B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2839/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Egitto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 15 maggio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
12 aprile 2013;
il verbale di audizione del 17 aprile 2013 (di seguito: verbale), in
occasione della quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere
sentito circa un'evasione della sua domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2
lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31);
la decisione dell'UFM del 15 maggio 2013 (notificata all'insorgente in data
17 maggio 2013; cfr. act. A 17/1) di non entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia
dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione
al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e
indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo
in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile
e possibile; che infatti, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divie-
to di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi; che, dall'altro lato, non
sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dell'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che un rinvio verso
l'Italia non violerebbe l'art. 8 CEDU; che inoltre l'Italia applicherebbe la di-
rettiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del
6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
il ricorso del 17 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 21 maggio 2013) con il quale il ricorrente ha chiesto che il suo
ricorso venga congiunto a quello di sua moglie B._______ (richiedente
l'asilo [N (...)] di nazionalità [...]; di seguito: B._______) e ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che,
in subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria nel
caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì concluso alla
concessione dell'effetto sospensivo e ha presentato una domanda di
esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali
con protesta di spese e ripetibili;
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la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento
in data 21 maggio 2013;
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax il 21 maggio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei con-
siderandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32–
35a LAsi), l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere e-
steso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una de-
cisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso.
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di
una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un
accordo internazionale;
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che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regola-
mento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA-
THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale
la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
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una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che l'interessato dispone di un permesso di soggiorno italiano valido fino
al (...) 2013;
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una
richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 1 Regolamento Dublino II, volta a ripren-
dere in carico il richiedente (cfr. act. A 9/2);
che l'Italia ha riconosciuto la sua competenza (cfr. act. A 14/1);
che di conseguenza la competenza dell'Italia è data;
che l'interessato ha dichiarato che in Italia non avrebbe un lavoro e teme
che quando nascerà suo figlio (B._______ è incinta) gli assistenti sociali
italiani potrebbero toglierglielo in quanto non avrebbe né un lavoro né un
alloggio (cfr. verbale, pag. 9);
che nell'atto di ricorso l'insorgente ha allegato di non volere essere sepa-
rato dalla moglie B._______ in quanto quest'ultima sarebbe incinta del lo-
ro primogenito; che essi sarebbero giunti in Svizzera assieme e si sareb-
bero sposati religiosamente in una moschea di C._______; che inoltre a-
vrebbero vissuto assieme per quasi due anni; che quindi la decisione im-
pugnata violerebbe il principio dell'unità della famiglia; che inoltre in Italia
egli si troverebbe senza un alloggio e senza la possibilità di accudire il fi-
glio nascituro; che inoltre teme che quest'ultimo possa venirgli tolto dagli
assistenti sociali;
che preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla
congiunzione della presente procedura con quella relativa alla presunta
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moglie (cfr. Sentenza del Tribunale D-(...)/2013), per i motivi di cui si dirà
meglio in seguito; che, inoltre, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti
e le due decisioni avversate, non concernono fatti di uguale o simile natu-
ra e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si
giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza
per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltun-
gsgericht, Basilea 2008, pp. 115 e ss., n. 3.17);
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato
non sia esposto, in caso di trasferimento verso Italia, a un trattamento
contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se l'interessato sarà
assistito, dopo il suo trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente d'inficiarla, ad-
ducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo
caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa
garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo privereb-
bero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Di-
ritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che il ricorrente non ha conseguito stabilire che lo Stato di destinazione
sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto,
ai suoi bisogni;
che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le
sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da con-
travvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento;
che in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva accoglienza;
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che in riferimento all'evocata violazione del principio dell'unità della fami-
glia, il Tribunale osserva innanzitutto che agli atti non vi è alcun documen-
to che possa provare la paternità del figlio nascituro di B._______;
che l'interessato ha dichiarato di essersi sposato con B._______ nel (...)
del 2012 a C._______; che tuttavia si tratterebbe di un'unione unicamente
religiosa e non civile (cfr. verbale, pag. 3);
che il Tribunale constata che l'interessato ha dichiarato di avere convissu-
to con B._______ a partire dal (...) 2011 (cfr. verbale, pag. 4);
che tuttavia, ritenuta la suesposta presunzione del rispetto del diritto in-
ternazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, non vi è motivo
di temere che l'Italia non rispetti il principio dell'unità della famiglia se ef-
fettivamente applicabile al caso di specie;
che pertanto incomberà al ricorrente far valere i propri diritti di fronte alle
autorità italiane in relazione alla propria situazione personale utilizzando
le vie di diritto adeguate;
che quindi la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S.
S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69,
342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35);
che visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale,
serio e concreto che il trasferimento del ricorrente verso lo Stato di desti-
nazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante
dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo
del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a ripren-
derlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dubli-
no II;
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che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e
ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
cpv. 1 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in
Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche le conclusioni ricorsuali volte
all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità
inferiore vanno respinte;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene
senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 21 maggio 2013 cessa di
avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 21 maggio 2013 è revoca-
ta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: