B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2769/2013
S e n t e n z a d e l 4 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (Presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Robert Galliker;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 maggio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 12 aprile 2013
in Svizzera;
l'esame osseo della mano a cui il richiedente è stato sottoposto ed il rela-
tivo rapporto del (...) 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente in data 18 aprile 2013 e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare entro
48 ore un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in ca-
so di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel
merito della domanda d'asilo;
il verbale di audizione sulle generalità del 18 aprile 2013 (di seguito: ver-
bale 1);
il verbale di audizione del 3 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e il rispet-
tivo allegato del rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: alle-
gato ROA);
la decisione dell'UFM dell'8 maggio 2013, notificata al ricorrente al più
presto il 9 maggio 2013;
il ricorso del 15 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 16 maggio 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 16 maggio 2013 e lo stesso in-
carto in originale, pervenuto al Tribunale il 28 maggio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
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RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia Igbo e di essere cresciuto a C._______
(Nigeria), dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1,
pagg. 3 e 5);
che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto che il richiedente non sa-
rebbe stato in grado di rendere verosimile di essere minorenne; che inol-
tre ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle au-
torità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio
valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previ-
ste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
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che nel ricorso l'insorgente ha contestato le valutazione dell'UFM sulla
denegata minore età; che quindi ha chiesto una ripetizione dell'audizione
alla presenza di una persona di fiducia e, in subordine, un'audizione
complementare per permettere un accertamento affidabile della minore o
maggiore età;
che circa la questione dei motivi scusabili per la mancata consegna dei
documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, ha allegato di avere
lasciato la Nigeria in un'età in cui la capacità di discernimento sarebbe
notoriamente inferiore a quella di una persona adulta a difficilmente
l'adolescente gestirebbe autonomamente i propri documenti e le proprie
pratiche amministrative;
che erroneamente l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori
chiarimenti; che tuttavia, in particolare per quanto attiene all'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento, le allegazioni del richiedente circa la
sua situazione in patria avrebbero dovuto richiedere detti chiarimenti
supplementari;
che a suo dire l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria non
sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto in patria sarebbe sprovvisto
di un alloggio sicuro e non disporrebbe di una rete familiare e sociale né
di condizioni di vita dignitose; che infine dovrebbe far fronte alle gravi
minacce da parte del fratello del padre adottivo;
che in conclusione egli ha chiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il comple-
tamento dell'istruttoria e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissio-
ne provvisoria; che ha presentato, secondo il senso, una domanda di as-
sistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di
giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e ripetibili;
che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo
minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo
l'attribuzione al cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale
nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della
procedura d'asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di
un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore
età;
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore
età; che pertanto è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale,
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prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e
della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un
richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su-
scettibili di rendere plausibile la sua minore età;
che nondimeno il rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) presente
all'audizione (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi), ha affermato che, a suo avviso,
dall'aspetto fisico e dal linguaggio utilizzato, il richiedente sembrerebbe
minorenne (cfr. allegato ROA);
che comunque, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore,
l'interessato non è stato in grado di comprovare la minore età con
documenti d'identità; che infatti non ha consegnato nessun documento
d'identità; che peraltro non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe
dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio (cfr. verbale 2, pag. 2);
che il Tribunale ritiene, come giustamente osservato dall'UFM, poco con-
vincente che il richiedente non sappia indicare il momento dell'adozione
da parte del padre adottivo; che, nonostante nel ricorso l'insorgente so-
stenga che una simile circostanza sia del tutto plausibile, il Tribunale ritie-
ne invece che se l'interessato avesse vissuto i fatti nella maniera esposta,
si sarebbe incuriosito e avrebbe chiesto al padre quando esattamente l'a-
dozione sarebbe avvenuta; che inoltre egli non ha saputo indicare in che
anno esattamente sarebbe andato a scuola (cfr. verbale 1, pag. 5); che
nel ricorso l'insorgente obietta di non avere risposto a questa domanda in
quanto non ne avrebbe capito il senso visto che un attimo prima avrebbe
spiegato quanti anni di scuola aveva fatto e fino a quale età; che il Tribu-
nale ritiene che questa argomentazione non convince e osserva che pe-
raltro non corrisponde al vero che il richiedente non avrebbe risposto alla
menzionata domanda, ma ha risposto "non lo so" (cfr. verbale 1, pag. 5);
che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che, per sovrabbondanza e per quanto l'onere della prova spetti in casu
al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico del (...) 2013 (cfr. act.
A 6/1) risulta un'età ossea superiore ai 18 anni;
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che nondimeno il Tribunale osserva che il menzionato rapporto dell'esa-
me radiologico non adempie cumulativamente alle condizioni formali sta-
bilite dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2004 n. 31 consid. 7.3);
che tuttavia, in considerazione di quanto più sopra esposto, l'insorgente
non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione somma-
ria del 18 aprile 2013, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente co-
me maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo ac-
compagnasse nella procedura d'asilo;
che quindi, la conclusione ricorsuale tendente a una ripetizione dell'audi-
zione, rispettivamente a un'audizione supplementare, va respinta;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
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che secondo le sue dichiarazioni egli non avrebbe mai posseduto né ri-
chiesto un passaporto o una carta d'identità; che egli non avrebbe possi-
bilità di procurarsene in quanto in patria non avrebbe nessuno; che quindi
egli non avrebbe intrapreso alcunché per adempiere a detta richiesta (cfr.
verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2);
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano inattendibili;
che per giunta, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, ai
quali considerandi si rimanda, il racconto circa il viaggio verso la Svizzera
non può in alcun modo essere ritenuto plausibile;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale ha ragio-
ne di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi non-
ché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle perse-
cuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire il-
legittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato a
causa delle minacce da parte di suo zio (fratello del padre adottivo); che il
padre adottivo, deceduto il (...) 2012, avrebbe lasciato le sue proprietà in
eredità al richiedente, che tuttavia lo zio avrebbe voluto per sé; che
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questo zio avrebbe in particolare voluto impossessarsi dei documenti
concernenti dei terreni e avrebbe minacciato l'interessato che avrebbe
potuto impedirgli l'accesso al villaggio; che lo avrebbe anche minacciato
di morte (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pagg. 4-6);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le allegazioni circa i
problemi che avrebbe avuto con lo zio sono da ritenere vaghe e illogiche;
che in merito alle minacce ricevute da questa persona, l'interessato non è
stato in grado di fornire indicazioni dettagliate e concrete; che ad
esempio, egli ha allegato in maniera del tutto superficiale che subito dopo
la morte del padre adottivo, lo zio lo avrebbe preso in disparte, gli
avrebbe imposto di dirgli subito dove si trovassero i documenti
concernenti i terreni, avrebbe urlato e se ne sarebbe andato (cfr.
verbale 2, pag. 6); che inoltre stupisce che il richiedente non conosca il
contenuto di questi documenti e che non li abbia mai sfogliati (cfr.
verbale 2, pag. 9); che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione
impugnata;
che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'inte-
ressato non ha la qualità di rifugiato giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo Paese di
origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale e
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane,
scolarizzato e vanta un'esperienza professionale quale venditore (cfr.
verbale 1, pagg. 4 seg.); che inoltre vi è d'ammettere che disponga in
patria di una rete sociale visto che vi ha sempre vissuto fino al momento
dell'espatrio e che può contare sulla presenza dell'amica di famiglia
D._______ (cfr. verbale 2, pag. 4); che infine il ricorrente non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi
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riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che
pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di
origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4
LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: