B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2834/2013
S e n t e n z a d e l 2 9 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...),
Romania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 maggio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 12 aprile 2013 in
Svizzera;
i verbali di audizione del 17 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del
29 aprile 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
17 maggio 2013 notificata alla richiedente in data 17 maggio 2013 (cfr.
act. A 13/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allon-
tanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura sic-
come lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 17 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 21 maggio 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) il 21 maggio 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di essere cittadina
rumena e di avere lasciato il Paese nel (...) 2011 a causa della mancanza
di lavoro, recandosi in Italia per migliorare la sua situazione economica (cfr.
verbale 1, pagg. 3 e 6 seg.); che lo stesso giorno del suo arrivo in Italia, ella
avrebbe conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, con il quale
avrebbe iniziato una relazione già il giorno seguente e con il quale si
sarebbe sposata religiosamente in una moschea di B._______ il (...) 2012
(cfr. verbale 1, pagg. 3 seg. e verbale 2, pag. 2); che ella sarebbe incinta;
che né in Italia né in Romania essi avrebbero un posto stabile in cui poter
stare e inoltre non ci sarebbe lavoro (cfr. verbale 2, pagg. 3 e 5);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi di persecuzione atti a capovolgere la
presunzione confutabile della citata disposizione;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allonta-
namento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ribadisce le condizioni precarie in cui avrebbe
dovuto vivere in Romania e che la mancanza di un lavoro, di un alloggio e
di prospettive per il futuro metterebbero a repentaglio la sua stessa
sopravvivenza; che in Italia avrebbe conosciuto il suo compagno
C._______ (richiedente l'asilo N [...] di nazionalità (…); di seguito:
C._______), con il quale avrebbe convissuto per due anni e con il quale
si sarebbe sposata; che da lui aspetterebbe un figlio; che la richiedente
contesta all'UFM di avere separato lei e il marito sul piano procedurale
nonostante siano giunti in Svizzera assieme; che in conclusione ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la congiunzione del ricorso
con quello di C._______ in modo da rispettare il principio dell'unità della
famiglia; che ella ha quindi chiesto la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per una nuova valutazione e, in subordine, la concessione
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dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali
con protesta di spese e ripetibili;
che preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla
congiunzione della presente procedura con quella relativa al presunto
marito (cfr. Sentenza del Tribunale D-[...]/2013), per i motivi di cui si dirà
meglio in seguito; che, inoltre, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti
e le due decisioni avversate, non concernono fatti di uguale o simile natu-
ra e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si
giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza
per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal
tungsgericht, Basilea 2008, pp. 115 e ss., n. 3.17);
che giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non
risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei pa-
esi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni
in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta pre-
sunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi cor-
risponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Romania nel-
la lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massi-
ma una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione
di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa
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non emergono indizi di persecuzione; che in particolare la ricorrente non ha
presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valuta-
zione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che infatti motivi eco-
nomici come quelli addotti dall'interessata non costituiscono, manifesta-
mente, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo; che l'interessata ha
espressamente dichiarato che se in Romania non avesse perso il lavoro,
non sarebbe espatriata; che peraltro in patria ella non avrebbe mai avuto
problemi né con le autorità né con terze persone (cfr. verbale 2, pag. 4);
che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Romania
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'in-
sorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che in riferimento all'evocato principio dell'unità della famiglia, il Tribunale
osserva innanzitutto che agli atti non vi è alcun documento che possa
provare la paternità di C._______ del figlio nascituro dell'interessata;
che l'interessata ha dichiarato di essersi sposata con C._______ nel (...)
del 2012 a B._______; che tuttavia si tratterebbe di un'unione unicamente
religiosa e non civile (cfr. verbale 1, pag. 3);
che il Tribunale constata che l'interessata ha dichiarato di avere convissu-
to con C._______ a partire dal (...) 2011 (cfr. verbale 1, pag. 4);
che tuttavia non vi è motivo di temere che la Romania, Paese di origine
dell'interessata, non rispetti il principio dell'unità della famiglia se effetti-
vamente applicabile al caso di specie; che non risultano nemmeno esser-
vi ostacoli concreti alla conclusione di un matrimonio civile;
che in Romania non vige attualmente una situazione che possa portare ad
ammettere l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ri-
conducibile all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
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che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto,
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è gio-
vane, istruita e vanta esperienze professionali quale sarta e donna delle
pulizie; che inoltre in patria dispone di una solida rete sociale visto che ci
vivono i genitori, il fratello e altri parenti (cfr. verbale 1, pagg. 4-6);
che ella ha dichiarato di essere incinta ma che all'infuori di questa circo-
stanza non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio
degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi
medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che infatti ella dispone di una carta d'identità valida
fino al 21 maggio 2014; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pu-
re possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va
respinto;
che secondo le informazioni in possesso del Tribunale, l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Romania avviene tramite il trasporto aereo e
la maggior parte delle compagnie aeree in principio nega l'imbarco alle
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donne incinte a partire dalla trentaquattresima o trentaseiesima settimana
di gravidanza; che alcune compagnie fissano il limite già alla
trentaduesima settimana;
che la richiedente, durante l'audizione del 29 aprile 2013, ha dichiarato di
essere incinta alla (...) settimana (cfr. verbale 2, pag. 3); che quindi, al mo-
mento della pronuncia della presente sentenza, ella dovrebbe trovarsi alla
(...) oppure alla (...) settimana di gravidanza;
che l'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento
dovrà quindi, nell'organizzazione del rimpatrio, tenere conto di questo
aspetto e del decorso della gravidanza in generale, adottando le misure
che dovessero rendersi necessarie;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: