Corte IV
D-2762/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2762/2009
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 16 marzo 2009 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 26 marzo 2009 e del 6 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 28 aprile 2009, notificata al ricorrente il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 29 aprile 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cif. 1 LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano di etnia (...) e residente sin dalla nascita a B._______ (Stato
del River),
che egli ha dichiarato di rivestire la funzione di leader all'interno di un
gruppo di militanti nigeriani, che si batterebbe contro il governo a
causa dell'estrazione petrolifera da parte di multinazionali; che in data
(...) (o, secondo un'altra versione, [...]) il suo gruppo, dopo
un'incursione in un impianto di estrazione e la riscossione di denaro,
sarebbe stato vittima di una sparatoria da parte di militari e polizia; che
durante tale sparatoria diversi militanti sarebbero stati uccisi; che lui
stesso sarebbe stato ferito alla gamba e si sarebbe gettato in acqua,
per poi essere soccorso da membri di un altro gruppo di militanti giunti
sul posto e portato ad C._______; che all'arrivo di quest'ultimo gruppo,
la task force governativa avrebbe cessato il fuoco e si sarebbe ritirata;
che ad C._______ egli sarebbe stato curato e avrebbe vissuto sotto la
protezione di un membro della (...), simpatizzante dei militanti,
che, per scampare al pericolo, egli, nel febbraio 2009, avrebbe
raggiunto in aereo il D._______ munito di un passaporto ECOWAS
intestato ad una terza persona; che dopo un soggiorno di due
settimane a E._______, egli si sarebbe procurato un passaporto
diplomatico senegalese con false generalità e sarebbe volato, via
Parigi, fino in Svizzera; che dopo una notte passata a Zurigo, egli
avrebbe raggiunto F._______ in treno in data (...),
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 28 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli
sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la
sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un
documento d'identità e segnala altresì che il possesso di tali
documenti non sarebbe cosa comune in Nigeria, bensì limitato a
persone abituate a viaggiare ad esempio per lavoro; che nel ricorso
egli sostiene di non sapere a chi rivolgersi per procurarsi un
documento d'identità e dubita altresì del fatto che l'Ambasciata
nigeriana in Svizzera gli possa essere d'aiuto in tal senso,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: egli, infatti, sarebbe, fuggito dalla Nigeria perchè
la sua vita sarebbe in pericolo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente definisce il passaporto ECOWAS, col quale sarebbe
espatriato, dapprima come falso (cfr. verbale audizione del 26 marzo
2009 pag. 7) ed in seguito invece come autentico (cfr. verbale
audizione del 6 aprile 2009 pag. 4/D16); che in fase di seconda
audizione egli non sarebbe più stato in grado, su domanda esplicita, di
formulare le generalità con le quali sarebbe espatriato (cfr. ibidem pag.
4/D17), indicazioni che aveva invece fornito in modo preciso durante
l'audizione sui fatti (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 7);
che, come già evidenziato dall'autorità inferiore, la giustificazione
secondo cui egli non sarebbe in grado di dire se il passaporto
diplomatico con cui avrebbe viaggiato fino in Svizzera sia autentico o
meno perchè egli non parlerebbe francese (cfr. verbale audizione del 6
aprile 2009 pag. 4/D24), è in netto contrasto con la dichiarazione resa
in sede di prima audizione secondo la quale egli disporrebbe di
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conoscenze scolastiche di tale lingua (cfr. verbale audizione del 26
marzo 2009 pag. 3); che la giustificazione fornita per il fatto di non
conoscere le generalità figuranti sul passaporto (vale a dire la
ricezione, in serata, del documento e la partenza l'indomani, cfr.
verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 4/D25) non convince; che il
ricorrente si contraddice circa il pagamento del viaggio in Svizzera,
dichiarando dapprima che un impiegato dell'ufficio di immigrazione
l'avrebbe pagato per lui (cfr. ibidem pag. 4/D24), per smentirsi qualche
minuto dopo asserendo di avere, invece, pagato tutto lui, incluso il
viaggio dell'impiegato statale (cfr. ibidem pag. 4-5/D26-27),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle
sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da
elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la
verosimiglianza,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non ha
viaggiato nelle circostanze descritte,
che in sede di audizione l'insorgente, a giustificazione del fatto di non
essere riuscito a farsi spedire la patente di guida e la tessera
scolastica dalla moglie dopo averla contattata telefonicamente, ha
dichiarato di non essersi più ricordato, al momento opportuno,
dell'indirizzo del Centro di registrazione e procedura (CRP) dove
risiedeva; che tale motivazione, come indicato rettamente dall'autorità
inferiore, non è pertinente alla luce del fatto che dagli atti non risulta
che il ricorrente abbia intrapreso alunché per procurarsi l'indirizzo,
rispettivamente che al ricorrente, al suo arrivo al CRP, sono stati
consegnati diversi formulari, contenenti, tra l'altro, l'indirizzo di cui egli
necessitava,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti, e secondo cui, in
Nigeria, tali documenti verrebbero utilizzati da pochissime persone: tali
asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, inoltre,
l'asserzione secondo cui egli non saprebbe a chi rivolgersi per
presentare un documento (cfr. ricorso pag. 2), non regge alla luce della
dichiarazione resa in sede di audizione, secondo cui egli avrebbe,
dopo l'audizione sui motivi, contattato telefonicamente la moglie, ed
avrebbe cinque sorelle ed un fratello in Patria (cfr. verbale audizione
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del 26 marzo 2009 pag. 3-4); che pure i dubbi espressi dal ricorrente in
merito ad un possibile aiuto da parte dell'Ambasciata nigeriana in
Svizzera a procurarsi un documento d'identità (cfr. ricorso pag. 2), non
risultano pertinenti, dal momento in cui dagli atti non risulta che egli
avrebbe per lo meno avviato tentativi in tal senso,
che il ricorrente non ha quindi effettuatto seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità rispettivamente
il mancato invio da parte della moglie, il TAF ha ragione di concludere
che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della
causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
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che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di fare parte di un
gruppo di militanti ed essere espatriato, al fine di mettersi in salvo, a
seguito di una sparatoria messa in atto da una task force governativa,
che il ricorrente ha altresì, da un lato, espresso la volontà di tornare in
patria non appena si sia rimesso dal problema alla (...) (cfr. verbale
audizione del 26 marzo 2009 pag. 6), e, dall'altro, di poter
eventualmente tornare in Nigeria dopo il luglio 2009, tantopiù che
starebbe "molto bene in patria" (cfr. verbale audizione del 6 aprile
2009 pag. 12/D95-99) rispettivamente di, invece, rischiare per la
propria vita in caso di rimpatrio (cfr. ricorso pag. 2 in fine),
che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non
entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato,
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
contraddittoria ed inverosimile: basti rilevare che il ricorrente si è
contraddetto in merito alla data dell'asserita sparatoria da parte di
militari e polizia di cui sarebbe stato vittima insieme ai suoi compagni,
indicando dapprima il (...) (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009
pag. 5), ed in seguito il (...) (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009
pag. 7/D52); che, messo a confronto con tale incrongruenza, egli la
riporta ad una mancanza dell'interprete (cfr. ibidem pag. 11/D93); che
il ricorrente, circa l'oggetto dell'incursione del suo gruppo, indica
dapprima un impianto di estrazione petrolifera della ditta (...) (cfr.
verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 5), per poi tramutarlo, circa
una settimana e mezza più tardi, in un impianto occupato da (...) per
l'estrazione del cherosene (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009
pag. 7/D52); che il ricorrente si contraddice anche in merito al
momento in cui sarebbe stato colpito alla (...) rispettivamente tuffato in
acqua: secondo alcune dichiarazioni il tuffo sarebbe avvenuto dopo lo
sparo (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 5 e del 6 aprile
2009 pag.6/D43 e pag. 10/D86), mentre secondo un'altra versione
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quest'ultimo sarebbe, invece, avvenuto durante il tuffo (cfr. verbale
audizione del 6 aprile 2009 pag. 11/D88); che il racconto del ricorrente
diverge pure in merito al momento delle cure ricevute: in sede di prima
audizione egli dichiara di essere stato portato ad C._______ dopo
essere stato operato (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 5),
mentre che dalle dichiarazioni rese durante l'audizione sui motivi
emergerebbe che egli avrebbe ricevuto le cure quando era già ad
C._______ (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 6/D43 e pag.
10/D80); che, da una parte, il ricorrente ha dichiarato di voler tornare
in Nigeria non appena la sua (...) sarebbe guarita (dando quindi per
implicito che in caso di rimpatrio egli non rischierebbe nulla, cfr.
verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 6), e dall'altra ha invece
menzionato una procedura di abrogazione di una legge riguardante
l'uso della violenza da parte delle autorità contro i militanti, al termine
della quale, in caso positivo per lui, egli tornerebbe in Nigeria, avendo
altresì difficoltà a stare senza la sua famiglia e trovandosi bene in
patria (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 12/D95-98); che
mal si comprende come mai il ricorrente abbia sottaciuto la
menzionata procedura durante la prima audizione rispettivamente non
l'abbia ribadita in fase di ricorso, trattandosi indubbiamente di un
aspetto rilevante dell'intera vicenda dal cui esito dipenderebbe la sua
possiblità di rientrare in Nigeria; che anche nel caso in cui tale legge
non dovesse venire abrogata, egli – con una uscita dal gruppo dei
militanti ed un comportamento rispettoso delle leggi – non sarebbe
esposto a nessun pericolo, tantopiù che dagli atti non risulta che egli
sia ricercato o accusato di alcunché dalle autorità nigeriane dopo
l'asserita sparatoria e che egli, a sua detta, non avrebbe (avuto) alcun
problema con le autorità (cfr. ibidem pag. 11/D91),
che in sede di ricorso il ricorrente non si è espresso in alcun modo in
merito alle contraddizioni rilevate nel suo racconto sui motivi d'asilo
dall'UFM ed esposte nella decisione impugnata, facendo unicamente
valere di essere in pericolo in caso di rimpatrio, senza però addurre
alcun elemento a sostegno di ciò,
che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi
nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni
pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore
giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo
rilevante in materia d'asilo,
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che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo,
non v'è motivo di ritenere che egli non possa beneficiare di un equo
processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per
ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi
enumerati all'art. 3 LAsi, tanto più che egli ha dichiarato di non avere
mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr.
verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 11/D91),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento
suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF
rileva che egli dispone di una formazione (...) completa (cfr. verbale
audizione del 26 marzo 2009 pag. 3) e può, inoltre, beneficiare in
Patria di una rete sociale, potendo fare riferimento come minimo a sua
moglie (contattata telefonicamente dal CRP, come già menzionato
sopra), a suo fratello ed alle cinque sorelle (cfr. verbale d'audizione del
6 aprile 2009 pag. 3-4),
che, d'altra parte, il problema alla (...) fatto valere dal ricorrente non
appare grave al punto da ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici: egli,
infatti, dichiara di avere continuato, in Svizzera, ad ingerire i
medicamenti prescrittigli già prima dell'arrivo al CRP, e di stare bene
(cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 10/D81-82),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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