B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2804/2019
Sen t en z a d e l 1 2 g i u g no 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Claudia Cotting-Schalch, Yanick Felley,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
SOS Protezione giuridica - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 28 maggio 2019 / N (…)
D-2804/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino iraniano originario di B._______, ha depositato una
domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2019 (cfr. atti 1040772-1/2 e
1040772-2/1).
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
«EURODAC» l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in
Italia il (…) febbraio 2010 (cfr. atto 1040772-7/1).
C.
Il (…) maggio 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, una richie-
sta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre-
sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31
del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 1040772-
9/5). La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle autorità italiane
preposte.
D.
Il richiedente è stato sentito il (…) maggio 2019 in merito ai suoi dati per-
sonali (cfr. atto 1040772-15/6) rispettivamente il (…) maggio 2019 per il
colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Dublino III, con
contestuale diritto di essere sentito in merito all’eventuale competenza
dell’Italia per la trattazione della sua domanda d’asilo nonché sul suo stato
di salute (cfr. atto 1040772-18/2).
E.
Con decisione del 28 maggio 2019, notificata il 29 maggio 2019 (cfr. atto
1040772-30/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS
142.31), pronunciando nel contempo l’allontanamento [recte: trasferi-
mento] dell’interessato verso l’Italia, come pure incaricando il C._______
di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l’effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso contro la decisione.
D-2804/2019
Pagina 3
F.
Il 6 giugno 2019 (cfr. risultanze processuali) l’interessato è insorto con ri-
corso contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell’al-
lontanamento in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospen-
sivo al gravame; in via principale l’annullamento della decisione avversata
e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni
e la trattazione nazionale della procedura d’asilo; contestualmente e con
protesta di spese e ripetibili la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo
anticipo.
G.
Gli atti di causa della SEM sono stati ricevuti dal Tribunale il 7 giugno 2019.
In medesima data, è stato aggiunto agli atti il rapporto medico del (…) giu-
gno 2019 del Dr. med. D._______, relativo allo stato di salute ed al tratta-
mento seguito da A._______ (cfr. atto 1040772-31/2).
H.
Con ordinanza del 7 giugno 2019, il Tribunale ha sospeso provvisoria-
mente, a titolo di misure supercautelari, l’esecuzione del trasferimento.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-2804/2019
Pagina 4
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Al-
tresì si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione
di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la
fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.
4.1. Nella decisione avversata, la SEM non è entrata nel merito della do-
manda d’asilo presentata dall’interessato. L’Italia sarebbe infatti compe-
tente per la trattazione della medesima così come per l’attuazione dell’al-
lontanamento dell’interessato. Quest’ultimo non avrebbe del resto conte-
stato detta competenza nell’ambito del diritto di essere sentito concessogli.
D’altronde, non vi sarebbero fondati motivi per ritenere che sussistano delle
carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di acco-
glienza dei richiedenti l’asilo in Italia ex art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino
III, che comportino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai
sensi dell’art. 4 della CartaUE o dell’art. 3 CEDU. Peraltro, il Paese in que-
stione, sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-
tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che della CEDU, e non
sussisterebbero degli elementi concreti che indichino che l’Italia non rispetti
i suoi obblighi internazionali e che la sua procedura di asilo e di allontana-
mento non sia attuata nel rispetto delle precitate disposizioni internazionali.
L’autorità inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto ap-
plicabili, nella fattispecie, gli art.16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità)
Regolamento Dublino III, in quanto i problemi medici dell’interessato non
sarebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell’art. 3 CEDU;
l’Italia sarebbe tenuta, in virtù della direttiva 2013/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’ac-
D-2804/2019
Pagina 5
coglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva ac-
coglienza], a prestare le cure mediche adeguate, ed al minimo, l’accesso
alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e
disturbi psichiatrici gravi. I predetti trattamenti medici adeguati sarebbero
presunti dallo Stato in questione, anche a seguito dell’entrata in vigore il
5 ottobre 2018 del decreto Salvini, in quanto il decreto stesso menzione-
rebbe esplicitamente che l’accesso ai servizi forniti sul territorio italiano,
quindi anche al sistema sanitario nazionale, sarebbero assicurati ai richie-
denti l’asilo allo stesso titolo delle persone residenti in Italia. Inoltre, sol-
tanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il proseguo della
procedura Dublino. Quest’ultima, in applicazione degli art. 31 e 32 del Re-
golamento Dublino III, verrebbe considerata dalla SEM al momento dell’or-
ganizzazione del trasferimento dell’interessato verso l’Italia, ovvero infor-
mando le autorità italiane della sua situazione valetudinaria e dei tratta-
menti che necessita. Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore, ha in-
fine ritenuto non applicabile l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo rela-
tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In-
vero, non vi sarebbero indizi concreti atti ad indicare che le autorità italiane
non offrirebbero all’interessato la protezione adeguata contro eventuali mi-
nacce o aggressioni da parte di terzi né che egli si troverebbe in una situa-
zione esistenziale critica, potendo rivolgersi sia alle autorità competenti che
a numerose organizzazioni caritative presenti in loco, per ottenere un al-
loggio e l’assistenza sociale di cui necessita.
4.2. L’insorgente, nel suo ricorso, dopo aver presentato ed ampliato gli ele-
menti fattuali, avversa la suddetta valutazione dell’autorità di prima istanza.
Egli ricorda anzitutto di essere affetto da una sindrome depressiva ricor-
rente episodio di media gravità, di assumere una terapia farmacologica a
base di (…) e (…), nonché di necessitare di una presa in carico psichiatrica
e psicoterapeutica, come attestato dai diversi certificati medici prodotti e
già agli atti. Proseguendo egli rileva, appoggiandosi anche sul parere di
diversi rapporti internazionali e giurisprudenza internazionale, oltreché
sulla sentenza del Tribunale D-835/2019 del 6 marzo 2019, che il nuovo
assetto normativo del diritto d’asilo previsto in Italia – successivo al decreto
Salvini – non gli assicurerebbe più il diritto ad essere alloggiato in un centro
SPRAR, nonché ad avere accesso all’assistenza psicologica e alle altre
cure mediche di cui egli necessita. L’insorgente ritiene inoltre che nella de-
cisione avversata, la SEM non abbia esaminato in modo adeguato e con-
cretamente il nuovo quadro normativo del diritto d’asilo in Italia ed il funzio-
namento delle strutture d’accoglienza nello stesso Paese, che non gli ga-
rantirebbero l’accesso alle cure mediche di cui necessita né la disponibilità
di un alloggio. Il ricorrente conclude che la SEM, considerati i precedenti
D-2804/2019
Pagina 6
certificati medici agli atti, avrebbe dovuto attendere l’esito della visita me-
dica del (…), prima di pronunciarsi in merito.
5.
5.1. Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare
applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che
di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato
internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.
5.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
5.3. Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso
di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso
di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Du-
blino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
5.4. Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impos-
sibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente desi-
gnato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condi-
zioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un tratta-
mento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro
D-2804/2019
Pagina 7
che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro compe-
tente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro
Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia
possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato
in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la do-
manda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di
determinazione diventa lo Stato membro competente.
5.5. Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in os-
sequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui
domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro
Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza
un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
6.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Italia il (…) feb-
braio 2010 (cfr. atto 1040772-8/1). Di conseguenza, il (…) maggio 2019 la
SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all’art. 23 par. 2
Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata
sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti 1040772-9/5,
1040772-10/1 e 1040772-11/3). La stessa è rimasta senza riscontro da
parte delle autorità italiane preposte.
Di conseguenza, la competenza dell’Italia, peraltro non contestata dal ri-
corrente, risulta di principio essere data nella fattispecie.
7.
7.1. Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre in-
nanzitutto rammentare che l’Italia è legata alla CartaUE e fa parte della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia
notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in ma-
teria di accoglienza dei richiedenti l’asilo, i quali potrebbero riscontrare
delle importanti difficoltà dal punto di vista dell’alloggio, delle condizioni di
vita, così come, a seconda delle circostanze, dell’accesso alle cure medi-
che (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebe-
dingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schu-
tzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto
D-2804/2019
Pagina 8
2016; sentenza del Tribunale F-805/2019 del 21 febbraio 2019), la situa-
zione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ri-
tenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e
Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi
Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e
altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).
7.2. Su tali presupposti, bisogna partire dall’assunto che il rispetto della si-
curezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della
propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una prote-
zione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in
questione sia presunto (cfr. precitata direttiva accoglienza e direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]).
7.3. Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in
presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non
rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e
7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni siste-
matiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri
di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza
della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,
30696/09).
7.4. Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità ita-
liane abbiano violato il diritto dell’interessato all’esame della sua domanda
d’asilo nell’ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garan-
tirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì il ricorrente non ha
dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell’Ita-
lia né tantomeno l’esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva
procedura. Dagli atti non si desumono inoltre indizi oggettivi, concreti e seri,
che in Italia – ove il ricorrente vi ha trascorso diversi anni e vi è pure ritor-
nato dopo il suo soggiorno in E._______ (cfr. atto 1040772-18/2) – sarebbe
durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni
di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza in caso di trasferi-
mento in Italia, o che le autorità italiane preposte non gli concederebbero,
se sollecitata, la protezione necessaria ed adeguata contro atti perseguibili
commessi da terzi.
D-2804/2019
Pagina 9
7.5. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che l’entrata
in vigore del censurato “Decreto Salvini” non è ad esso solo un elemento
tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante
del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza (cfr. tra le tante sen-
tenze del Tribunale F-2209/2019 del 16 maggio 2019, E-1489/2019 del
9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti citati).
7.6. Conseguentemente l’applicazione dell’art. 3 par. 2 del Regolamento
Dublino III è rettamente stata esclusa dall’autorità resistente.
8.
8.1. Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete.
8.2. Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di-
ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti-
ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta
il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta-
mento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore
dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito
dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb-
braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha eserci-
tato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se
l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri
oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione
sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi
umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere
sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzio-
nalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello
della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del
19 marzo 2018 consid. 4.4).
8.3. Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di desti-
nazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv.
tortura, l’autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di so-
vranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9
consid. 8.2.1).
D-2804/2019
Pagina 10
Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di per-
sone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una
violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si
trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia
come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro
Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A
tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sen-
tenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qua-
lora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di tratta-
menti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un
reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle con-
dizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa
riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili
contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
8.4. In considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza in
Italia il Tribunale ha ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici (tra cui
quello citato nell’allegato ricorsuale), retrocedere gli atti all’autorità di prima
istanza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti atti a sincerarsi che la
presa a carico sia adeguata. Si tratta in particolare delle casistiche impli-
canti persone vulnerabili, ossia segnatamente le persone che soffrono di
problemi di salute acuti ed i nuclei famigliari fragili (cfr. sentenze del Tribu-
nale D-2039/2019 del 7 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019,
D-835/2019 del 6 marzo 2019).
8.5. Tale costellazione non è tuttavia equiparabile alla presente fattispecie.
Come lo si evince dai referti medici agli atti, l’insorgente risulta infatti sof-
frire di una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gra-
vità, per la quale sarebbe stata iniziata una presa in carico psichiatrica e
psicoterapeutica, ed assumerebbe quali medicamenti (…) (un ansiolitico),
(…) (un ipnotico) e (…) (un anti-depressivo), oltreché aver allegato di avere
tentato più volte il suicidio in passato, e di avere male (…) ed (…), nonché
di soffrire di forti mal di testa (cfr. atti 1040772-20/2, 1040772-21/8,
1040772-26/5, 1040772-31/2). Le problematiche valetudinarie in que-
stione, seppure non si voglia in questa sede sminuirne la portata, non per-
mettono tuttavia di qualificarlo quale persona vulnerabile né tantomeno di
ritenere che il suo trasferimento verso l’Italia rischi di esporlo a trattamenti
contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incom-
patibili con la giurisprudenza precitata (cfr. sentenze del Tribunale E-
2428/2019 del 24 maggio 2019, F-2209/2019 del 16 maggio 2019). Infatti,
la sua situazione di salute, con una diagnosi acclarata ed una terapia già
impostata, non risulta ostativa al trasferimento del ricorrente in Italia.
D-2804/2019
Pagina 11
Quest’ultimo non ha inoltre dimostrato di non essere in grado di viaggiare
o che il suo trasferimento verso l’Italia rappresenterebbe un pericolo con-
creto per la sua salute, né ha stabilito che la patologia depressiva di cui
soffre sarebbe di una gravità tale che necessiterebbe, in modo imperativo,
il proseguo in Svizzera del trattamento in corso, in quanto vi sarebbe altri-
menti il rischio di porre la sua vita o la sua salute gravemente in pericolo
(cfr. sentenza del Tribunale D-5099/2018 del 26 settembre 2018). Infine,
dagli atti all’incarto risulta che egli era già a conoscenza del suo stato de-
pressivo e che assumeva già dei farmaci – anche se non ne ricordava i
nomi – per le sue patologie, già prima di essere visitato da un medico in
Svizzera (cfr. atto 1040772-21/8). Non vi è dunque alcun motivo di dubitare
circa il fatto che la terapia psichiatrica e psicoterapeutica ed il trattamento
prescritto in Svizzera, possano essere proseguiti in Italia, tale Paese dispo-
nendo inoltre di strutture mediche simili a quelle esistenti in Svizzera.
8.6. In ogni caso, va rammentato che lo Stato di destinazione, in quanto
firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti
ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le
prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di
gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro
tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se
necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2
direttiva accoglienza). Incomberà inoltre alle autorità svizzere trasmettere
alle autorità italiane, anticipatamente ed in modo appropriato, le informa-
zioni che permettono una presa in carico medica dell’interessato, adeguata
e conforme alla patologia di cui è affetto. In tal senso, non vi è motivo di
dubitare che l’autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situa-
zione medica dell’insorgente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III),
come d’altronde già rilevato anche dall’autorità inferiore nella decisione im-
pugnata. Ad ogni modo se, dopo il suo ritorno in Italia, l’interessato dovesse
essere costretto dalle circostanze e condurre un’esistenza non conforme
alla dignità umana, o se dovesse ritenere che tale Paese viola i suoi obbli-
ghi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in
ogni altro modo violi i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sol-
levare l’eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di
diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva ac-
coglienza; fra le altre: sentenza del Tribunale E-2428/2019).
8.7. Per quanto riguarda il rischio di agiti suicidari evocati dal ricorrente du-
rante il colloquio Dublino del (…) maggio 2019 (cfr. atto 1040772-18/2) e
nel foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (…) mag-
gio 2019 (cfr. atto 1040772-21/8), risulta opportuno ricordare che dei rischi
D-2804/2019
Pagina 12
o delle minacce di suicidio non obbligano la Svizzera dall’astenersi
dall’esecuzione del trasferimento, dal momento che le autorità prendono
delle misure concrete alfine di prevenirne la realizzazione, ad esempio or-
ganizzando un trasferimento con un accompagnamento medico, se ciò do-
vesse risultare necessario, e informando debitamente le autorità italiane
della situazione medica dell’interessato (cfr. sentenza del Tribunale F-
2175/2019 del 15 maggio 2019 con riferimenti citati).
8.8. Conseguentemente, in assenza di un rischio di violazione degli obbli-
ghi internazionali della Svizzera e di elementi che permettano di ritenere
che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di
apprezzamento, l’applicazione della clausola di sovranità non si impone
nella presente fattispecie.
9.
9.1. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente
all’art. 44 LAsi, posto che lo stesso non possiede un’autorizzazione di sog-
giorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).
9.2. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2 e relativi riferimenti).
10.
Il ricorso è respinto e la decisione della SEM che rifiuta l’entrata in materia
della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell’interessato dalla
Svizzera verso l’Italia confermata.
11.
Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 7 giu-
gno 2019 sono revocate.
12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di conces-
sione dell’effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
D-2804/2019
Pagina 13
13.
Altresì, per lo stesso motivo citato al consid. 12, la domanda tendente
all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali, risulta pure senza oggetto.
14.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor-
suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire
dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la do-
manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento
delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2804/2019
Pagina 14
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 7 giugno 2019 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: