B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-282/2019
Sen t en z a d e l 3 0 g e nn a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Roswitha Petry
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 8 gennaio 2019 / N (…).
D-282/2019
Pagina 2
Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 6 dicembre
2018,
i verbali d’audizione del 14 dicembre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 2
gennaio 2019 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’8 gennaio 2019, notificata all’interessato il giorno medesimo (cfr. atto
A19), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l’ese-
cuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 14 gennaio 2019 (recte, 15 gennaio 2019; cfr. timbro del plico
raccomandato), per mezzo del quale l’interessato ha postulato l’annulla-
mento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in
subordine la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una nuova
decisione; in via ancor più subordinata l’ammissione provvisoria per inesi-
gibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente di essere
esentato dal versamento dell’anticipo a copertura delle presunte spese
processuali,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 17 gennaio 2019 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
D-282/2019
Pagina 3
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che l’interessato, cittadino georgiano originario di B._______, ha ricondotto
la propria domanda d’asilo al timore di finire vittima di un gruppo mafioso
denominato “(…)”; che egli avrebbe iniziato ad aver problemi con tali per-
sone nel 2011 allorquando avrebbe avviato un attività imprenditoriale in
Ucraina; che in seguito al suo rifiuto di corrispondere delle tangenti al so-
dalizio criminale in questione, i malviventi avrebbero bruciato i suoi campi
ed una macchina agricola; che la sua socia in affari avrebbe quindi denun-
ciato l’accaduto alla polizia di Odessa; che a causa di ciò sia quest’ultima
che il ricorrente sarebbero stati aggrediti dai criminali; che l’insorgente nel
dicembre del 2015 si sarebbe quindi rifugiato dapprima in Polonia e poi in
Germania; che in seguito egli si sarebbe recato in Lituania per riavviare la
sua attività venendo però rintracciato dai “(…)” che lo avrebbero nuova-
mente aggredito rubandogli anche l’auto; che l’interessato avrebbe quindi
sporto denuncia presso la polizia di Kaunas prendendo anche contatto con
le Autorità diplomatiche georgiane; che sempre in Lituania il gruppo crimi-
nale lo avrebbe anche sequestrato, percosso e violentato; che il trauma lo
avrebbe poi condotto a tentare il suicidio ingerendo del liquido antigelo; che
consequenzialmente ad ulteriori minacce il ricorrente avrebbe quindi de-
ciso di fare ritorno nel proprio paese d’origine nascondendosi in un mona-
stero sino all’ottobre del 2018; che egli avrebbe quindi lasciato la Georgia
per il timore di essere rintracciato (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2,
pag. 2 e seg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
D-282/2019
Pagina 4
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato irrile-
vanti le allegazioni dell’interessato in applicazione del principio della sussi-
diarietà della protezione internazionale,
che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prime
cure; che egli ritiene invero che se si rivolgesse alle autorità georgiane,
rischierebbe delle ripercussioni in ragione dell’ampiezza del sodalizio cri-
minale che lo avrebbe preso di mira; che in questo stesso senso, le con-
clusioni della decisione avversata apparrebbero semplicistiche e non ter-
rebbero in debita considerazione la realtà dell’organizzazione malavitosa
messasi sulle sue tracce,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che in primo luogo, va rammentato che, dovendosi la qualità di rifugiato
esaminare relativamente al paese d’origine del richiedente asilo (UNHCR,
Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs
au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), tutti gli avvenimenti svoltisi in
paesi terzi, segnatamente Ucraina e Lituania, non presentano alcuna rile-
vanza in materia d’asilo,
che inoltre, con riferimento alla sua possibile identificazione in Georgia ad
opera del gruppo “(…)”, occorre ammettere che, in ossequio al principio
della sussidiarietà della protezione internazionale, un tale timore, per risul-
tare decisivo, necessiterebbe ancora che il ricorrente non sia in misura di
ottenere un’appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51);
che tuttavia si può in specie partire dall’assunto che la Georgia disponga
di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza in misura di
offrire una protezione adeguata (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-
6799/2018 del 6 dicembre 2018 e E-3307/2016 del 7 giugno 2016),
D-282/2019
Pagina 5
che del resto, le circostanze di cui l’insorgente si è prevalso non paiono
nemmeno poter essere ricondotte ad uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi
(razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale, opinioni politiche), risultando invece espressione di atti di criminalità
comune,
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento, peraltro non censurata in sede ricorsuale,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione(LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana-
mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM valutato ammissibile, ragionevol-
mente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che l’esigibilità non sia in spe-
cie data, alla luce dei suoi problemi di salute e delle violenze subite,
che occorrerebbe inoltre tenere in debita considerazione ch’egli sarebbe
originario dell’Abcasia, ormai territorio russo,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Georgia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
D-282/2019
Pagina 6
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, stante il fatto che in Georgia non vige attualmente un contesto
di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che
la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio
di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta
parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
E-4126/2018 del 17 settembre 2018 consid. 7.3.1; E-18/2018 dell’11 gen-
naio 2018),
che nemmeno la situazione personale dell’interessato risulta d’impedi-
mento all’esecuzione dell’allontanamento; che egli è istruito e può avvalersi
di una pluriennale esperienza imprenditoriale e di una rete sociale nel pro-
prio paese d’origine,
che la Georgia dispone del resto di un sistema sanitario funzionante (cfr.
sentenza del Tribunale E-1703/2018 consid. 9.4) in grado di trattare la sua
lombalgia,
che da ultimo neppure la sua origine abcasa giustifica una diversa valuta-
zione del caso, disponendo l’insorgente a pieno titolo della cittadinanza
georgiana (cfr. passaporto agli atti, vedi anche sentenza del Tribunale D-
3216/2018 del 25 luglio 2018),
che infine, non vi sono impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva,
D-282/2019
Pagina 7
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: