B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2814/2012
S e n t e n z a d e l 3 1 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
Macedonia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2012 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in
Svizzera,
i verbali di audizione dell'interessato del 7 dicembre 2011 (di seguito: ver-
bale 1) e dell'8 maggio 2012 (di seguito: verbale 2) e quelli dell'interessa-
ta del 7 dicembre 2011 (di seguito: verbale 3) e dell'8 maggio 2012 (di
seguito: verbale 4),
la decisione dell'UFM del 16 maggio 2012, notificata agli interessati il
19 maggio 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non
è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera,
il ricorso inoltrato dagli interessati il 23 maggio 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 maggio 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, gli interessati hanno di-
chiarato di essere cittadini macedoni di etnia (…), di avere vissuto a
C._______ (Repubblica di Macedonia), sino al momento del loro espatrio,
avvenuto il (…),
che essi hanno affermato di essersi trasferiti dapprima, dal domicilio della
famiglia dell'interessato verso un'abitazione nella zona, a causa della si-
tuazione di tensione creatasi in seguito a (…); che gli interessati avrebbe-
ro vissuto per un anno nella casa lasciata vuota da un loro conoscente
emigrato in D._______; che, in seguito, si sarebbero spostati in un'altra
abitazione pagando regolarmente un affitto; che, giunti in quest'ultima re-
sidenza, dopo quattro giorni dal trasloco, una sera sarebbero sopraggiunti
due sconosciuti in stato di ebrietà, membri del partito (…), i quali avrebbe-
ro cominciato ad insultare e picchiare l'interessato; che l'interessata sa-
rebbe intervenuta e quindi sarebbe a sua volta stata spinta violentemen-
te; che, di conseguenza, il marito avrebbe reagito colpendo lo sconosciu-
to sul capo (…); che, a seguito del colpo, quest'ultimo sarebbe svenuto e
gli interessati sarebbero fuggiti per timore delle conseguenze,
che essi si sarebbero, in un primo momento, rifugiati presso il domicilio
della sorella dell'interessato, rimanendovi per quattro giorni; che, il se-
condo giorno, avrebbero appreso dal padre dell'interessato che la polizia
e due sconosciuti lo stavano cercando e che la persona ferita si trovava
(…); che, a bordo di un veicolo, sarebbero poi fuggiti passando attraverso
Serbia, Ungheria e Austria per poi giungere in Svizzera,
che, nella decisione del 16 maggio 2012, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei paesi
sicuri e, dall'altro, che dall'incarto non emergerebbero indizi atti a
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confutare la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, in quanto le allegazioni in materia di asilo
presentate dai richiedenti non sarebbero rilevanti in materia; che, infatti, si
tratterebbe di presunte persecuzioni da parte di terzi, per le quali sarebbe
possibile chiedere la protezione delle autorità; che, inoltre, la ricerca dei
ricorrenti da parte di queste ultime sarebbe legittimata dall'agire
penalmente reprensibile dell'autore del gravame,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, i ricorrenti contestano la valutazione dell'UFM secondo
cui, la Macedonia considerata Paese sicuro, non sarebbe entrato nel me-
rito della loro domanda; che, quindi, a loro dire, l'autorità di prime cure
avrebbe basato la propria decisione su una constatazione insufficiente dei
fatti rilevanti dai quali emergerebbero numerosi indizi di persecuzione ed
elementi necessari ad attribuire loro la qualità di rifugiati; che, in particola-
re, gli autori del gravame sottolineano che nelle persone con le quali
avrebbero avuto il citato scontro, dimorerebbero disprezzo per la giusti-
zia, la vita altrui e l'etnia dei ricorrenti; che, infatti, gli stessi sarebbero
membri del (…), partito con frange estremiste ed intolleranti verso i (…);
che, con ogni probabilità, le autorità locali non li aiuterebbero dati la loro
etnia ed il fatto che il partito degli aggressori sarebbe (…); che, per quan-
to concerne le organizzazioni internazionali presenti sul territorio, esse
non avrebbero portato grandi miglioramenti per le persone di etnia (…);
che, se rinviati nel proprio Paese, i ricorrenti rischierebbero trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101), con ogni probabilità inflitti dalla polizia e dal sistema carcerario
come si evincerebbe da un estratto di documento della Commissione eu-
ropea citato nel gravame; che, d'altronde, l'esecuzione dell'allontanamen-
to non sarebbe esigibile, vista l'attuale situazione di instabilità politica e
sociale regnante nel Paese di origine; che, pertanto, essi ritengono di do-
vere beneficiare dell'ammissione provvisoria in Svizzera,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della deci-
sione impugnata, il riconoscimento della propria qualità di rifugiati, alter-
nativamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che i medesimi
hanno, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
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senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di perse-
cuzioni in detto Paese; che incombe ai richiedenti l’asilo di invalidare sif-
fatta presunzione per quanto attiene alla propria situazione personale,
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendere in senso lato: comprende non sol-
tanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili
all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 p. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° agosto 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzio-
ni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, dagli atti del dossier emergono fatti propri ad am-
mettere l'esistenza di suddetti indizi di persecuzioni in senso lato, contra-
riamente a quanto sostenuto dall'UFM,
che, in particolare, alla luce del grado di verosimiglianza ridotto sancito
dalla suesposta giurisprudenza, costituiscono degli indizi di persecuzioni
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, i fatti raccontati dai ricorrenti circa i com-
portamenti di terzi, sconosciuti presentatisi al loro domicilio, di cui sareb-
bero stati vittime di insulti e violenze (cfr. verbale 1, pp. 7-8; verbale 2,
F18 e ss. pp. 3 e ss.; verbale 3, pp. 7-8; verbale 4, F13 e ss. pp. 3 e ss.),
che, inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esame della perti-
nenza di persecuzioni da parte di terzi, come nel caso di specie – ossia
che sono determinanti in materia di asilo, a condizione che il ricorrente
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non possa ottenere la protezione adeguata da parte delle autorità del suo
Stato di origine (cfr. GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3.2) – non può essere
effettuato nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito, poiché
tratta la pertinenza dei motivi di asilo e non la loro verosimiglianza
(cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 5.1, GICRA 2004 n. 5 consid. e
, GICRA 2003 n. 20 consid. 3 e 5b, GICRA 2003 n. 19 consid. 3
e 4),
che, di conseguenza, la decisione dell'UFM di non entrata nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi deve essere annullata e il
ricorso dell'insorgente è accolto,
che il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudi-
ce (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di e-
senzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 PA); che la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è
anch'essa divenuta priva di oggetto,
che, infine, considerato che gli insorgenti non sono rappresentati in que-
sta sede e che non risulta abbiano altrimenti dovuto sopportare dei di-
sborsi relativamente elevati in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: