B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2769/2019
Sen t en z a d e l 3 s e t t emb r e 2 01 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 maggio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 18 aprile
2019,
il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi del 15 maggio 2019 (atto: […]-
19/23; di seguito: verbale),
la bozza di decisione negativa della Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) del 22 maggio 2019,
il parere sulla bozza di decisione del 23 maggio 2019,
la decisione della SEM) del 24 maggio 2019, notificata il medesimo giorno,
(cfr. atto […]-29/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e
considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile,
il ricorso del 5 giugno 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 giugno 2019), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento
della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato; in
primo subordine alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame;
in secondo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì
ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel
senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo con protestate tasse e spese,
la copia del dispositivo di una sentenza che condannava il ricorrente a
cinque anni tre mesi e quindici giorni di carcere,
l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
dell'11 giugno 2019 che invitava il ricorrente a produrre in originale la
sentenza completa, gli atti relativi al procedimento penale pendente ed un
estratto attuale del casellario giudiziale con le rispettive traduzioni,
lo scritto del ricorrente del 19 giugno 2019 con cui il ricorrente ha
trasmesso esclusivamente la traduzione del dispositivo della sentenza, ha
richiesto una proroga di quattordici giorni per poter produrre il documento
originale ed informava nel contempo il Tribunale dell'impossibilità di fornire
gli ulteriori atti giudiziari ed il certificato penale turco poiché egli dovrebbe
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fornire una procura legale in Turchia legalizzata da un notaio turco, o in
alternativa al Consolato turco in Svizzera,
l'ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2019 che accoglieva la richiesta e
prorogava il termine per produrre i documenti fino al 5 luglio 2019,
le richieste di proroghe del termine del 19 giugno 2019, del 5 luglio 2019,
del 22 luglio 2019 e del 31 luglio 2019, tutte accolte dal Tribunale,
l'ulteriore domanda del 13 agosto 2019 accolta dal Tribunale con decisione
incidentale del 15 agosto 2019, la quale fissava un ultimo termine al
23 agosto 2019 al ricorrente per fornire i documenti richiesti,
l'ultima domanda del 23 agosto 2019 di concessione di una proroga di
ulteriori 15 giorni per la presentazione dei mezzi di prova,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
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che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che anzitutto, per quanto riguarda la sesta richiesta di proroga del termine
per produrre in originale i mezzi di prova presentata il 23 agosto 2019, va
rilevato che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 PA, il termine stabilito dall'autorità
può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima
della scadenza,
che nel caso in disamina, in primo luogo va osservato che la richiesta non
risulta minimamente motivata e già per questo motivo andrebbe respinta
(cfr. art. 22 cpv. 2 PA; PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger (ed.),
Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 16 e n. 20 ad art. 22),
che inoltre, il Tribunale con decisione incidentale del 15 agosto 2019 ha
accolto per la quinta volta una richiesta di proroga ed ha eccezionalmente
fissato al ricorrente un ultimo termine per produrre i mezzi di prova; che
pertanto un'ulteriore richiesta potrebbe essere depositata unicamente in
casi di emergenza (cfr. PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 24 ad art. 22 e relativi
riferimenti),
che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie,
che nel suo scritto il ricorrente rileva che il ritardo nella trasmissione dei
documenti non gli sarebbe imputabile, ma bensì egli avrebbe fatto quanto
in suo possesso per far pervenire i suddetti mezzi di prova,
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che da una parte, tale questione non ha alcuna incidenza sull'eventuale
concessione di una proroga (cfr. PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 21 ad. art 22)
e dall'altra, tale argomento non risulta più convincente,
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a
collaborare all'accertamento dei fatti e deve in particolare designare in
modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure
adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato,
che l'interessato è stato informato di questo obbligo già nel corso del
colloquio inerente al rilevamento dei dati personali il 26 aprile 2019 (cfr. atto
[…]-11/7),
che la richiesta di fornire dei mezzi di prova è stata nuovamente reiterata
nel corso della susseguente audizione del 15 maggio 2019 (cfr. verbale, in
particolare D18, D19),
che ciononostante, malgrado il dispositivo della sentenza in originale si
trovasse dai genitori, esso risulterebbe essere stato spedito soltanto il
21 giugno 2019 (cfr. verbale, D172 e tracciamento degli invii allegato alla
richiesta di proroga del 5 luglio 2019),
che dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, vi è dunque luogo di
respingere la richiesta di proroga del termine del 23 agosto 2019,
che in seguito, il ricorrente, cittadino turco con ultimo domicilio a B._______
in provincia di Van, è espatriato a causa di una condanna a cinque anni tre
mesi e quindici giorni di carcere per aiuto e sostegno al PKK (; che essendo
egli già stato fermato e torturato per un mese tra il 1998 e il 1999 e per sei
mesi alla fine del 2000 per aver cantato una canzone in curdo, avrebbe
paura di subire i medesimi maltrattamenti; che inoltre, un secondo
procedimento sarebbe ancora pendente in appello cfr. verbale, D89 segg.),
che tra il 2014 ed il 2018 l'insorgente avrebbe partecipato a due
manifestazioni di protesta in centro città; che per questi motivi egli sarebbe
stato arrestato e accusato di aiuto e sostegno al PKK e sarebbero stati
aperti due processi a suo carico (cfr. ibidem),
che infine, nel terremoto del 2014 egli avrebbe perso tutto (cfr. ibidem),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
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disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici
interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica
interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono
essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in
particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o
falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le
allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al
contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli
eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
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vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che il narrato
in merito all'ingiusta condanna ad una pena di detenzione di cinque anni
due mesi e quindici giorni sarebbe vago, privo di sostanza ed incongruente
e non sarebbe pertanto credibile,
che per quanto riguarda invece le conseguenze del terremoto (la perdita
della casa, il divorzio dalla moglie e la perdita della custodia dei figli), esse
non sarebbero rilevanti in materia d'asilo,
che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che
anzitutto, nel giudizio di verosimiglianza, andrebbe tenuto conto dei
problemi di memoria di cui soffrirebbe il ricorrente; che gli stessi sarebbero
probabilmente dovuti al trauma del terremoto nel quale egli avrebbe perso
tutto,
che l'insorgente inoltre dichiara di non essere membro di alcun partito
politico e di essere vittima di ingiustizia perpetrata nei suoi confronti in
quanto curdo,
che inoltre, egli lamenta che numerosi argomenti e temi sarebbero stati
trattati brevemente ad inizio audizione per poi essersi ripresi dopo molte
ore; che tale sviluppo non avrebbe aiutato una corretta, completa ed
esaustiva valutazione dei fatti addotti, ma potrebbe essere la causa o
concausa di alcune lievi inesattezze;
che altresì, le spiegazioni fornite dal richiedente sulle circostanze dei due
processi subiti apparirebbero assolutamente in linea con l'educazione di un
soggetto non giurista,
che già solo il fatto che il ricorrente fosse presente a una manifestazione
costituirebbe un fattore di rischio non indifferente e anche solo una
parvenza di affiliazione al PKK sarebbe considerata come un reato in
Turchia,
che essendo egli considerato simpatizzante da parte delle autorità turche
rischierebbe di essere esposto a gravi pericoli in caso di ritorno in Patria,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
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che come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore, i motivi d'asilo
dell'interessato risultano inverosimili ed irrilevanti in materia d'asilo,
che per quanto riguarda la verosimiglianza, le sue dichiarazioni in merito
alla partecipazione alle due manifestazioni nonché ai due processi a suo
carico risultano non sufficientemente dettagliate,
che il solo fatto che il racconto dell'insorgente sia plausibile – ovvero che
sia possibile che eventi di questo tipo possano accadere in Turchia e che
anche soltanto per delle presunte simpatie del PKK si possa venire
condannati – non risulta sufficiente per poterlo considerare verosimile; che
proprio nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va tenuto a mente
che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano
vissuto in prima persona tali avvenimenti; che pertanto, va interpretata in
questo senso la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità
inferiore, la quale si attendeva di poter identificare una certa
caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione
della condotta notoria delle autorità turche,
che orbene, ciò non risulta essere il caso nella fattispecie; che il ricorrente
non è stato in grado di descrivere in maniera precisa quale fosse il suo
ruolo durante le due manifestazioni a cui avrebbe partecipato; che invero
si è limitato a riferire di aver urlato degli slogan, senza tuttavia saper
riportare anche uno solo di questi (cfr. verbale, D104, D107, D129, D133),
che anche il racconto dell'insorgente in merito ai processi aperti a suo
carico appare oltremodo vago e confuso; che egli ha allegato unicamente
di essere stato in Tribunale; che non ha spiegato né come né quando si
sarebbe svolta l'udienza; che non ha saputo neppure riferire il nome del
suo avvocato; che non risulta neppure chiaro se si sia presentato ad una o
più udienze; che infine, pare pure poco credibile che egli non si ricordi il
motivo per il quale non si sarebbe presentato alla terza e ultima udienza
(cfr. verbale, D139-D141, D168, D186, D189, D190, D192),
che infine, risultano poco coerenti e confuse le allegazioni del ricorrente in
merito all'espatrio ed in merito al fatto di non essere stato arrestato dalla
polizia data la sentenza cresciuta in giudicato il 1° dicembre 2018; che da
una parte egli ha allegato di aver lasciato la Turchia ad inizio febbraio 2019
(cfr. atto […]-11/7, pag. 5); che dall'altro ha dichiarato che in caso di
controlli di polizia si sarebbe identificato con la carta d'identità del fratello
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per circa un mese (cfr. verbale, D148); che ciò però non corrisponde
tuttavia con l'affermazione seguente di aver lasciato C._______ già prima
dell'arrivo della condanna cresciuta in giudicato (cfr. verbale, D149, D154-
D155),
che alla luce delle suesposte considerazioni, non permette una diversa
valutazione della fattispecie neppure la copia del dispositivo della sentenza
che lo condannerebbe a cinque anni tre mesi e quindici giorni di carcere;
che invero, tale documento costituisce unicamente una fotocopia e risulta
essere di esiguo valore probatorio; che come già rilevato supra, al
ricorrente è stato invitato sia dalla SEM che dal Tribunale a fornire
l'originale in un tempo più che generoso (oltre due mesi),
che per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alla decisione
impugnata,
che essendo gli avvenimenti narrati dall'insorgente inverosimili, non vi è
modo di ritenere che egli sia effettivamente considerato dalle autorità quale
simpatizzante del PKK e che per questo motivo abbia un timore fondato di
subire delle persecuzioni future,
che infine, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico-politiche in
Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all’etnia cur-
da giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per
l’asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune emarginazioni nei
confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non
vi sono attualmente gli elementi per ammettere l’esistenza di una discrimi-
nazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati
(cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016
consid. 7); che va poi rammentato che il peggioramento della situazione
sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad
esse sole, elementi pertinenti in ambito d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale
D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
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l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione
dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba
essere disattesa,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi
in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),
che inoltre, stante il fatto che in Turchia non vige attualmente un contesto
di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che
la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio
di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta
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parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83
cpv. 4 LStrI),
che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le
province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6), non vige
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale;
che nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza
turche in luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini
a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è
tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale
D-6066/2017 del 20 luglio 2018 consid. 7.3.2),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, domiciliato a
B._______ in provincia di Van, ovvero da un luogo non facente parte delle
province summenzionate, e che non può nemmeno avvalersi di motivi
ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure
ragionevolmente esigibile,
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell'esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento
la decisione dell'autorità inferiore va confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La richiesta di proroga del termine del 23 agosto 2019 è respinta.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: