Corte IV
D-2765/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Robert Galliker,
cancelliere Federico Pestoni.
A._______,
B._______,
C._______,
Serbia,
via Ceresio 9, 6900 Massagno,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento ;
decisione dell'UFM del 31 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2765/2009
Fatti:
A.
In data (...) i richiedenti, provenienti dalla Serbia, di etnia rom, con ulti-
mo domicilio a D._______, hanno presentato una domanda d'asilo in
Svizzera.
Interrogati sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato, per quan-
to qui di rilievo, di essere espatriati a causa delle difficoltà e dei con-
trasti di natura etnica presenti in patria. Essi sarebbero stati vittime di
continui attacchi verbali, sia da parte dei serbi sia da parte degli alba-
nesi. Oltre a ciò, in più di un'occasione, la casa dei richiedenti sarebbe
stata oggetto del lancio di pietre da parte di ignoti. La denuncia dei so -
prusi allegati avrebbe inoltre lasciato indifferenti le autorità locali, le
quali non vi avrebbero mai dato nessun seguito. Per questo e per il ti-
more di subire nuove violenze e discriminazioni, i ricorrenti hanno de-
ciso di espatriare verso la Svizzera.
B.
Con decisione del 31 marzo 2009, l'UFM ha respinto la domanda d'a-
silo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei
richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il
loro Paese d'origine, ossia la Serbia, siccome lecita, esigibile e possi -
bile.
C.
In data 29 aprile 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinnanzi
al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Han-
no chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordina-
tamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine. Essi
hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento
anticipato delle presumibili spese processuali.
D.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
22 maggio 2009, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera
fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussi-
stenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a
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chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
E.
In medesima data, con decisione incidentale, il Tribunale amministrati-
vo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 22 giu-
gno 2009, per prendere posizione sul ricorso.
F.
Con scritto del 3 giugno 2009, l'UFM si è riconfermato integralmente
nella propria, avversata decisione, senza aggiungere nulla a quanto
contenuto nella decisione del 31 marzo 2009.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vanta-
no un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica-
zione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto legitti -
mati ad aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo rispettivamente ritenuto l'allonta-
namento e l'esecuzione dello stesso come ammissibile, esigibile e
possibile.
3.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono di aver addotto validi e suf-
ficienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con -
traddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento in-
completo dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Essi ritengo-
no inoltre che il loro rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esi -
gibile, in quanto la situazione per i rom in Serbia sarebbe insostenibile
dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi i ri -
correnti ritengono siano adempiute le condizioni per un rinvio degli atti
all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e
che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la conces-
sione in suo favore dell'ammissione provvisoria.
3.3 In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'accoglimento del ri -
corso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato
e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini, su-
bordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi han-
no altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
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della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese pro-
cessuali.
3.4 Con osservazioni del 3 giugno 2009, l'UFM si è rinnovato, confer -
mandola integralmente, nella propria decisione del 31 marzo 2009,
senza aggiungere alcunché a quanto in essa riportato.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi -
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le
persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte -
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi -
che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
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limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
5.
Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rile-
vato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso.
5.1 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione
internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Pae-
se, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di
sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché
spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di
rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origi-
ne di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che
può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo
sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n.
15 pagg. 107 e segg.).
5.2 Secondo le informazioni a disposizione del TAF e la sua pratica
costante, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom non giustifi -
ca il riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere espo-
sti a persecuzione o pregiudizi. Benché i membri di questa minoranza
etnica siano frequentemente vittime di soprusi o altre ingiustizie da
parte di terzi o autorità locali, non si può considerare che i Rom di Ser -
bia siano vittime di atti sistematici di violenza o di gravi discriminazioni
per il solo fatto della loro origine o che vi sia il rischio di che lo siano in
futuro. A ciò si aggiungono gli sforzi ed i programmi messi in campo
dalle autorità serbe allo scopo di migliorare le condizioni di vita, di la -
voro e di alloggio della comunità Rom (cfr. decisione del TAF D-
7847/2006 del 18 agosto 2009). Inoltre, va detto che la Serbia ha pre-
so, nel giugno 2008, la presidenza del Decennio per l'integrazione dei
Rom. Essa ha annunciato che la sua priorità è quella di legalizzare gli
accampamenti dove vivono i Rom e di operare nella prevenzione alla
discriminazione nell'insegnamento di questi ultimi. Dei corsi opzionali
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di lingua Rom sono stati organizzati in luglio negli stabilimenti scolasti-
ci. Secondo informazioni convergenti ed emanate da fonti affidabili, le
autorità giudiziarie o di polizia serbe non rinunciano, di regola, a per-
seguire gli autori di sevizie ed estorsioni commesse nei confronti di
membri di minoranze etniche, né tollerano o avvallano tali modi di agi-
re (cfr. sentenze del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; E-
4666/2006 del 27 marzo 2009, consid. 2.2, pag. 7. et consid. 4.3.2.1
pag. 10; E-2506/2007 et E-2512/2007, entrambe del 26 gennaio 2009).
Ciò stante, sembrerebbe che i ricorrenti non abbiano insistito presso le
autorità serbe affinché esse li proteggessero e difendessero i loro dirit -
ti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia. Pertanto non si può
ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinun-
ciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo.
Perciò, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le
procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri
diritti presso le autorità competenti.
5.3 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni dei ricorrenti circa le asse-
rite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria sono da ritenersi in-
sufficienti a giustificare la concessione dello stato di rifugiati rispettiva-
mente dell'ammissione provvisoria e, ad ogni modo, non vi è ragione
di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in
patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro
confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare
ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dagli insorgenti,
questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le di-
chiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni per la concessio -
ne dello statuto di rifugiati previste dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
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I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del gravame è
ammissibile.
7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi -
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sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
7.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti
se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesi -
gibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situa-
zione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro si -
tuazione personale, dall'altro.
Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ri -
conducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Ser-
bia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale.
I ricorrenti sono di origine Serba, etnia Rom, e provengono da
D._______. Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in
particolare i Rom, il TAF rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi del-
le autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente
vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'al-
loggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, pro-
miscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran
numero di Rom vivono in condizioni di grande povertà – soprattutto per
quel che concerne le condizioni di alloggio – e sono, inoltre, particolar-
mente colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, tali difficoltà sono più marcate
per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un
paese occidentale. I Rom non sono, inoltre, completamente al riparo da
aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18
agosto 2009). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera ininterrottamente
dal mese di settembre del 2008 data alla quale hanno depositato la loro
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domanda d'asilo. Un'assenza di soli due anni dal loro Paese non dovreb-
be avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un
reinserimento nella società serba posto che i ricorrenti, ancora in giovane
età, dispongono ancora di una ampia rete famigliare e di conoscenze in
loco.
Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che il signor
A._______ ha una minima formazione scolastica avendo frequentato le
scuole fino al quarto anno ed una discreta esperienza quale (...) nel cari-
co e scarico merci e pure come (...) – (...) – a feste e ricevimenti, lavori
che svolgeva prima di espatriare dalla Serbia. Pure la signora B._______,
casalinga, possiede un discreto livello di formazione avendo frequentato
sette anni di scuola quando si trovava in E._______. Inoltre, i ricorrenti
non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GI-
CRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerge la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Sviz-
zera per motivi medici.
In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati,
questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ri -
correnti, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
7.4 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei me-
desimi è un elemento che deve essere preso in considerazione
(cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e decisione del TAF D-
6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del fanciullo
è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto,
vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista
dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e
seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da
un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comporta-
re l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia
(cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998
n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno una figlia di 1 anno e mezzo, nata
in Svizzera. Il TAF è cosciente delle difficoltà che C._______ potrebbe
incontrare al suo ritorno in Serbia. Tuttavia, ella, nonostante sia nata in
Svizzera, ove ha vissuto finora, vista la giovane età, è totalmente
impregnata del contesto culturale e del modo di vita dei suoi genitori,
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in modo che la sua integrazione nel Paese d'origine non costituirà
alcun problema, posto che oltretutto ad un anno e mezzo soltanto non
si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà Svizzera.
A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che
l'allontanamento di C._______ verso la Serbia, non rappresenta per lei
uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo
sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera non
viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti
del fanciullo (RS 0.107).
Pertanto, l'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragio-
nevolmente esigibile.
8.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usan-
do della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario
al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione confermata.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del
ricorso del 29 aprile 2008, per corriere interno; in copia);
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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