Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D2792/2009
Sen t e n z a d e l 2 8 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, alias
C._______, Macedonia, la sua concubina
D._______, alias
E._______, Bulgaria, i loro figli
F._______,
G._______, e
H._______, Bulgaria,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 marzo 2009 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 2
dicembre 2008;
i verbali d'audizione del 18 dicembre 2008 (di seguito: verbale 1
[D._______] e 2 [A._______]);
la domanda di riammissione in Italia dei richiedenti da parte dell'Ufficio
federale della migrazione (UFM) del 29 dicembre 2008;
la decisione dell'autorità competente italiana del 16 febbraio 2009 nella
quale ha respinto la richiesta succitata;
i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 (di seguito: verbale 3 [D._______]
e 4 [A._______]);
la decisione dell'UFM del 30 marzo 2009, notificata all'interessati in data
31 marzo 2009 (cfr. avviso di ricevimento [act. UFM A 22/1]);
il ricorso del 30 aprile 2009 (data d'entrata: 1° maggio 2009) presentato
dai ricorrenti con i seguenti allegati:
copia della decisione impugnata (allegato 1);
un certificato medico stilato dal Dr. med. I._______ dell'Ospedale
Regionale di J._______ del 27 marzo 2009 concernente
F._______ (allegato 2);
un certificato medico redatto dalla Dr.ssa med. K._______
dell'Ospedale Regionale di L._______ del 7 aprile 2009
concernente D._______ (allegato 3);
una procura del 14 aprile 2009 (allegato 4);
la nascita della figlia dei richiedenti in data 25 maggio 2009;
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 17 giugno 2009 in cui ha rinunciato, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari, a chiedere ai ricorrenti il versamento di
un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
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contestualmente ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso
entro il 20 luglio 2009;
la risposta al ricorso dell'UFM del 9 luglio 2009;
la replica del 21 agosto 2009 (data d'entrata: 24 agosto 2009) degli
insorgenti;
l'ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2011 nella quale ha invitato i
ricorrenti a presentare entro il 2 agosto 2011 un certificato medico attuale
e circostanziato relativo allo stato di salute di F._______;
lo scritto del 2 agosto 2011 (data d'entrata: 3 agosto 2011) con allegato
un certificato medico stilato dal Dr. med. M._______ dell'Ospedale
Regionale di J._______ del 27 luglio 2011 concernente F._______;
l'ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2011 nella quale ha invitato
l'autorità inferiore ad inoltrare sue eventuali osservazioni circa lo scritto
del 2 agosto 2011 entro il 7 settembre 2011;
le osservazione dell'UFM del 6 settembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che sono
pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, vista la nascita della figlia H._______ degli insorgenti dopo l'inoltro
dell'atto ricorsuale, essa viene inclusa nella presente domanda d'asilo;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che dalle audizioni si evince che l'interessato, di etnia rom, si è dichiarato
apolide nato a N._______ in provincia di O._______ (Italia) con ultimo
domicilio a P._______ nella medesima provincia (cfr. verbale 1, pag. 1);
che la richiedente, di etnia rom, è invece nata a Q._______ (Bulgaria) con
ultimo domicilio dal 2003 a P._______ in provincia di O._______ dove
avrebbe convissuto con il suo concubino (cfr. verbale 2, pag. 1);
che gli interessati hanno dichiarato di essere fuggiti dall'Italia per il timore
di essere uccisi da alcuni italiani razzisti; che hanno allegato che in
primavera del 2008, un accampamento di rom a R._______ sarebbe
stato bruciato da ignoti; che, in seguito, dei giovani sulle loro motociclette
sarebbero passati regolarmente di notte vicino all'accampamento dei
richiedenti, li avrebbero insultati e minacciati di incendiare il loro
accampamento e a buttare dei sassi sulle loro abitazioni; che le forze
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dell'ordine si sarebbero presentate sistematicamente sul luogo
dell'accaduto ma non sarebbero mai state presenti quando passavano i
giovani; che, nell'autunno 2008, l'interessata sarebbe stata insultata da
tre giovani italiani mentre si trovava a fare la spesa davanti ad un mercato
e che in tale circostanza non sarebbe accaduto nient'altro solo grazie
all'apparizione del personale di sicurezza; che, inoltre, il 19 luglio 2008, le
due figlie del fratello del richiedente sarebbero annegate nel mare senza
che qualcuno si sarebbe interessato della loro sorte (cfr. verbale 1, pagg.
4 seg.; verbale 2, pagg. 5 seg.; verbale 3 pagg. 5 segg.; verbale 4, pagg.
6 segg.); che in data 1° dicembre 2008 avrebbero quindi preso un treno
per S._______ da dove avrebbero raggiunto la Svizzera a bordo di un
furgone; che l'indomani
avrebbero poi depositato la loro domanda d'asilo in Svizzera (cfr.
verbale 1, pag. 5; verbale 2, pagg. 6 seg.; verbale 4, pag. 4);
che, inoltre, hanno fatto valere una malformazione delle vie urinarie di
F._______ (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pagg. 9 seg.; verbale 4,
pagg. 10 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto irrilevanti i motivi
esposti dai richiedenti; che, in particolare, le invocate persecuzioni
sarebbero palesemente l'opera di terzi e che non vi sarebbero elementi
per considerare che sia diversamente; che, inoltre, i richiedenti avrebbero
aggiunto che le autorità si presenterebbero regolarmente sul posto del
loro accampamento per accertarsi dell'accaduto e anche per offrire
protezione agli abitanti; che, ciononostante, come lo dichiarerebbero
anche gli interessati stessi, alle autorità non sarebbe possibile di essere
sempre presenti sul luogo per evitare così dei delitti; che, in effetti,
nessuno potrebbe pretendere di ricevere una protezione continua ed
ininterrotta dagli organi dello Stato; che dagli atti non vi sono elementi da
cui presumere che le autorità italiane non abbiano risposto alle minacce
espresse contro i richiedenti o che avrebbero rifiutato ogni genere di
sollecitazione da parte delle vittime; che, nel caso concreto, è
insostenibile che lo Stato italiano non avrebbe quindi rifiutato la
protezione ai richiedenti o non sarebbe in grado di offrire una protezione,
per quanto possibile, effettiva;
che, quo all'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato le autorità
italiane avrebbero respinto la domanda dell'UFM di riammettere gli
interessati sul loro territorio; che la richiedente, contrariamente al
compagno, il quale ha dichiarato di essere apolide, a sua volta sarebbe
cittadina della Bulgaria ed avrebbe consegnato la relativa carta d'identità;
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che, pertanto, i richiedenti potrebbero recarsi in Bulgaria dove verrebbe
rispettato ed applicato il principio dell'unità della famiglia attraverso la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, peraltro,
l'interessata disporrebbe ancora di parentela in loco; che, infine,
nemmeno il problema del figlio citato in entrata, rappresenterebbe un
ostacolo al loro rinvio, siccome non sarebbe legato a complicazioni e che
un eventuale intervento potrebbe anche essere effettuato in Bulgaria;
che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto dei richiedenti non
soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di
rifugiato previste dall'art. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento degli
interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione degli stessi verso la
Bulgaria, siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, i ricorrenti hanno contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo, per quanto è qui di rilievo, di essere senz'altro riusciti a
dimostrare di temere l'esposizione a future persecuzioni e di essere
pertanto rifugiati; che hanno altresì citato un rapporto dell'Organizzazione
svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del marzo 2004 ed uno di Amnesty
International del 2008 che dimostrerebbero la precaria situazione dei rom
in Bulgaria; che, pertanto, temerebbero a giusto titolo di essere esposti a
persecuzioni per la loro appartenenza ad una minoranza fortemente
discriminata e poco protetta dalle autorità bulgare per il che andrebbe
concesso loro
l'asilo in Svizzera; che, inoltre, l'insorgente non possiederebbe la
cittadinanza bulgara e non avrebbe mai vissuto in Bulgaria, né vi sarebbe
presente una rete sociale o familiare che potrebbe essere d'ausilio in
caso di rinvio; che, invece, la ricorrente avrebbe lasciato la Bulgaria
proprio perché in quel Paese non avrebbe più riferimenti familiari, dopo la
morte del nonno con il quale era cresciuta; che, peraltro, andrebbe
ancora considerata l'ipsopadia scrotale di F._______, il quale
necessiterebbe, secondo l'allegato certificato medico, di altri interventi
chirurgici che dovrebbero essere eseguiti in tempi diversi con intervalli tra
un intervento e l'altro di circa 612 mesi; che, in aggiunta, a mente dei
ricorrenti, sarebbe poco probabile che il piccolo F._______ essendo egli
di etnia rom, ottenga in Bulgaria le terapie di cui necessiterebbe per
curare la sua malformazione; che, oltracciò, l'art. 3 CEDU proibirebbe agli
Stati contraenti il rinvio di cittadini stranieri verso Paesi in cui potrebbero
subire detto genere di trattamenti; che ciò, pertanto, impedirebbe alla
Svizzera di rimpatriare i ricorrenti, giacché così facendo li si esporrebbe
ad un trattamento inumano e degradante; che, di conseguenza, dovrebbe
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essere considerato non ammissibili e non ragionevolmente esigibile
l'allontanamento dei ricorrenti e andrebbe quindi loro concessa
l'ammissione provvisoria in Svizzera;
che, in conclusione, gli insorgenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato
delle presunte spese processuali e protestato le spese ed i ripetibili;
che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha considerato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che la Bulgaria sarebbe membro del Consiglio
d'Europa dal 1992 e dell'Unione Europea (EU) dal 2007; che, come tale,
dovrebbe seguire le regole riguardo al rispetto delle minoranze sul suo
territorio e le istituzioni menzionate provvederebbero al rispetto delle
regole in particolare tramite un monitoraggio ripetuto; che, anche se certi
casi isolati di discriminazioni dovessero ancora fare cronaca, non si
potrebbe concludere che tale sia un fenomeno generalizzato in Bulgaria;
che, inoltre, bisognerebbe pure sottolineare che il Consiglio federale
avrebbe designato la Bulgaria come Paese sicuro contro persecuzioni ai
sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che, per il resto, l'UFM ha rinviato ai
considerandi della querelata decisione;
che, nella replica, gli insorgenti hanno, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, rimandato a quanto allegato nel gravamen ed hanno asserito che
l'autorità inferiore sembrerebbe misconoscere il fatto che il ricorrente non
sarebbe cittadino bulgaro, Paese verso il quale ritiene ragionevolmente
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia; che,
pertanto, nei confronti dello stesso la Bulgaria non avrebbe nessun tipo di
obbligo ciò che, considerando anche l'origine etnica dello stesso,
renderebbe inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese;
che, nelle successive osservazioni, i ricorrenti hanno asserito che dal
certificato allegato si evincerebbe che F._______ sarebbe stato
sottoposto a tre interventi chirurgici, l'ultimo dei quali risalente al 2
novembre 2010; che egli necessiterebbe quindi di ulteriore seguito
medico, con esami di urodinamica e controlli postoperatori fino a data da
stabilire;
che, richiesto ad esprimersi nuovamente in merito, l'UFM ha ulteriormente
rinviato ai considerandi della propria decisione;
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che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo
[GICRA] 2004 n. 1 consid. 5a, GICRA 1996 n. 27 consid. 3c aa, GICRA
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa
interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non
in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione
complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni
decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1; GICRA 1995
n. 23);
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che, secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una
persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi
organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale); che lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA
1996 n. 18); che, tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere
effettivo e ragionevole; che lo Stato non può prevenire ogni tipo di
attacchi, ma può proibirli e sanzionarli; che, se i comportamenti illegittimi
di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione; che, inoltre, un
richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo
Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere
ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr.
GICRA 2006 n. 18);
che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che, infatti, essi hanno contestato la decisione dell'UFM circa i torti subiti
da parte di terzi in Italia in modo sbrigativo e generale senza fornire
alcuna spiegazione e si sono poi concentrati ad evidenziare la situazione
dei rom in Bulgaria;
che, pur essendo avvenute nel loro ultimo Paese di residenza, le
discriminazioni subite non sono comunque rilevanti in materia d'asilo, in
quanto loro stessi hanno riferito che le autorità italiane sono sempre
intervenute; che, inoltre, come spiegato poc'anzi, quest'ultime non sono
tenute a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in
ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18); che, peraltro, l'Italia è considerato un
Paese sicuro il quale rispetta la CEDU per il che si può partire dal
presupposto che vi sia una protezione adeguata;
che, peraltro, si rileva che tali discriminazioni accadute in Italia da parte di
terzi i quali non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità
quasi statale, non costituiscono un motivo pertinente in materia d'asilo, in
quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi, tanto più che non
si tratta di atti avvenuti in Bulgaria, ossia il Paese d'origine della
ricorrente;
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che, quo alla situazione dei rom in Bulgaria, si osserva che le minoranze
rom vengono parzialmente discriminate; che la loro formazione scolastica
nonché il loro tenore di vita in generale è peggiore rispetto alla
maggioranza bulgara e che sono noti dei rapporti di atti di violenza da
parte della polizia e di gruppi nazionalistici di destra in particolare da
parte del partito Национален Съюз Атака, Nacionalen Săjuz Ataka
(Attacco Unione Nazionale [di seguito: Ataka]); che, per contro, non si
può parlare di una persecuzione statale la quale ricopre tutto l'insieme del
territorio bulgaro e tanto meno di una discriminazione generalizzata
contro i rom; che, dall'adesione della Bulgaria all'UE nel 2007, tale Paese,
anche a causa della pressione dell'UE, è intenzionato a migliorare la
situazione dei rom in loco; che, ad esempio, è stato accolto un piano
nazionale per combattere le discriminazioni e, attraverso un aiuto
finanziario da parte dell'UE, sono state migliorate le condizioni di vita in
vari quartieri rom (cfr. Amnesty International Report 2008 in merito alla
Bulgaria; Balkan Investigative Reporting Network, rapporto del 17 luglio
2007; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights
Practices – 2007 in merito alla Bulgaria); che, inoltre, la Bulgaria come
membro dell'UE può essere considerato un Paese di diritto funzionante il
quale ha la volontà e la capacità di perseguire legalmente e sanzionare le
violenze di destra contro i rom (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo
federale del E3897/2006 del 6 ottobre 2008 consid. 4.2, E5849/2006 del
12 agosto 2008 consid. 4.2); che, di conseguenza, si può partire dal
presupposto che anche la Bulgaria rispetti la CEDU;
che, per il resto e ritenuto l'apprezzamento corretto dei fatti da parte
dell'autorità inferiore sul punto dell'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si
rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM;
che, alla luce di quanto esposto, v'è ragione di concludere all'irrilevanza
dei fatti addotti;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi);
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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione dell'ammissibilità,
dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere
esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale
D3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262).
che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Bulgaria possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre le ricorrenti in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), contrariamente a quanto pretenderebbe nel ricorso in modo
totalmente stereotipato;
che, in aggiunta, si osserva che visto il fatto che la Bulgaria è uno stato
firmatario della CEDU, si può partire dal presupposto che rispetti anche le
regole dell'art. 8 CEDU, ossia del ricongiungimento familiare; che,
pertanto, A._______ potrà essere allontanato verso tale Paese insieme ai
suoi figli e la sua compagna;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44
cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr);
che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza,
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lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica; che questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le
quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte; che, per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo; che l'autorità alla quale incombe la decisione
deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati
alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF
2009/41 consid. 7.1, DTAF 2009/28 consid. 9.3.1; GICRA 2005 n. 24
consid. 10.1);
che nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche
l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in
considerazione;
che ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme
al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF,
RS 0.107); che, in effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di
rilievo per l'esame dell'esigibilità; che sotto l'aspetto dell'interesse
superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti
essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese
d'origine (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D
4655/2007 del 23 dicembre 2008, D6345/2006 del 19 settembre 2008
consid. 8; fra le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d); che nell'ambito di un
esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la
maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità,
rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la
possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi
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dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un
lungo soggiorno in Svizzera; che ,in particolare quest'ultimo criterio, la
durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito
ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese
d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere
sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare; che dal punto di
vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto
solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il
suo ulteriore inserimento sociale; che, infatti, secondo la giurisprudenza
(cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese
d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera,
possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale
amministrativo federale E4909/2006 del 24 settembre 2010, E465/2006
del 16 dicembre 2008);
che si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i
ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Bulgaria, da un lato, e la loro situazione
personale, dall'altro;
che, quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 83 cpv. 4 LStr, il Tribunale osserva che la situazione vigente in
Bulgaria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del
territorio nazionale;
che, inoltre, la Bulgaria è membro dell'UE dal 1° gennaio 2007 ed è stato
accolto nella lista dei Stati sicuri "safe countries"; che nonostante che,
come visto poc'anzi, vi sono a tutt'ora certe repressioni verso la
minoranza dei rom in loco, esse non raggiungono un'intensità tale da
rendere inesigibile un rientro in Bulgaria;
che nella fattispecie, i ricorrenti hanno tre figli, rispettivamente nati nel
(…), (…) e (…); che il Tribunale è cosciente delle difficoltà che questi figli
potrebbero incontrare al loro ritorno in patria; che, tuttavia, una presenza
di quasi tre anni a far tempo dalla presentazione della domanda di asilo,
potendo altresì partire dal presupposto che alla loro età siano ancora
totalmente impregnati del contesto culturale e del modo di vita dei
genitori, una loro integrazione nel Paese d'origine della madre non
costituirà un problema insormontabile; che, a queste condizioni, si può
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affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento non rappresenta
per loro uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il loro equilibrio e il
loro sviluppo futuro; che, pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera
non viola l'art. 3 CDF;
che, quo alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani ed
hanno un'esperienza professionale quale venditore ambulante
(A._______) e venditrice di rose (D._______) (cfr. verbali 1 e 2, pag. 2);
che, inoltre, alla luce del fatto che la ricorrente ha vissuto in Bulgaria per
quasi tutta la sua vita e manca da tale Paese solamente a far tempo dal
2005, codesto Tribunale ritiene che essa disponga a tutt'ora di una rete
sociale in loco (cfr. verbale 1, pag. 1); che, sia come sia, non si può
escludere che una volta rientrata in patria non possa riallacciare i contatti
con suo zio e le sue tre cugine a Q._______ (cfr. verbale 3, pag. 4) ai
quali potrà far capo per reinserirsi nella società bulgara insieme alla sua
famiglia;
che, in aggiunta, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, quanto, all'evocata
malformazione delle vie urinarie di F._______, si evince dal certificato
medico stilato dal Dr. med. M._______ dell'Ospedale Regionale di
J._______ del 27 luglio 2011 che quest'ultimo è stato sottoposto a tre
interventi in data 6 e 21 ottobre 2009 rispettivamente il 2 novembre 2010;
che dallo stesso certificato non risulta che F._______ debba subire
un'altro intervento e che allo stato attuale viene solamente seguito con
esami di urodinamica e controlli postoperatori i quali, a mente di codesto
Tribunale, possono essere effettuati anche in Bulgaria;
che, in siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti e i loro figli di un
adeguato inserimento sociale in Bulgaria; che, del resto i ricorrenti, se
date le condizioni, hanno la facoltà di richiedere un sostegno finanziario
per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un
periodo limitato nel Paese d'origine per loro stessi ed i loro figli (art. 93
cpv. 1 lett. d LAsi);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Bulgaria è
ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF
2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, premesso ciò, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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Comunicazione a:
– rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
– UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato
l'incarto N […] (per corriere interno; in copia)
– Sezione della popolazione, Ufficio permessi, Servizio rifugiati,
Bellinzona (in copia)