B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2803/2017
Sen t en z a d e l 3 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Walter Lang,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
A._______, nato il (…),
Etiopia, alias
B._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Somalia,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 18 aprile 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, interpellato dalle (…) il (…) dicembre 2015, ha allegato quale
identità quella di B._______, nato nel (…) a C._______, di nazionalità so-
mala (cfr. atto A6; nel foglio di stato civile, lo stesso ha però indicato sotto
la rubrica “nazionalità” di essere somalo dell’Etiopia [“Soomaali itoobiya”]).
Il medesimo giorno egli ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera,
con l’identità di B._______, nato il (…) a C._______, dichiarando altresì di
essere di nazionalità somala dell’Etiopia (cfr. atto A1, al punto 7: “Soomali
itoobiya”).
B.
Su richiesta della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), il
richiedente è stato sottoposto ad un esame radiologico della mano sinistra
presso (…) il (…) dicembre 2015, per stimarne l’età biologica. Il referto da-
tato (…) dicembre 2015 ha dato quale risultato un’età ossea dell’interes-
sato di (…) anni (cfr. atto A7).
C.
C.a Nel corso dell’audizione sulle generalità tenutasi l’(…) gennaio 2016
(cfr. verbale dell’audizione sulle generalità dell’(…) gennaio 2016 [di se-
guito: verbale 1]), l’interessato ha riferito chiamarsi A._______, di essere
nato il (…)°– anche se non saprebbe la sua data di nascita esatta, ma
avrebbe comunque 18 anni compiuti (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 2 seg.)
– a C._______, oltre ad essere cittadino etiope di etnia somala (cfr. verbale
1, p.to 1.07 segg., pag. 3), con ultimo domicilio a D._______ (cfr. verbale
1, p.to 2.01 seg., pag. 4).
C.b Durante l’audizione sulle generalità, il richiedente ha addotto quali mo-
tivi d’asilo, di essere espatriato dall’Etiopia poiché le autorità etiopi avreb-
bero ucciso circa cinque anni prima il padre, membro del gruppo
E._______ (F._______). Inoltre le autorità etiopi si sarebbero presentate
una sola volta presso il suo domicilio – rispettivamente a scuola – nell’aprile
2013 per chiedergli di arruolarsi nella “new police”. Poiché egli avrebbe
rifiutato tale proposta, in quanto intendeva proseguire i suoi studi, tali au-
torità l’avrebbero tacciato di appartenere anche lui all’E._______ e lo
avrebbero minacciato di ripercussioni negative. La madre gli avrebbe per-
tanto consigliato di lasciare il suo Paese d’origine, per evitare di essere
ucciso come suo padre. Egli sarebbe quindi espatriato definitivamente
dall’Etiopia il (…) febbraio 2015, partendo da D._______ il medesimo
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giorno ed entrando illegalmente in F._______. In seguito egli avrebbe sog-
giornato in G._______ sino a fine novembre 2015, per poi infine giungere
in Europa a bordo di un’imbarcazione (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6
segg.).
D.
Con scritto del 9 febbraio 2016, il signor Rosario Mastrosimone ha infor-
mato l’autorità inferiore di avere assunto il mandato di rappresentanza le-
gale di A._______, e che quest’ultimo avrebbe indicato di avere (…) anni,
di essere nato in Etiopia da genitori immigrati dalla H._______, contraria-
mente ai dati presenti nel suo permesso N, dove risulterebbe di cittadi-
nanza etiope e con data di nascita il (…) (cfr. atto A13).
E.
E.a Il 6 aprile 2017, la SEM ha sottoposto il richiedente all’audizione sui
motivi d’asilo giusta l’art. 29 cpv. 1 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31),
nel corso della quale quest’ultimo ha ribadito le sue generalità e la sua
provenienza fornite durante l’audizione precedente (cfr. verbale d’audi-
zione del 6 aprile 2017 [di seguito: verbale 2], D13 segg., pag. 3 segg.).
E.b Sentito sui suoi motivi d’asilo, egli ha dichiarato che dei membri della
polizia chiamata “(…)” sarebbero giunti a scuola con l’intenzione di arruo-
lare i giovani presenti. Egli si sarebbe rifiutato, in quanto avrebbe voluto
proseguire i suoi studi. Nel corso della notte degli uomini lo avrebbero mal-
menato e prelevato dal suo domicilio, nonché condotto e trattenuto per (…)
giorni in un campo a D._______, in cui avrebbe anche subito svariati mal-
trattamenti ed angherie. In seguito, sarebbe stato trasferito nel carcere di
D._______, dove dapprima per (…) giorni lo avrebbero legato e gli avreb-
bero arrecato diverse ferite, ed in seguito rinchiuso in una cella, dove sa-
rebbe stato picchiato e maltrattato in diversi modi dagli altri detenuti. Dopo
aver trascorso (…) mesi e (…) giorni in tale carcere, gli avrebbero messo
pressione perché accettasse di essere arruolato, segnatamente a causa
del trascorso di suo padre quale membro dell’“(…)”, minacciandolo altri-
menti di trasferirlo in un posto peggiore. Egli avrebbe accettato tale propo-
sta. Un venerdì, mentre la sorveglianza nel carcere era diminuita, il richie-
dente sarebbe riuscito a scappare dallo stesso assieme ad altri detenuti.
Contattata telefonicamente, la madre gli avrebbe consigliato di non tornare
a casa e di espatriare, in quanto lo avrebbero cercato presso il suo domi-
cilio e due dei suoi fratelli sarebbero stati prelevati da quest’ultimo. L’inte-
ressato sarebbe quindi finalmente espatriato dall’Etiopia alla fine del 2014
(cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 seg.; D83 segg., pag. 8 segg.).
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Pagina 4
F.
Con decisione del 18 aprile 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto
A30), la SEM ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la
sua domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento
dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso, in quanto ritenuto ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile.
G.
Il 16 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
17 maggio 2017) l’insorgente ha interposto ricorso contro la succitata de-
cisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postu-
lando a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata ed il rin-
vio degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione in merito
alla qualità di rifugiato del ricorrente. In subordine, egli ha concluso al rinvio
degli atti di causa alla SEM per una nuova valutazione in merito all’esi-
stenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento ed alla concessione
dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, ha presentato
istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ri-
petibili.
H.
Con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, il Tribunale ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha
respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria e lo ha invitato a versare
un anticipo di CHF 750.– entro il 19 ottobre 2017 a copertura delle pre-
sunte spese processuali. L’insorgente ha versato tempestivamente l’anti-
cipo spese richiesto (cfr. risultanze processuali).
I.
Il 20 novembre 2017, il ricorrente ha inviato al Tribunale, quale nuovo
mezzo di prova a complemento del suo ricorso, la sua supposta pagella
scolastica, che proverebbe il compimento della settima classe da parte del
medesimo presso l’istituto scolastico di I._______ (cfr. risultanze proces-
suali).
J.
Nella sua risposta del 18 dicembre 2017, l’autorità di prime cure ha propo-
sto il respingimento del ricorso, riconfermando integralmente le motivazioni
e le conclusioni presenti nella decisione avversata. A titolo aggiuntivo, ha
rimarcato che il documento versato agli atti dall’insorgente, non scalfirebbe
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minimamente la valutazione circa l’inverosimiglianza della dichiarata pro-
venienza dall’Etiopia del medesimo. Invero, tale documento sarebbe facil-
mente ottenibile per i bisogni di causa e quindi non avrebbe alcun valore
probatorio. Oltracciò l’inchiostro della grafia a mano sarebbe troppo fresco
rispetto alla data d’emissione del documento, nonché la data di rilascio di
tale documento, non collimerebbe con le informazioni rilasciate in corso di
procedura dall’insorgente.
K.
Con osservazioni di replica del 19 gennaio 2018 (cfr. risultanze proces-
suali; data d’entrata: 22 gennaio 2018), l’insorgente ha dapprima conte-
stato le osservazioni dell’autorità di prime cure inerente il documento inol-
trato, in quanto le valutazioni espresse in merito, potrebbero essere state
il frutto di una mancata presa in considerazione della conversione delle
date indicate nella pagella scolastica del calendario etiope rispetto a quello
gregoriano. Gli elementi indicati nella stessa, non sarebbero difatti incom-
patibili con le dichiarazioni in merito alle generalità ed alla provenienza
dell’insorgente. Inoltre il ricorrente segnala che da diverse settimane sa-
rebbe in trattamento psicologico e che a breve seguirà la relativa documen-
tazione.
L.
Con duplica del 27 febbraio 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’en-
trata: 28 febbraio 2018), la SEM ha essenzialmente riconfermato quanto
già precedentemente addotto e le conclusioni della decisione impugnata.
L’autorità di prime cure ha tuttavia dato ragione all’insorgente circa la sua
osservazione in merito alla data presente nel documento scolastico pro-
dotto, ma ha rilevato che comunque tale elemento non sarebbe atto a con-
futare l’inverosimiglianza della provenienza dell’interessato dall’Etiopia.
M.
Con scritto spontaneo del 12 marzo 2018, il rappresentante legale del ri-
corrente ha inoltrato al Tribunale il rapporto del 7 marzo 2018 del (…) di
J._______, nel quale è segnatamente posta quale diagnosi per il ricorrente
una sindrome post-traumatica da stress (ICD10, F43.1; cfr. risultanze pro-
cessuali).
N.
Il 27 marzo 2018 l’autorità inferiore ha preso posizione in merito allo stato
di salute dell’insorgente, rimarcando che in specie la diagnosi medica suc-
citata non rappresenterebbe un ostacolo all’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento del medesimo, in quanto a causa dell’occultamento
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dell’effettiva provenienza, non andrebbero in specie verificati eventuali
ostacoli all’allontanamento dell’interessato. Tali osservazioni sono state in-
viate al ricorrente il 9 aprile 2018 per informazione (cfr. risultanze proces-
suali).
O.
Con ulteriore scritto del 13 aprile 2018, il rappresentante del ricorrente ha
inviato al Tribunale un rapporto datato 12 marzo 2018, stilato dalla respon-
sabile dell’ (…) di K._______, che presenta il resoconto del viaggio d’espa-
trio che avrebbe esposto il ricorrente durante un colloquio svoltosi presso
gli uffici di (…) a J._______. Nello stesso si giunge alla conclusione che,
da quanto emerso nel racconto di A._______, vi sarebbero sufficienti indizi
che egli sarebbe stato vittima di tratta di esseri umani.
P.
Nelle sue osservazioni del 25 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali; data
d’entrata: 27 aprile 2018) l’autorità inferiore ha preso posizione in relazione
alla presunta tematica di tratta di esseri umani sollevata dall’insorgente. La
SEM ha rilevato segnatamente che, nel rapporto (…), quest’ultimo avrebbe
reso delle dichiarazioni divergenti rispetto a quanto addotto durante le au-
dizioni circa il motivo che lo avrebbe determinato a partire dal suo Paese
d’origine. Inoltre il ricorrente, nascondendo le sue reali origini, non permet-
terebbe alla SEM di decidere riguardo a possibili ripercussioni che egli
avrebbe eventualmente a subire nel suo Paese d’origine in relazione alle
circostanze allegate di tratta di esseri umani.
Q.
Con osservazioni del 19 gennaio 2018 [recte: 18 maggio 2018] (cfr. risul-
tanze processuali; data d’entrata: 22 maggio 2018), il ricorrente si è ricon-
fermato nelle sue conclusioni ricorsuali, oltre a prendere posizione pun-
tuale in merito a quanto contestato dall’autorità di prime cure circa gli ele-
menti di tratta di esseri umani che emergerebbero dal suo racconto. Invero,
il fatto che il ricorrente sia una potenziale vittima della tratta di esseri umani
spiegherebbe, a mente del rappresentante legale, le incertezze e le incon-
gruenze rilevate nella decisione impugnata, in quanto sarebbero la conse-
guenza della sua carente capacità mnemonica e della rielaborazione dei
traumi che avrebbe vissuto. Le difficoltà di attenzione, dovute alla presenza
di immagini intrusive e di flash-back su base traumatica, sarebbe attestato
dal rapporto medico del (…), prodotto agli atti; nonché le sue difficoltà di
ricostruire il suo trascorso, sarebbero evidenziate dal rapporto (…). La pre-
sunta contraddizione rimarcata dall’autorità di prime cure circa l’evento che
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lo avrebbe determinato alla partenza dal suo Paese d’origine, non sussi-
sterebbe, in quanto nel rapporto (…), egli avrebbe posto l’accento sulle
modalità e le circostanze fattive del viaggio, piuttosto che sul consiglio della
madre, come invece risulterebbe nell’audizione federale sui motivi d’asilo.
Infine, il ricorrente ribadisce la sua provenienza dall’Etiopia, e meglio dalla
regione dell’L._______. Egli, in merito, denota come, visto il suo profilo
personale, l’unico altro Paese d’origine che potrebbe entrare in considera-
zione sarebbe la Somalia. In tal senso, non si comprenderebbe perché l’in-
sorgente avrebbe dovuto occultare tale provenienza, in quanto, secondo
prassi della SEM, ai richiedenti asilo somali verrebbe almeno concessa
l’ammissione provvisoria in Svizzera.
R.
Con osservazioni del 6 giugno 2018, inviate per conoscenza al ricorrente
(cfr. risultanze processuali), l’autorità di prime cure si è integralmente ricon-
fermata nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni.
S.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi
nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi).
L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricor-
rente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è parti-
colarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di esecu-
zione dell’allontanamento, pure l’inadeguatezza (art. 112 cpv. 1 LStr che
rinvia all’art. 49 PA; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’ap-
plicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi
in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c;
DTAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 Nella sua decisione, l’autorità di prime cure ha in primo luogo ritenuto
che le dichiarazioni dell’interessato in merito al suo allegato Paese d’ori-
gine, ovvero l’Etiopia, sarebbero contrarie alla realtà, prive di dettagli e non
sufficientemente sostanziate. Invero, a parte non aver consegnato alcun
documento d’identità atto a corroborare la dichiarata cittadinanza, egli
avrebbe erroneamente catalogato M._______ come regione
dell’L._______; non avrebbe descritto correttamente né la (…) della re-
gione N._______, né corrisponderebbero alla realtà i vari cicli scolastici
dichiarati dall’insorgente, come neppure il (…) della banconota di (…) uti-
lizzata in Etiopia e la data della (…). Inoltre il richiedente non avrebbe for-
nito alcuna descrizione della città nella quale avrebbe vissuto gli ultimi (…)
anni di vita, né conoscerebbe il partito politico al potere nel suo paese, oltre
a non descrivere adeguatamente come sarebbe suddivisa amministrativa-
mente l’Etiopia, citando invero soltanto (…) delle (…) regioni
dell’L._______. Alla luce di tali elementi, nella decisione avversata, la SEM
è giunta alla conclusione che l’allegata provenienza dall’Etiopia da parte
del ricorrente sia inverosimile e che egli avrebbe pertanto mancato al suo
obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti determinanti concernenti la
sua cittadinanza (art. 8 cpv. 1 lett. a LAsi). Nel proseguo, l’autorità di prime
cure ritiene che i motivi d’asilo addotti dall’insorgente siano pure inverosi-
mili, in quanto riferiti ad avvenimenti accaduti in Etiopia. Tuttavia, anche se
venissero considerati a sé, i motivi d’asilo sarebbero da ritenere privi di
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verosimiglianza ex art. 7 LAsi, in quanto contraddittori e spesso insufficien-
temente dettagliati. Egli avrebbe difatti dichiarato soltanto durante la se-
conda audizione federale di essere stato incarcerato per un periodo com-
plessivo di (…) mesi, senza fornire alcuna spiegazione plausibile in merito.
Inoltre, durante l’audizione sulle generalità, avrebbe narrato di eventi legati
all’organizzazione E._______, quando invece inspiegabilmente nell’audi-
zione successiva avrebbe invece parlato dell’ “(…)”, e non sarebbe comun-
que in grado di riportare il significato integrale di tale sigla. In molti punti
del suo racconto egli, malgrado fosse stato sollecitato in tal senso, non
avrebbe fornito delle risposte sufficientemente dettagliate e sostanziate,
segnatamente riguardo alla descrizione del carcere nel quale sarebbe
stato detenuto. Infine, dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento,
avendo l’interessato mancato al suo obbligo di collaborare, per l’autorità
inferiore non sarebbe possibile vagliare eventuali ostacoli all’allontana-
mento, esecuzione dell’allontanamento che pertanto risulta ammissibile,
esigibile e possibile.
3.2 Nel ricorso, l’insorgente ha contestato le conclusioni esposte dall’auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, in quanto sarebbero il risultato di
un accertamento inesatto dei fatti determinanti e di un’interpretazione erro-
nea del diritto applicabile.
3.2.1 Egli ritiene dapprima che le sue dichiarazioni in merito alla sua citta-
dinanza etiope sarebbero convergenti. Avrebbe invero sempre indicato di
provenire dall’Etiopia somala già al momento della sua domanda d’asilo e
verosimilmente, l’autorità di prime cure non avrebbe tradotto in modo cor-
retto la dicitura “Soomali itoobiya”, presente nel documento dei dati perso-
nali (cfr. atto A1), omettendo di fatto “itoobiya” che significherebbe “Etiopia”,
lacuna che potrebbe aver condizionato anche la successiva trattazione
della sua domanda d’asilo da parte della SEM. Inoltre la sua appartenenza
etnica, culturale e sociale come pure i suoi motivi d’asilo sarebbero ricon-
ducibili ad un’origine somala ma proveniente dall’L._______. La sua citta-
dinanza sarebbe quindi quella etiope. Il ricorrente non vede difatti perché
avrebbe dovuto occultare la sua provenienza dalla Somalia, se avesse
avuto tale cittadinanza.
3.2.2 L’insorgente passa poi in rivista alcune delle contraddizioni ritenute
nella decisione impugnata relative alle sue allegazioni. In primo luogo, circa
la carente descrizione della città di D._______, non sarebbe a mente del
rappresentante legale possibile comprendere se egli abbia effettivamente
un vissuto diverso da quanto dichiarato, oppure se ciò sia da ricondurre a
delle difficoltà del richiedente nell’individuare ed estrapolare le informazioni
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Pagina 10
necessarie. Inoltre, D._______ non avrebbe praticamente alcun luogo di
attrazione degno di nota per un turista. Egli avrebbe comunque riportato
correttamente sia il tipo di mezzi di trasporto presente in città che le strade
principali che attraversano la stessa. In secondo luogo, per quanto con-
cerne il partito politico al potere come pure le suddivisioni amministrative
in Etiopia, effettivamente l’insorgente non avrebbe risposto correttamente,
ma ciò potrebbe essere riconducibile ad una formazione scolastica diffe-
rente presente nella regione dell’L._______, rispetto al resto dell’Etiopia.
Per quanto poi concerne i colori della (…) etiope e la loro collocazione,
seppure risulti veritiero che egli abbia menzionato erroneamente il colore
(…) invece del (…), le altre indicazioni fornite in merito sarebbero conformi
alla realtà. Proseguendo nell’analisi, circa la supposta indicazione scorretta
della data della (…), egli asserisce che, probabilmente, durante l’audizione
sui motivi d’asilo ci sarebbe stato un malinteso, in quanto avrebbe indicato
correttamente il giorno ed il mese di tale (…) con il “(…)” che corrisponde-
rebbe al (…) del calendario gregoriano. In merito alle sue indicazioni circa
il sistema scolastico nella regione dell’L._______ come pure del (…) della
banconota di (…), conferma quanto dichiarato durante l’audizione sui mo-
tivi. Su tali presupposti, la sua provenienza dall’L._______ sarebbe per-
tanto plausibile.
3.2.3 Circa i suoi motivi d’asilo, l’insorgente asserisce che, malgrado le sue
affermazioni conterrebbero degli elementi di incongruenza, segnatamente
riguardo alla sigla “E._______” o “(…)”, come pure una descrizione poco
dettagliata circa il posto dove sarebbe stato detenuto, una valutazione d’in-
sieme dovrebbe condurre a ritenere necessari ulteriori chiarimenti.
3.2.4 In conclusione l’insorgente postula che gli atti debbano essere resti-
tuiti all’autorità di prime cure per un nuovo esame in merito alla sua prove-
nienza ed alla sua cittadinanza. In relazione all’esecuzione dell’allontana-
mento, ritenuta la verosimiglianza della sua provenienza dalla regione
dell’L._______, l’esistenza di eventuali ostacoli dovrebbe pure essere esa-
minata. Secondo il medesimo, a quest’ultimo esito si giungerebbe anche
lo si ritenesse originario della Somalia in quanto, vista la situazione di vio-
lenza generalizzata presente nel citato Paese, gli dovrebbe essere con-
cessa l’ammissione provvisoria in Svizzera.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
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Pagina 11
4.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione
a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
5.
5.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 12
5.2
5.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura
amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e
dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto
conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF
2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043,
pag. 369 segg.).
5.2.2 Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall’obbligo di collaborare
delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Mül-
ler/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg. ad art. 12 PA). Queste, in ma-
teria d’asilo, devono segnatamente declinare le proprie generalità e conse-
gnare i documenti di viaggio e d’identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
In tale ambito, se il richiedente l’asilo deve stabilire la sua identità, la prova
della nazionalità, in quanto componente dell’identità, soggiace ad un ap-
prezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. Giu-
risprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma-
teria d’asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L’autorità è però tenuta ad effet-
tuare le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali
dubbi in merito all’origine del richiedente l’asilo (cfr. sentenza del Tribunale
E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente
qualora le dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del
Tribunale D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5). Sempre in tale conte-
sto, soltanto pochi richiedenti asilo vittime di tratta di esseri umani, rende-
ranno attente le autorità rispetto alla loro reale situazione e, contrariamente
all’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti ex art. 8 cpv. 1
lett. c LAsi, spesso gli interessati dalla tratta di esseri umani renderanno
delle dichiarazioni false o contraddittorie (cfr. DTAF 2016/27 consid. 6.3.1
con referenza citata; cfr. anche NULA FREI, Menschenhandelsopfer im Asyl-
verfahren in: Jahrbuch für Migrationsrecht/Annuaire du droit de la migration
2014/2015, pag. 36-37).
D-2803/2017
Pagina 13
5.3 Nel caso di specie, prima di esaminare la fondatezza della decisione
impugnata circa l’inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’insorgente
a fondamento della sua domanda d’asilo – circostanze che lo avrebbero
determinato ad espatriare dal suo Paese d’origine – risulta a titolo prelimi-
nare opportuno stabilire se il precitato abbia reso verosimile la sua prove-
nienza dall’Etiopia, ai sensi dell’art. 7 LAsi, o, in caso contrario, se egli ab-
bia violato il suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti ex art. 8
cpv. 1 lett. a LAsi, come ritenuto nella decisione impugnata dall’autorità di
prime cure.
5.3.1 Il Tribunale ritiene di dover dissentire dalla conclusione a cui è giunta
la SEM, che ha ravvisato una violazione dell’obbligo di collaborare ex
art. 8 LAsi da parte dell’insorgente, il quale non avrebbe allegato in modo
verosimile la sua provenienza. Invero, malgrado l’interessato non abbia
presentato alcun documento d’identità e vi siano delle incoerenze in merito
alla sua data di nascita (cfr. atto A1; verbale 1, pag. 2 seg.), risulta plausi-
bile che egli provenga dalla regione dichiarata, per la presenza di diversi
elementi convincenti.
5.3.1.1 Riguardo il luogo di origine, il Tribunale rimarca dapprima che l’in-
sorgente si è sempre dimostrato lineare nelle sue dichiarazioni, indicando
sia nella sua domanda d’asilo (cfr. atto A1, al punto 7: “nazionalità”) che nel
foglio dei dati personali del rapporto del (…) (cfr. atto A6, alla dicitura: “na-
zionalità”) di essere di nazionalità “Soomaali itoobiya”, con luogo di nascita
a “C._______” (cfr. atti A1 e A6; verbale 1, p.to 1.07 e D169 segg., pag. 16).
Tali elementi, come sollevato rettamente nel ricorso dal rappresentante del
ricorrente, sembrano effettivamente essere stati tradotti in modo scorretto
dall’autorità di prime cure, con la nazionalità e la provenienza dell’interes-
sato dalla Somalia (cfr. atti A2 e A6), invece che con una sua provenienza
dalla regione (…) dell’Etiopia, come dichiarato dallo stesso (cfr. atti A1 e
A6). Tuttavia, l’autorità inferiore, pare non aver preso in considerazione tali
evenienze nel proseguo della procedura, ponendo ad esempio maggiori
quesiti all’insorgente già nel corso dell’audizione sulle generalità. Ciò
avrebbe potuto chiarire, l’eventuale precedente errore di traduzione e la
provenienza effettiva dell’insorgente. A maggior ragione, risultavano oppor-
tuni degli approfondimenti ulteriori all’inizio della procedura, tenuto conto
che, anche durante le audizioni sulle generalità e sui motivi d’asilo, l’inte-
ressato ha specificato di essere di cittadinanza etiope e di etnia somala
(cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3), di provenire dall’L._______, e di
avere vissuto sia a C._______, capoluogo di M._______, che a D._______,
capitale della (…) regione di L._______ (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 5
seg.). Invero, tali dichiarazioni dell’insorgente, risultano tutte convergere
D-2803/2017
Pagina 14
con una possibile provenienza del ricorrente dalla regione (…) dell’Etiopia,
chiamata “N._______”, nel territorio dell’L._______ (cfr. /sites/default/files/maps/eth_glpm_[...]_a1l_[…].pdf >, consultato il
06.09.2018).
5.3.1.2 Proseguendo nell’analisi, sebbene, come sostenuto rettamente
nella decisione impugnata dall’autorità di prime cure, alcune dichiarazioni
del ricorrente concernenti delle nozioni politico-amministrative, risultino
scorrette o parzialmente scorrette ([…] dei colori della […] della regione
N._______, D105 segg., pag. 11 seg.; i cicli scolastici in Etiopia, D96 segg.,
pag. 11), come pure alcune conoscenze geografiche e politico-amministra-
tive siano totalmente o parzialmente carenti o prive di dettagli consistenti
(segnatamente: la descrizione della città di D._______, cfr. verbale 2, D56
segg., pag. 6 seg. e D90 segg., pag. 10 seg.; le altre (…) regioni apparte-
nenti alla regione N._______, cfr. verbale 2, D51 seg., pag. 6; il partito po-
litico al governo in Etiopia, D72, pag. 7), le stesse non conducono tuttavia
il Tribunale a modificare la sua conclusione in merito alla plausibilità della
provenienza dell’interessato dall’Etiopia.
La credibilità degli asserti dell’insorgente riguardo alla sua provenienza
dall’Etiopia, viene invero confermata da ulteriori dichiarazioni dello stesso.
In primo luogo egli dispone di alcune nozioni geografiche della regione
N._______, avendo citato correttamente sia che la stessa ha (…) regioni,
che il nome di (…) di queste regioni (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 6 segg.;
cfr. in merito anche:
eth_glpm_[…]_a1l_ […]. >pdf, consultato il 06.09.2018), i trasporti pubblici
ed (…) che attraversa D._______ (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 6 seg.),
(…) della regione N._______ (cfr. verbale 2, D55, pag. 6; https://re-
/sites/re/files/resources/21_adm_eth_[...]_a0.pdf, con-
sultato il 18.09.2018). In aggiunta, l’interessato ha dichiarato che egli,
prima del suo espatrio, si sarebbe rifugiato nei pressi di D._______, in un
villaggio denominato O._______. Il nome della località e la posizione vicina
alla (…) D._______ risultano corrispondere con le informazioni a disposi-
zione del Tribunale (cfr. les/maps/eth_glpm_[...]_a1l_ […].pdf >, consultato il 06.09.2018). Altresì
dicasi riguardo ad alcune conoscenze del ricorrente riguardo la politica e
l’economia dell’Etiopia. Invero, egli, malgrado non abbia saputo rispondere
al quesito di quale partito sia al potere in Etiopia (cfr. verbale 2, D72-73,
pag. 7), ciò che viene rimarcato dalla SEM nella decisione avversata, ha
però indicato correttamente che il governo presente nel precitato paese è
di tipo (…) (cfr. verbale 2, D73, pag. 7; cfr. BBC News, Ethiopia country
profile, 10 luglio 2018, D-2803/2017
Pagina 15
13349398 >, consultato il 18.09.2018; Federal Foreign Office Germany:
Country Profile, aprile 2018,
senpolitik/laender/aethiopiennode/aethiopien/209502>, consultato il
18.09.2018). Ha inoltre saputo riferire correttamente riguardo la valuta
usata in Etiopia ([…]; cfr. verbale 2, D99, pag. 11; cfr. BBC News, ibidem),
come pure ha dato una descrizione esatta di alcune monete utilizzate in
tale Paese (cfr. verbale 2, D100 segg., pag. 11).
5.3.1.3 Circa l’indicazione dell’insorgente del giorno in cui si (…) la (…)
nell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 7 seg.), la
SEM rimarca nella decisione avversata, che si tratterebbe di un’informa-
zione errata fornita dallo stesso. Anche in merito, come sostenuto pure
dall’interessato nel suo memoriale ricorsuale, il Tribunale non esclude che
possa esserci stata un’errata traduzione della data dichiarata nel corso
dell’audizione dal medesimo. Invero, risulta credibile, come allega il rap-
presentante legale del ricorrente, che quest’ultimo, durante l’audizione sui
motivi d’asilo, abbia espresso la data della (…) secondo il calendario etiope
(che effettivamente corrisponde al (…) del calendario gregoriano; cfr. per
la conversione: consultato il 19 settem-
bre 2018) e non quello gregoriano. Per appurare tale punto in questione,
sarebbe stato sufficiente che l’auditore chiedesse all’interessato in quale
calendario si fosse espresso per la sua risposta al quesito. Tale informa-
zione, sarebbe inoltre stata necessaria, anche per comprendere se la data
successiva del (…) (espressa al quesito D77, pag. 8, del verbale d’audi-
zione sui motivi), sia stata convertita o meno, durante la traduzione all’in-
teressato, nel calendario etiope o altro calendario, e quindi se lo stesso
abbia potuto effettivamente comprendere correttamente tale data.
5.3.1.4 Alla luce delle evenienze succitate riguardo alle sue conoscenze
della regione N._______, la conclusione della SEM circa l’inverosimi-
glianza della sua provenienza dal precitato Paese, non risulta convincente,
in quanto le indicazioni fornite dall’interessato circa la località dalla quale
egli ha sempre indicato provenire non paiono essere così inattendibili, da
non dover richiedere un’istruzione complementare su tale punto.
5.3.2 Ciò risulta necessario in quanto, anche circa la reale cittadinanza del
ricorrente permangono dei dubbi fondati, che non vengono dissipati dalle
insorgenze di causa. Invero, sebbene il ricorrente abbia affermato, anche
nel suo memoriale ricorsuale, di essere di nazionalità etiope (cfr. verbale
1, p.to 1.09 e 1.11, pag. 3; ricorso, pag. 5), a differenza di quanto sostenuto
dal rappresentante legale dell’insorgente, vi sono degli elementi divergenti
che, sebbene non possa essere esclusa una sua provenienza dalla regione
D-2803/2017
Pagina 16
N._______ dell’Etiopia (cfr. supra consid. 5.3 segg.), potrebbero rendere
verosimile una cittadinanza somala o apolide dell’interessato. Egli ha difatti
indicato, nello scritto del 9 febbraio 2016, che sarebbe nato in Etiopia, da
genitori immigrati dalla H._______ (cfr. atto A13). Oltracciò, malgrado ab-
bia sempre affermato durante le audizioni federali di provenire dall’Etiopia
e di essere nato lì, egli sarebbe di etnia somala (cfr. verbale 1, p.to 1.07
seg., pag. 3; verbale 2, D24, pag. 4; D69 seg., pag. 7; D187 segg.,
pag. 18), ed ha pure riferito, al preciso quesito di quale statuto avesse in
quest’ultimo Paese, di non avere mai ottenuto alcun documento d’identità
e che la sua data di nascita non sarebbe mai stata registrata (cfr. verbale
2, D176 segg., pag. 17). Il Tribunale rileva inoltre che, a differenza di
quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 5), se-
condo la legislazione etiope, la cittadinanza etiope è in regola generale ac-
quisita in modo automatico soltanto se l’interessato discende da uno o da
entrambi i genitori con nazionalità etiope o se è stato abbandonato in Etio-
pia da genitori sconosciuti (cfr. art. 3 dell’ “Ethiopian Nationality Proclama-
tion” No. 378/2003 del 23 dicembre 2003, consultabile nel sito:
, consultato il 19.09.2018,
a cui rimanda l’art. 33 della Costituzione etiope, cfr.
/democratic-rights>, consultato il 19.09.2018; cfr. in tal senso an-
che: Open Society Foundations (OSF), Citizenship Law in Africa: A Com-
parative Study, gennaio 2016, pag. 43 segg., /country,LEGAL,,,ETH,,56a77ffe4,0. html >, consultato il 19 set-
tembre 2018; Country of Origin Research and Information (CORI), CORI
Country Report: Ethiopia, gennaio 2010, cid/4b9e03f92.html >, pag. 77 segg., consultato il 19.09.2018). Per il resto,
le persone emigrate in Etiopia nel 1952 o successivamente, devono richie-
dere la naturalizzazione come gli altri stranieri, alle condizioni poste dagli
art. 4 – 12 dell’Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003, in partico-
lare devono avere raggiunto la maggiore età, devono avere vissuto almeno
cinque anni in Etiopia precedentemente la sottomissione della richiesta e
devono avere dei mezzi finanziari sufficienti per il loro mantenimento e
quello della loro famiglia (cfr. art. 5 dell’Ethiopian Nationality Proclamation
No. 378/2003; cfr. anche in merito: OSF, ibidem, pag. 61-62 e 80 segg.;
United States Departement of State, 2016 Country Reports on Human
Rights Practices – Ethiopia, 3 marzo 2017,
cid/58ec8a3ca.html>, consultato il 19.09.2018; Canada: Immigration and
Refugee Board of Canada, Ethiopia: Information on the citizenship status
of a child born in Ethiopia in 1994 of Somali nationals, 1° giugno 1994, >, consultato il
19.09.2018). D’altro canto, secondo la legislazione somala, una persona
che è nata nel territorio somalo o fuori dallo stesso e di cui tutti e due i
D-2803/2017
Pagina 17
genitori o il padre sono di origine somala, saranno cittadini somali per legge
(cfr. art. 2 e 3 Law No. 28 of 22 December 1962 – Somali Citizenship, del
22 gennaio 1963, consultabile in:
cid/3ae6b50630.html>, consultato il 19.09.2018; OSF, ibidem, pag. 53
segg.; UK Home Office, Country Policy and Information Note Ethiopia:
Background information, including actors of protection and internal reloca-
tion, ottobre 2017). Tuttavia, secondo alcune fonti discordanti, una persona
che è nata nel territorio dell’L._______ non può ottenere la cittadinanza
somala, rispettivamente la potrebbe teoricamente richiedere ma vi sono
delle difficoltà pratiche per l’ottenimento fattuale della stessa. Questo in
quanto, il P._______, non avrebbe ancora previsto un ufficio dove si possa
ottenere la cittadinanza somala e, prima che sia stabilito tale ufficio, sa-
rebbe molto difficile procurarsela. Ciò che sarebbe possibile, è invece la
richiesta di un passaporto somalo. Anche in tale evenienza, l’interessato
dovrebbe però recarsi personalmente all’ufficio dell’immigrazione con sede
a Q._______ (cfr. National Legislative Bodies / National Authorities, Soma-
lia : Whether persons born in […],
cid/[...].html>, consultato il 19 settembre 2018). Entrambi i sistemi legisla-
tivi, sia quello etiope che quello somalo, non prevedrebbero inoltre delle
disposizioni specifiche per l’acquisizione della nazionalità da parte di per-
sone apolidi o con genitori apolidi (cfr. in merito: OSF, ibidem, pag. 49
segg.).
5.3.3 Anche alla luce degli elementi dappresso menzionati, il Tribunale ri-
tiene che l’autorità di prime cure avrebbe dovuto porre dei quesiti supple-
mentari al richiedente, per lo meno durante l’audizione sui motivi d’asilo,
per appurare meglio l’effettiva nazionalità dell’insorgente, ad esempio chie-
dendogli da dove provenissero i suoi genitori, se gli stessi avessero dei
documenti d’identità e quale nazionalità avessero, in quanto il ricorrente
avrebbe sempre riferito di essere di etnia somala e di essere nato e cre-
sciuto nella regione N._______ in Etiopia. Ciò risultava maggiormente ne-
cessario dopo lo scritto del 9 febbraio 2016 del rappresentante dell’insor-
gente, nel quale egli ha indicato che i genitori del ricorrente sarebbero emi-
grati dalla H._______ (cfr. atto A13).
5.4 Visto tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene che non può essere identi-
ficabile da parte dell’insorgente una violazione dell’obbligo di collaborare
(art. 13 PA e art. 8 LAsi), né una dissimulazione della sua vera origine, in
quanto dagli atti all’inserto, non si può concludere, senza alcun ragionevole
dubbio e senza effettuare ulteriori accertamenti, che si impongono in me-
rito, che l’insorgente provenga da un altro Paese rispetto all’Etiopia, come
pure che il medesimo abbia un’altra nazionalità di quella etiope allegata.
D-2803/2017
Pagina 18
6.
6.1 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che, indipendentemente dalla
nazionalità del ricorrente, le dichiarazioni rese dal medesimo circa i suoi
motivi d’asilo durante le audizioni federali, sebbene nelle stesse siano pre-
senti delle incongruenze e spesso non siano sufficientemente dettagliate,
come rettamente concluso dall’autorità di prime cure nella decisione avver-
sata alla quale si rinvia integralmente (cfr. punto II, pag. 4 della decisione
impugnata), non può essere escluso a priori e senza ulteriori accertamenti,
che lo stesso non sia stato vittima di tratta di esseri umani. Ciò potrebbe
eventualmente inficiare le allegazioni rese dallo stesso nel corso di proce-
dura. Segnatamente, l’insorgente nel rapporto (…) del 12 marzo 2018, ha
narrato in modo molto dettagliato e circostanziato il viaggio intrapreso
dall’Etiopia, descrivendo in modo preciso sia le modalità di viaggio, che il
comportamento degli accompagnatori, come pure le località dalle quali sa-
rebbe passato e dove avrebbe stazionato, nonché le circostanze del reclu-
tamento ed il tipo di lavoro che avrebbe dovuto eseguire per estinguere il
debito per pagare il suo viaggio. Tale racconto presenta delle circostanze
plausibili. A ciò si aggiunge che al ricorrente è stata diagnosticata una sin-
drome post-traumatica da stress (ICD10, F43.1), con in particolare imma-
gini intrusive e flash-back su base traumatica (cfr. rapporto medico del (…)
di J._______ del 7 marzo 2018), elementi che possono rendere maggior-
mente credibile il suo trascorso legato ad una presunta tratta di esseri
umani. Tuttavia, dagli atti all’inserto, non risulta possibile attualmente per il
Tribunale verificare la verosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente in
merito, senza un’istruzione complementare anche relativa a tale punto in
questione.
6.2 A quest’ultima conclusione si giunge anche se l’autorità di prime cure
si è espressa, nelle osservazioni del 25 aprile 2018, circa le dichiarazioni
dell’insorgente relative alla tematica della tratta di esseri umani. In queste
ultime la SEM vi ha difatti preso posizione in modo generico ed esprimendo
pure delle considerazioni non condivisibili dal Tribunale.
6.2.1 L’autorità di prime cure ha invero dapprima sostenuto che in Svizzera
non si prenderebbero delle misure appropriate in presenza di elementi le-
gati alla tratta di esseri umani che soltanto nel caso in cui gli stessi si siano
realizzati in Svizzera o eventualmente in un Paese legato dal Regolamento
Dublino III. Quest’ultimo asserto non risulta però corrispondere con le di-
sposizioni legali di diritto internazionale pubblico e con la giurisprudenza
del Tribunale tutt’ora in vigore. In particolare nella DTAF 2016/27, il Tribu-
nale ha esposto gli obblighi che si impongono alla Svizzera in presenza di
D-2803/2017
Pagina 19
indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata
come una violazione dell’art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d’ori-
gine l’interessato provenga. Tali obblighi derivano segnatamente dal Pro-
tocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, repri-
mere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Pro-
tocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Convenzione sulla lotta contro la
tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 del Consiglio d’Europa (RS
0.311.543; di seguito: la Convenzione). Da questi ultimi strumenti di diritto
internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le
misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di
tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva
alle vittime reali e o potenziali di tali atti. Le vittime devono essere identifi-
cate, protette e sostenute. Gli organi statali devono compiere d’ufficio e
senza attendere, le investigazioni utili a tale effetto, non appena abbiano
conoscenza di una fattispecie verosimile, suscettibile di corrispondere alla
definizione di tratta di esseri umani. Inoltre, dovranno collaborare con gli
altri Stati implicati, di provenienza, di transito o di destinazione. Allorché vi
sono dei motivi ragionevoli di pensare che una persona è una vittima di
tratta, a quest’ultima dovranno essere garantite delle misure minime di as-
sistenza (cfr. art. 12 Convenzione) così come un periodo di recupero e di
riflessione di almeno 30 giorni, quando sussistano ragionevoli motivi per
credere che la persona in questione sia una vittima di tratta di esseri umani
(cfr. art. 13 Convenzione). Altresì le autorità implicate devono assicurarsi
che la persona non sia espulsa dal territorio elvetico prima che le misure
destinate alla sua identificazione quale vittima di un reato penale siano por-
tate a termine (cfr. art. 10 cpv. 2 Convenzione). Quest’ultimo obbligo risulta
self-executing. Quando una vittima è stata identificata, delle misure devono
essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclu-
tamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre
potenziali vittime. Tali obblighi si impongono a tutte le autorità che possono
avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle
autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo, allorché le stesse
si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero es-
sere state vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5;
sentenza del Tribunale E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr.
anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völker-
rechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylver-
fahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).
6.2.2 Non di meno, quanto sostenuto in seguito dalla SEM nelle sue osser-
vazioni del 25 aprile 2018, ovvero il fatto che il ricorrente abbia reso nel
D-2803/2017
Pagina 20
rapporto (…) delle allegazioni in parte divergenti circa la partenza dal suo
allegato Paese d’origine rispetto a quanto invece dichiarato in sede di au-
dizione federale, non è atto a modificare la conclusione del Tribunale di
possibile credibilità delle allegazioni del ricorrente di essere stato vittima di
tratta di esseri umani. Si ricorda invero che, come già sopra rilevato, le
dichiarazioni sui motivi d’asilo rese da un richiedente l’asilo in presenza di
elementi concreti di tratta di esseri umani, possono risultare contraddittorie
o addirittura false (cfr. consid. 5.2.2).
6.3 Gli asserti dell’autorità inferiore, relativi all’allegata tratta di esseri
umani di cui l’insorgente sarebbe stato vittima, non risultano pertanto con-
vincenti ed atti ad inficiare le dichiarazioni rese dall’interessato in corso di
procedura ricorsuale, che non risultano a tal punto inverosimili da rendere
inopportuna un’istruzione complementare anche in merito a tale punto in
questione.
7.
In sunto, ed alla luce delle suesposte considerazioni, dagli atti all’inserto
non risulta possibile per il Tribunale verificare se l’insorgente abbia reso
verosimile o meno la sua provenienza e la sua cittadinanza etiope come
pure se siano verosimili le sue allegazioni legate alla tratta di esseri umani
ex art. 7 LAsi. Pertanto, il Tribunale ritiene giudizioso, senza proseguire ol-
tre nell’esame atto a determinare se le dichiarazioni dell’insorgente circa i
motivi d’asilo allegati adempiano le condizioni di verosimiglianza e di rile-
vanza ai sensi dell’art. 3 e 7 LAsi, rinviare gli atti all’autorità inferiore per
accertamento inesatto ed incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).
8.
La SEM dovrà pertanto procedere, da una parte a chiarire il Paese d’origine
e la nazionalità effettive dell’insorgente, e d’altra parte a determinare se sia
verosimile che egli sia stato vittima di tratta di esseri umani, eventualmente
con delle audizioni supplementari e con misure di istruzione complemen-
tare, prima di pronunciarsi nuovamente sulla sua domanda d’asilo e
sull’esecuzione dell’allontanamento dello stesso con una nuova decisione.
L’autorità di prime cure, per la nuova presa di decisione, avrà inoltre da
tenere in considerazione le ulteriori allegazioni e la nuova documentazione
presentata dal ricorrente nel corso di procedura.
9.
Il ricorso è pertanto da accogliere, la decisione avversata del
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Pagina 21
18 aprile 2017 da annullare, e gli atti da ritornare alla SEM per completa-
mento istruttorio e nuova decisione ai sensi dei considerandi (art. 61 cpv. 1
in fine PA).
10.
Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 PA). Tuttavia, con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, il Tribu-
nale aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’in-
sorgente, essendo la causa d’acchito sprovvista di probabilità di successo,
e richiesto al medesimo il versamento di un anticipo di CHF 750.–, a co-
pertura delle presunte spese processuali, che il ricorrente ha tempestiva-
mente versato in data 19 ottobre 2017 (cfr. risultanze processuali). Per-
tanto, l’importo di CHF 750.– verrà debitamente restituito al ricorrente dalla
Cassa del Tribunale.
11.
11.1 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di
rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8
cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte inden-
nità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e
gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia
della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa
l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il
Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
11.2 Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede,
ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7
cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità
per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di
causa in CHF 1’200.– complessivi (disborsi e indennità supplementare in
rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-
TAF, art. 7 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2803/2017
Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 aprile 2017 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità di prime cure per complemento
istruttorio e per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 750.– versato in
data 19 ottobre 2017 verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1’200.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: