Corte IV
D-2849/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______, alias
E._______, alias
F._______,
G._______,
H._______, e
I._______, alias
J._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 aprile 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2849/2007
Fatti:
A.
Il 12 agosto 2006, i richiedenti, cittadini rumeni d'etnia rom, hanno
presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il
18 settembre 2006, l'UFM ha stralciato dai ruoli la domanda d'asilo in
seguito al ritiro della stessa.
B.
Il 9 febbraio 2007, i richiedenti hanno presentato una seconda
domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza, d'essere
espatriati all'inizio del 2007 per curare un membro della famiglia,
Andreea, che soffrirebbe d'un disturbo cardiaco, e per fuggire dalle
discriminazioni razziali di cui sarebbero oggetto in patria.
C.
Il 18 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Romania,
siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 23 aprile 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'accordo dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Il 25 aprile 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare
un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali,
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato
versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del
25 aprile 2008).
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F.
Il 30 aprile 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale avrebbe inserito la Romania nel novero delle safe
countries con decreto del 25 novembre 1991. Dall'altro lato, non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli
interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. L'UFM ha rilevato
che apparirebbe del tutto inconcepibile che, in occasione della prima
audizione, i coniugi non conoscerebbero il nome della maestra e,
soprattutto quello del direttore, considerando che A._______ avrebbe
cercato più volte di denunciare, pure per iscritto, l'uomo che avrebbe
tentato di violentare C._______. Inoltre, nella prima audizione, sia i
genitori che la primogenita avrebbero affermato che il tentato abuso
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sessuale si sarebbe svolto lo stesso giorno in cui G._______ sarebbe
tornata da scuola, ovvero il 10 settembre 2006. Si tratterebbe tuttavia
di una domenica, dunque, di un giorno festivo anche in Romania.
Nondimeno, nell'arco della seconda audizione, B._______ avrebbe
dichiarato che il tentato abuso sessuale avrebbe avuto luogo il
20 settembre 2006, specificando che corrisponderebbe al giorno del
suo rimpatrio, mentre A._______ avrebbe asserito di non ricordare
tale data.
5.
Nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che i rom in Romania sarebbero perseguitati da parte
della popolazione e anche dai funzionari di polizia. Inoltre, secondo i
ricorrenti, la situazione dei rom in Romania sarebbe molto difficile,
come risulterebbe tra l'altro da rapporti di Amnesty International e dai
siti in difesa dei rom nei paesi del centro-est europeo. Peraltro, in
Romania sarebbero state prese misure particolari per vietare l'accesso
dei rom a certi servizi pubblici. Per di più, hanno affermato che
verrebbero gettati in una situazione disperata, se dovessero ritornare
nel loro Paese. Inoltre, l'UFM non avrebbe minimamente tenuto conto
nella sua decisione dello stato di salute di H._______, ritenuto altresì
che in Romania non sussisterebbe la possibilità di curare la stessa.
6.
6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima
una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
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7.
7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel
novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene
alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che i
ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che gli insorgenti in sede
di ricorso non si sono espressi in relazione alle contraddizioni rilevate
nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto da
loro esposto nel corso della procedura di prima istanza, limitandosi
unicamente a descrivere, peraltro in modo generico, la situazione in
cui, a loro avviso, sarebbe costretta a vivere l'etnia rom nel loro Paese.
Ciò non può che convalidare, agli occhi del presente Tribunale, la
fondatezza della conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle
allegazioni dei ricorrenti. Infine, non v'è motivo di ritenere che gli
insorgenti non possano, se del caso, ricevere un'appropriata
protezione statale in Romania contro l'eventuale futuro agire illegittimo
nei loro confronti da parte di terzi. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato che, nella fattispecie, non vi sono indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti in Romania possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
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l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Romania non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I
ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza professionale e
possono contare su una rete sociale in patria. Essi non hanno, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera
per motivi medici. Infatti, in relazione all'allegata insufficienza mitralica
moderato-severo con segni di sovraccarico di volume delle camere
cardiache sinistre di H._______ e la prospettiva d'un intervento
chirurgico, va rilevato che, finora, non è stato ancora versato agli atti
un certificato medico con una valutazione d'un termine per un
intervento chirurgico (cfr. certificato medico del 6 marzo 2007), pur
essendo ormai trascorsi ben 19 mesi. Inoltre, per quanto concerne le
possibilità di trattamento in Romania dei problemi medici sopraccitati,
questo Tribunale osserva che in quest'ultimo Paese sono disponibili
centri di assistenza medico-sanitaria adeguati. I ricorrenti potranno
quindi recarsi in Romania presso un centro specializzato. Per di più, in
relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure
mediche, il TAF rileva che gli insorgenti hanno la facoltà di richiedere
un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente considerato
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
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8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
8.5 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dagli insorgenti il
30 aprile 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 30 aprile 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
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Data di spedizione:
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