._______ Lari dalla cassaforte del suo datore di lavoro. Il C._______,
sarebbe stato interrogato dalla polizia in merito alla sparizione del denaro ed
avrebbe riferito d'essere estraneo ai fatti, ma non gli avrebbero creduto, ritenuto
che in precedenza avrebbe avuto un diverbio con il suo superiore. Il D._______, al
termine della prima udienza, il suo avvocato gli avrebbe consigliato d'espatriare,
considerato che “la vicenda non sarebbe finita bene”. Saputo che la sentenza
sarebbe stata pronunciata il E._______ e temendo d'essere condannato ad una
pena privativa della libertà, il 23 febbraio 2007 sarebbe espatriato.
B. Il 13 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 18 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata
nel merito della sua domanda d'asilo, e, in via subordinata, la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Ha altresì presentato una
domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
3motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso tutto quanto
possibile alfine di procurarsi la carta d'identità rimasta al suo domicilio, limitandosi
ad allegare che i suoi genitori sarebbero deceduti e di non potersi rivolgere a
nessun altro. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le
allegazioni decisive in materia d'asilo rese dall'interessato, segnatamente con
riferimento al nome della ditta presso la quale avrebbe lavorato (che non
conoscerebbe siccome sarebbe in lingua inglese), al numero di proprietari (due o
tre), al momento in cui avrebbe saputo che i soldi sarebbero spariti dalla
cassaforte e al fatto se i quattro testi chiamati a deporre fossero impiegati della
ditta o meno. Infine, l'UFM ha considerato che per quanto emerge dagli atti di
causa non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per l'accertamento della
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, il ricorrente sostiene, da un lato, d'aver cercato di contattare un amico
alfine di farsi spedire i documenti di legittimazione e, dall'altro lato, che nelle
prossime settimane dovrebbe essere in grado di dimostrare la sua identità. Fa
valere che nel suo caso sono necessari ulteriori chiarimenti e che l'UFM non
avrebbe dunque potuto pronunciare una decisione di non entrata nel merito.
L'autorità inferiore non avrebbe, inoltre, fondato la decisione d'inverosimiglianza su
dei mezzi di prova o degli indizi di una certa rilevanza, ma su semplici impressioni
soggettive. Allega, infine, che in caso di rimpatrio sarebbe messa a rischio la sua
vita.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 4 marzo 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili
documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova in
particolare rilevare che egli ha dichiarato di avere posseduto sia un passaporto
che una carta d'identità e che in patria vivono ancora dei suoi parenti (lo zio
materno con la sua famiglia). Non soccorrono, altresì, l'insorgente le generiche
allegazioni, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
secondo le quali il passatore gli ha ritirato il passaporto e la carta d'identità è
rimasta nella sua abitazione a F._______. Peraltro, se un richiedente non aveva
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o
d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di
non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in
4sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16).
5.2 La censura formale sollevata dal ricorrente secondo la quale la decisione
impugnata è stata insufficientemente motivata va disattesa. Giova in particolare
rilevare, che l'UFM non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti ed esaminare, dettagliatamente, tutte le risultanze
processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato,
quand'anche sintetico, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'aver tenuto conto d'ogni fatto decisivo (GICRA 1995 n. 12 consid.
12c pag. 114 e seg.). Tale è il caso nella presente fattispecie, ritenuto che,
seppure in maniera concisa, ma chiara, l'UFM ha indicato le ragioni che lo hanno
spinto a non entrare nel merito della domanda d'asilo in esame, senza che vi sia
ragione di ritenere che abbia omesso di valutare degli elementi decisivi. Il
ricorrente è stato dunque posto nelle condizioni di ricorrere con criteri adeguati.
5.3 Il TAF rileva altresì che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente
non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni
decisive presentate in corso di procedura. In particolare, le stesse s'esauriscono in
mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
cui può essere, per quanto riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109
cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Di
conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente
considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
5.4
5.4.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente (v. considerando 5.3 del presente giudizio), non v'è la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del
ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
5.4.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
5.4.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
5la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente paragrafo). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge
dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori
chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo di
accertamenti sarebbero ancora necessari nel caso concreto e in quale ambito.
5.4.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il
ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione ed esperienza
professionale. Inoltre non ha fatto valere, né la loro esistenza emerge da un
esame d'ufficio degl'atti di causa, problemi di natura medica suscettibili d'ostare
alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Georgia, dove, sia rilevato per sovrabbondanza, vive ancora lo zio.
5.4.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta
diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 5.4.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- al G._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
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