B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2806/2019
Sen t en z a d e l 2 5 g i u gno 2 01 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Grégory Sauder,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Iran,
patrocinato dalla Signora Giuseppina Santoro,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 maggio 2019 / N (…).
D-2806/2019
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 29 marzo
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 3 aprile 2019 (cfr. atto
(…)10/7 [di seguito: verbale 1]) e all’audizione sui motivi d’asilo del
16 maggio 2019 (cfr. atto (…)18/18 [di seguito: verbale 2]),
la bozza di decisione negativa sull'asilo della Segreteria di Stato della
migrazione (di seguito: SEM) del 23 maggio 2019 ed il relativo parere della
rappresentante legale dell'interessato del 24 maggio 2019,
la decisione della SEM del 27 maggio 2019, notificata alla richiedente il
medesimo giorno (cfr. conferma di ricezione), per il cui tramite la SEM ha
respinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando nel contempo il
suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso
siccome lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 6 giugno 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata:
7 giugno 2019), mediante il quale l’interessato ha postulato l’annullamento
della decisione per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento
della qualità di rifugiato e su quello dell'esecuzione dell'allontanamento;
che la stessa non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile e
pertanto chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera;
contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 12 giugno 2019 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
D-2806/2019
Pagina 3
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una
decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura
amministrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che
l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e
completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art.
12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l’autorità deve occuparsi
del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la
documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le
circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a
riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che v’è un accertamento inesatto
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un
accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze
giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
D-2806/2019
Pagina 4
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che il richiedente asilo, cittadino iraniano originario di C._______
(Azerbaijan occidentale), ha lasciato il proprio paese nel 2018 (cfr.
verbale 1, pag. 3 seg.),
che a sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha dichiarato di essere
espatriato per le persecuzioni subite a causa del fratello; che il fratello
avrebbe avuto problemi per aver preso come seconda moglie una donna
contro il volere della di lei famiglia; che il fratello sarebbe dunque stato
ricercato dai parenti ed in particolare dal padre di questa donna, alto
ufficiale dei Pasdaran; che i miliziani Pasdaran avrebbero inoltre fatto
pressioni sull'interessato affinché dicesse loro dove si era nascosto il
fratello; che in un'occasione egli sarebbe pure stato accoltellato (cfr.
verbali 1 e 2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni del
richiedente inverosimili; che i fatti subiti sarebbero estremamente vaghi,
privi di dettagli significativi e contraddittori,
che in sede ricorsuale, l'insorgente rileva anzitutto che di aver allegato di
essere vittima di persecuzione riflessa conseguente a quella di cui è vittima
il fratello maggiore, anch'egli richiedente l'asilo e giunto in Svizzera
unitamente al ricorrente ed alla famiglia; che di conseguenza, non
risulterebbe chiaro come sarebbe possibile per la SEM ritenere
D-2806/2019
Pagina 5
sostanzialmente completato l'esame della domanda d'asilo, prima ancora
di quello della domanda del fratello, oggetto primario delle persecuzioni,
che l'esame delle allegazioni avrebbe seguito un iter cronologicamente non
corrispondente a quello suggerito dalla logica dei motivi d'asilo,
che vista la peculiarità del caso di specie e considerata la necessaria
interconnessione dei motivi d'asilo, nonché la loro complessità, sarebbe
quantomeno stato auspicabile che l'autorità di prime cure attendesse il
completamento dell'esame del caso del fratello, prima di considerare
chiusa l'istruttoria inerente la domanda di protezione del ricorrente,
che tali rilievi sarebbero già stati evidenziati dal rappresentante legale in
sede di parere sul progetto di decisione;
che altresì, al ricorrente non risulterebbe comprensibile il motivo per il quale
l'autorità inferiore gli abbia restituito gran parte dei mezzi di prova inoltrati
in data 17 maggio 2019; che la documentazione, contribuirebbe a
dimostrare non soltanto i motivi d'asilo del fratello, ma anche il loro impatto
su tutta la famiglia; che sebbene suddetti mezzi di prova non
riguarderebbero il ricorrente in prima persona, questi avvalorerebbero il
fatto che anche l'interessato sarebbe in pericolo in caso di rinvio nel Paese
d'origine,
che per questi motivi, la decisione sarebbe meritevole di annullamento,
risultando necessario procedere al completamento dell'istruttoria, in
particolare tenendo conto della procedura del fratello e valutando in modo
adeguato i mezzi di prova prodotti,
che in seguito, il ricorrente non condivide la valutazione dell'autorità
inferiore in merito alla supposta inconsistenza delle allegazioni; che egli
avrebbe fornito descrizioni connotate di aspetti ed elementi di vissuto
personale; che altresì, l'insorgente ritiene rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi i
suoi motivi d'asilo,
che infine, egli contesta pure le valutazioni dell'autorità inferiore in merito
all'esecuzione dell'allontanamento
che nel caso in disamina, va anzitutto rilevato che i motivi d'asilo del
ricorrente sono intrinsecamente connessi e dipendenti da quelli del fratello;
che segnatamente, egli ha dichiarato di essere vittima di persecuzione
riflessa in quanto il fratello avrebbe preso quale seconda moglie la figlia di
un alto ufficiale dei Pasdaran contro la sua volontà; che dopo il matrimonio
D-2806/2019
Pagina 6
il fratello si sarebbe nascosto ed il di lei padre congiuntamente ad altri
miliziani Pasdaran l'avrebbero ricercato e fatto pressioni sui famigliari per
ottenere informazioni; che egli sarebbe stato fermato diverse volte, una
volta sarebbe stato accoltellato ed ora contro di lui sarebbe stato aperto un
procedimento per aver aiutato la prima moglie del fratello a fuggire in
Turchia; che inoltre, dopo il loro espatrio, i conti del padre sarebbero stati
bloccati,
che tuttavia, al momento della notificazione della decisione impugnata, la
procedura d'asilo del fratello e della cognata era (ed è tuttora) in piena fase
istruttoria,
che inoltre, l'autorità inferiore ha restituito senza effettuare alcuna
valutazione, i mezzi di prova forniti dall'insorgente,
che con tale modo di procedere, l'autorità inferiore non soltanto ha seguito
una cronologia non corrispondente a quanto suggerito dalla logica dei
motivi d'asilo, ma bensì ha effettuato una disamina esaustiva dei fatti e dei
mezzi di prova determinanti,
che tale fattispecie tuttavia, richiede manifestamente un'analisi
complessiva delle allegazioni; che invero, non risulta chiaro come sia stato
possibile per la SEM valutare la domanda di asilo del qui insorgente, il
quale ha asserito essere vittima di persecuzione riflessa, ancor prima di
aver valutato i motivi d'asilo del fratello e della cognata, oggetti primari delle
persecuzioni (cfr. anche sentenza del Tribunale D-2056/2019 del
21 aggio 2019 consid. 8),
che in particolare, non risulta comprensibile come l'autorità inferiore abbia
potuto valutare l'esistenza di un rischio per il ricorrente di essere esposto
a persecuzioni future in caso di ritorno in Patria non avendo inoltre neppure
esaminato i mezzi di prova prodotti dall'interessato (i quali dimostrerebbero
l'impatto dei motivi d'asilo del fratello su tutti i famigliari),
che a questo proposito, la SEM non poteva dunque limitarsi a restituire i
documenti senza averne effettuato alcun apprezzamento,
che il fatto che l'insorgente sia maggiorenne e che la sua domanda d'asilo
sia stata trattata secondo le tempistiche della LAsi (cfr. decisione
impugnata), non può costituire una valida motivazione per non coordinare
le procedure ed effettuare un accertamento completo dei fatti rilevanti,
D-2806/2019
Pagina 7
che invero, dinanzi a casi interconnessi come quello in oggetto, con un
numero considerevole di mezzi di prova in lingue straniere, le esigenze
dell'accelerazione delle procedure non sempre sono conciliabili con i tempi
necessari ad un esame sufficiente della fattispecie,
che alla luce delle suesposte considerazioni, risulta in specie giudizioso
retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e
l'emanazione di una nuova decisione,
che l'autorità inferiore è anzitutto chiamata a coordinare la procedura del
ricorrente con quella del fratello e della cognata, valutandone
complessivamente le allegazioni ed i mezzi di prova,
che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata,
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva d'oggetto,
che ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili
poiché i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla
SEM a norma dell'art. 102h LAsi,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2806/2019
Pagina 8
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 maggio 2019 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono attribuite indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: