Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2791/2009
Sentenza del 12 gennaio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…), e il fratello
B._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 marzo 2009 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…), gli interessati – due fratelli dichiaratisi minorenni d'etnia osseta,
cittadini georgiani, originari e con ultimo domicilio nel villaggio di
C._______, D._______ (Georgia) – hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Hanno affermato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 18 dicembre 2008 di B._______
[di seguito: verbale 1] e di A._______ [di seguito: verbale 2]), nonché i
verbali d'audizione del 6 febbraio 2009 di B._______ [di seguito: verbale
3] e di A._______ [di seguito: verbale 4]) di essere espatriati a causa
della guerra tra la Georgia e l'Ossezia e per non dover combattere né
contro i georgiani, né contro gli ossetini. Su consiglio dei genitori, il (…),
gli interessati avrebbero lasciato la Georgia e sarebbero stati portati da
un amico del loro padre in Turchia, dove avrebbero dovuto attendere i
documenti per espatriare e dove la madre avrebbe dovuto raggiungerli.
Tuttavia, questo amico avrebbe detto agli interessati che il loro villaggio
sarebbe andato distrutto e che non sarebbe più riuscito a contattare i loro
genitori. Una volta pronti i documenti, il (…), gli interessati sarebbero
partiti in auto e sarebbero giunti in Svizzera il (…).
Ritenuta la verosimiglianza della dichiarata minor età degli interessati, è stato loro nominato un curatore,
giusta l'art. 392 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210).
B.
Con decisione del 30 marzo 2009, notificata al curatore degli interessati il
giorno seguente (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, la Georgia, siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 30 aprile 2009, gli interessati – senza essere rappresentati dal loro
curatore – hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore
per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo e
dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
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D.
Il 22 maggio 2009, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato
gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura.
E.
Con ulteriore decisione incidentale dell'8 giugno 2009, il Tribunale ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, menzionando il
riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1998 n. 13 consid. 5d aa e
consid. 5e, nonché GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-c, relativa all'esecuzione
dell'allontanamento di un minorenne non accompagnato.
F.
Il 24 giugno 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame. Le osservazioni dell'UFM sono state trasmesse ai
ricorrenti per informazione.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
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3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni
presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, in punti
essenziali, contraddirebbero le informazioni attendibili di cui dispone
l'UFM e, dall'altro, sarebbero vaghe, inconsistenti e mancherebbero di
spontaneità. In particolare, sebbene i richiedenti avessero dichiarato di
aver lasciato la Georgia per sottrarsi al servizio militare, essi non
avrebbero avuto alcun obbligo di andare in guerra visto che non avevano
ancora raggiunto l'età di 18 anni, a partire dalla quale il servizio militare
sarebbe obbligatorio in Georgia. Inoltre, in merito ai contatti che
avrebbero avuto con i loro genitori dopo la loro partenza dalla Georgia,
non sarebbe credibile che i richiedenti non li abbiano informati del loro
arrivo in Svizzera, come pure che il passatore abbia il numero di portabile
di loro padre, mentre che essi non l'avrebbero avuto. Infine, le indicazioni
dei richiedenti sulla località dove avrebbero vissuto e i loro dintorni
farebbero emergere dei dubbi sulla loro dichiarata provenienza. Vista
l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dei richiedenti, l'UFM ha ritenuto di
esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti ed
ha concluso che non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato
nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del
divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui
esecuzione sarebbe ammissibile, in virtù dell'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ritenuto che non vi sarebbero indizi
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circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari a detta disposizione,
nonché in virtù della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del
fanciullo (CDF, RS 0.107) e della sua concretizzazione nel diritto interno,
considerato che i richiedenti avrebbero i loro genitori e altri familiari in
patria. Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica
del Paese d'origine, né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista
tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento
nel loro Paese d'origine.
5.2. Nel gravame, richiamato e sottolineato il motivo d'asilo per cui
sarebbero espatriati dalla Georgia, ovvero perché non volevano
combattere né contro gli ossetini, né contro i georgiani, i ricorrenti fanno
valere che la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti restituiti
all'UFM, in quanto essa si fonderebbe su un accertamento incompleto dei
fatti rilevanti. In effetti, le loro dichiarazioni sarebbero perfettamente
compatibili con la realtà, ritenuto che, come sarebbe dimostrato nei
conflitti internazionali, in caso di guerra, anche i minorenni sarebbero
chiamati a dare il loro contributo alla patria, ciò che sarebbe stato il caso
per i ricorrenti. Inoltre, i medesimi contestano che loro dichiarazioni,
quanto ai contatti avuti con i loro genitori, sarebbero vaghe e
inconsistenti, considerato che essi non avrebbero nessuna necessità di
mentire su questo aspetto che peraltro non cambierebbe nulla alla loro
domanda d'asilo. In aggiunta, gli insorgenti ritengono che il fatto di non
avere il numero del portabile del padre e di non avere in casa il telefono
fisso, non avrebbe dovuto implicare alcuna conseguenza sulla
verosimiglianza dei loro motivi d'asilo, dato che l'UFM avrebbe potuto
verificare la veridicità della loro provenienza. Infine, sulla base dei motivi
esposti, gli autori del gravame fanno valere che – contrariamente a
quanto afferma l'UFM – il loro ritorno in patria non sarebbe né
ammissibile, poiché rischierebbero di essere esposti a trattamenti
inumani e degradanti giusta l'art. 3 CEDU, né ragionevolmente esigibile,
vista la situazione di pericolo nel loro Paese d'origine. Di conseguenza,
chiedono di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che l'atto ricorsuale non
contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero modificare la sua
posizione ed ha pertanto proposto la reiezione del gravame, rinviando ai
propri considerandi.
6.
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6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.3. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie, cfr. sulla tematica
GICRA 2006 n. 18), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo
Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante
per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può
ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della
sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a
garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni
luogo. Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e
ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può
proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto
di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo
obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a
chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata,
ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne
funzionanti ed efficienti.
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7.
7.1. Nella fattispecie, il motivo addotto dai ricorrenti a sostegno della loro
domanda d'asilo – secondo cui sarebbero espatriati per non dover
combattere la guerra tra la Georgia e l'Ossezia, né tra le file dei georgiani
né tra quelle degli ossetini (cfr. gravame pag. 2, nonché verbale 1 pag. 6,
verbale 2 pag. 6, verbale 3 Q63-64, Q76, Q79 e verbale 4 Q54) – non
costituisce manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi
suscettibile di esporli a seri pregiudizi. Infatti, indipendentemente dalla
verosimiglianza o meno delle allegazioni addotte, gli insorgenti non hanno
dimostrato di essere stati obbligati a combattere per una parte o per l'altra
sulla base di un qualsivoglia motivo di persecuzione enumerato all'art.
3 LAsi. In maniera generale, segnatamente, l'essere tenuto a prendere
parte ad una guerra per il proprio Paese d'origine o di residenza, di cui si
è ottenuto la cittadinanza, non è suscettibile né di costituire un atto
persecutorio in quanto tale, né tantomeno in relazione ad uno dei motivi,
quali la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, enunciati
all'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D-2881/2007 del
30 giugno 2010 consid. 5). Ne discende che, il motivo d'asilo addotto dai
ricorrenti è palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.2. Inoltre, non vi sono nemmeno elementi che lascino desumere che i
ricorrenti possano essere confrontati in patria ad un fondato timore di
essere esposti a seri pregiudizi per non aver combattuto durante la
guerra tra la Georgia e l'Ossezia. In particolare, al momento del loro
espatrio, come ha rettamente rilevato l'UFM, i ricorrenti erano ancora
minorenni. Per di più, gli insorgenti non hanno presentato né in corso di
procedura, né in sede di ricorso, un'eventuale convocazione a prestare il
servizio militare o all'arruolamento. Tali circostanze dimostrano che
l'asserito dovere di partecipare alla guerra tra la Georgia e l'Ossezia non
s'inseriva nell'ambito dell'obbligo, dettato dallo Stato, di prestare il servizio
militare, in considerazione del raggiungimento della maggior età da parte
dei ricorrenti. Conseguentemente, il loro rifiuto e quindi la loro fuga dal
Paese d'origine non possono essere assimilati ad un atto di diserzione o
di renitenza. In siffatte circostanze, da un lato, i ricorrenti non hanno alcun
timore di essere sanzionati o condannati dallo Stato georgiano e, dall'altro
lato, quest'ultimo avrà la facoltà, nell'ambito della sua supremazia, di
convocare i ricorrenti all'obbligo del servizio militare nel loro Paese
d'origine, ciò che rientra regolarmente nei obblighi di ogni cittadino il
quale, se del caso, potrà a determinate condizioni chiederne l'esonero.
Ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui lo Stato georgiano
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ritenesse i ricorrenti responsabili di aver preso la fuga per non dover
prestare il servizio militare, un'eventuale sanzione per renitenza non
costituirebbe una persecuzione rilevante in materia d'asilo che a
condizioni eccezionali. Segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è
aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui
all'art. 3 LAsi o, indipendentemente dall'entità della pena, quando
l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi
enumerati nella norma citata o la partecipazione ad atti proibiti dal diritto
internazionale (cfr. GICRA 2004 n. 2 consid. 6b/aa pag. 16 e seg.,
GICRA 2003 n. 8, GICRA 2002 n. 19 consid. 6d pag.156 e segg.,
GICRA 2001 n. 15 consid. 8d/da pag. 117; Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati [UNHCR], Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Ginevra, gennaio 1992,
ch. 167 e segg., pag. 43 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 258 e seg.;
Sentenze del Tribunale D-7031/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, E-
4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2, Sentenza del Tribunale D-
2881/2007 del 30 giugno 2010 consid. 5). In proposito, il Tribunale ha già
avuto modo di giudicare che, indipendentemente dalle circostanze
concrete, le pene massime previste dal codice penale georgiano, ovvero
di cinque anni di detenzione per renitenza e di sette anni per deserzione,
non sarebbero da considerarsi sproporzionate (cfr. Sentenza del
Tribunale E- 4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2). Nel caso di
specie, dagli atti di causa, non è emerso alcun elemento suscettibile di
dimostrare che ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato in
relazione alle condizioni giurisprudenziali suesposte ciò che, del resto, i
medesimi non hanno nemmeno fatto valere in corso di procedura o in
sede di ricorso. Visto tutto quanto sopra, pertanto, v'è ragione di
concludere che i ricorrenti non hanno alcun timore di essere esposti in
patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.3. Infine, il timore fatto valere dai medesimi secondo cui essi – in caso
di rientro in patria – temerebbero di essere uccisi sia dagli ossetini, sia dai
georgiani per non aver combattuto in guerra né per un fronte né per l'altro
(cfr. ibidem), costituirebbe il fatto di terzi. Orbene, dagli atti dell'incarto e
dalle dichiarazioni dei ricorrenti non sono emersi elementi che lascino
presumere un'eventuale incapacità delle autorità georgiane di accordare
loro un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi, segnatamente contro eventuali persecuzioni e rappresaglie
da parte degli ossetini, rispettivamente dei georgiani. Segnatamente,
basti rilevare che i ricorrenti hanno dichiarato di non aver mai avuto
problemi con le autorità del loro Paese d'origine (cfr. verbale 1 pag. 7,
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verbale 2 pag. 6). Visto quanto precede, quindi, non vi è ragione di
ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria,
se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti.
7.4. In conclusione, i motivi d'asilo fatti valere dai ricorrenti, a prescindere
dall'analisi della loro verosimiglianza, su cui si è chinato l'UFM nella
decisione impugnata, non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo e della qualità di rifugiato, destituito d'ogni e benché minimo
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2.
9.2.1. In presenza di minorenni non accompagnati, occorre prendere in
considerazione – in materia d'allontanamento e della relativa esecuzione
– le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati come è
stato rettamente rilevato nella decisione impugnata dall'UFM. Ordunque,
nella fattispecie, la questione relativa all'esame dell'allontanamento e
dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sotto il profilo della
protezione del fanciullo è divenuta ormai priva d'oggetto, ritenuto che nel
frattempo i medesimi hanno raggiunto entrambi la maggior età l'uno il (…)
e l'altro il (…).
9.2.2. Di conseguenza, in materia d'allontanamento e d'esecuzione
dell'allontanamento, i ricorrenti devono essere considerati quali
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maggiorenni e, pertanto, non trovano più applicazione le norme relative
alla protezione del fanciullo.
9.3.
9.3.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento.
Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di
tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in
caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto essi hanno preteso far valere in sede di ricorso con semplici affermazioni
stereotipate e di parte (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme
d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.3.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
9.4.
9.4.1. Inoltre, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite
l'Unione Europea, da Russia e Georgia, in questo Paese non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale (cfr. fra le tante Sentenza del Tribunale D- 7950/2010
del 19 novembre 2010; E-5298/2010 del 24 agosto 2010; D-1022/2010
del 9 agosto 2010 e D-54502010 del 5 agosto 2010).
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9.4.2. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono ormai
divenuti maggiorenni, hanno una formazione scolastica di base ed hanno
vissuto gran parte della loro esistenza, ovvero tutta l'infanzia e
l'adolescenza in Georgia (cfr. verbale 1 pagg. 1-3 e verbale 2 pagg. 1-3).
Inoltre, essi dispongono di un'importante rete familiare e sociale in patria,
tra cui i loro genitori, i nonni paterni, nonché i loro conoscenti e amici.
Infatti, dalle loro dichiarazioni, è emerso che i loro genitori si sarebbero
occupati dei loro nonni paterni residenti in patria (cfr. verbale 3 Q17 e
Q66 e verbale 4 Q11) e che loro stessi avevano degli amici (cfr. verbale 4
Q31 e Q52). Peraltro, gli insorgenti potranno, al fine di inserirsi
professionalmente nel tessuto sociale, beneficiare dell'aiuto di loro padre,
il quale possiede (…), nonché (…) a D._______ (cfr. verbale 1 pag. 3,
verbale 2 pag. 3, verbale 3 Q50 e verbale 4 Q53). Dal profilo economico,
inoltre, i ricorrenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto
al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, i ricorrenti non
hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. In particolare, i
problemi del sonno e la conseguente richiesta di consultare uno
psichiatra avanzati da A._______ in corso di procedura (cfr. verbale 4
Q66-70), sono rimaste mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun elemento oggettivo e non sono state invocate in sede di ricorso. In
siffatte circostanze, il Tribunale ritiene adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per i medesimi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese
d'origine,
9.4.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr).
9.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza
(art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potranno procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento
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e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv.
1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
D-2791/2009
Pagina 13
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: