Corte IV
D-2848/2007
{T 0/2}
Sentenza del 4 giugno 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Claudia Cotting-Schalch e Fulvio Haefeli
Cancelliere Marco Poretti
A._______, _______, Bosnia e Erzegovina,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 20 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 12 marzo 2007, l’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato,
nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo e dell'11 aprile 2007),
d'essere espatriato perché sarebbe stato messo sotto pressione e maltrattato da
terze persone nonché arrestato da agenti statali che avrebbero voluto convincerlo
a recarsi in _______.
B. Il 20 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità
inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e
l’esecuzione dell’allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 23 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento del provvedimento litigioso, la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo e – subordinatamente – il riconoscimento dello statuto di rifugiato
o la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Il TAF rileva, altresì, che il legislatore non ha previsto un sindacato di legittimità
del provvedimento del Consiglio federale d’inserire un determinato Paese nel
novero di quelli esenti da persecuzioni (v., a contrario, art. 105 LAsi e art. 33 lett. a
e b LTAF). La censura ricorsuale secondo la quale la Bosnia e Erzegovina non
sarebbe un Paese sicuro è pertanto inammissibile.
2.2 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al
giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a
torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La conclusione tendente al
riconoscimento della qualità di rifugiato è pertanto inammissibile. La cognizione di
questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera
e d'esecuzione dell'allontanamento.
3. Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
3108a LAsi.
4. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il
richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come
sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
4.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
4.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi
s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv.
2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale
ha inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero delle safe countries. Dall'altro lato,
non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, le allegazioni decisive
presentate dal medesimo essendo inconsistenti, segnatamente sulla data del
primo arresto che avrebbe subito nel _______ e sulla durata dei diversi arresti.
Peraltro, ha raccontato dell'episodio dell'esplosivo sotto il suo veicolo solamente
nella seconda audizione.
6. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere depositato un documento personale e
una licenza di condurre ufficiale e valida della Bosnia e Erzegovina. Non vuole
rientrare in patria alfine di sottrarsi alle autorità ed ai "gruppi" che vogliono
obbligarlo a ritornare in B._______ per _______. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Unitamente al ricorso ha esibito un
foglio di trasmissione d'informazioni mediche.
7. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente
inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero delle safe countries, sussiste di
massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però
manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, le sue dichiarazioni decisive
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione
impugnata, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6
LAsi ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'evocata attività d' C._______ in
B._______, fonte delle pressioni alle quali sarebbe stato sottoposto, non è
seriamente credibile, già solo per il fatto che è stato incapace di fornire dati precisi
sulla D._______ presso la quale avrebbe operato e sull'identità _______. Non
soccorrono altresì il ricorrente i richiamati documento personale (recte: carta
d'identità) e licenza di condurre esibiti in procedura di prima istanza poiché nulla
dimostrano in relazione ai motivi d'asilo fatti valere.
7.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Bosnia e Erzegovina - che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
4l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un
elemento che giustifichi di per sé un'entrata nel merito della domanda d'asilo in
esame.
7.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio
indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art.
14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di
ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a
pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano.
8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una
certa esperienza professionale e delle discrete conoscenze linguistiche. Certo, il
ricorrente ha fatto valere in sede di ricorso d'essere afflitto da depressione e da
problemi con l'alcol ed ha esibito un foglio di trasmissione d'informazioni mediche
da cui risulta che è stata diagnosticata _______. Tuttavia, incombe di principio al
ricorrente di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di
un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete
all'autorità di ricorso d'assumere d'ufficio quegli elementi – leggi attestazioni
mediche particolareggiate – che l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (v. GICRA 1995 n. 23). Inoltre,
solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in
patria possono giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. GICRA 2003
n. 24). Ora, nel caso concreto dalle carte processuali, compreso il foglio di
trasmissione d'informazioni mediche, non risulta la necessità di una permanenza
del ricorrente in Svizzera per esigenze mediche, condizione indispensabile alla
pronuncia di un'eventuale ammissione provvisoria, tanto più che non è stato
dimostrato che egli non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti a lui
attualmente occorrenti. L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Bosnia
e Erzegovina.
510.2 Infine, per quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. Peraltro, alcun altro ostacolo d'ordine tecnico
s'oppone al rimpatrio medesimo, dimodoché l'esecuzione dell'allontanamento deve
pure considerarsi possibile.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al E._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
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