Corte IV
D-2850/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Walter Lang,
Robert Galliker,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 19 aprile 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2850/2007
Fatti:
A.
L'8 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 21 marzo e del 5 aprile 2007), d'avere lasciato
il suo Paese d'origine perché il [...] e [...] 2003 è stato ferito da ignoti o,
secondo un'altra versione, da agenti di polizia, per le attività svolte a
favore del partito B._______. Il [...] 2003, sarebbe espatriato e si
sarebbe recato in Francia. Il 25 dicembre 2006, successivamente alla
reiezione della sua domanda d'asilo, si sarebbe poi trasferito in Belgio,
dove nel mese di febbraio del 2007 avrebbe inoltrato una nuova
domanda d'asilo. Gli avrebbero però comunicato che "potevano
rimandarmi indietro", ragione per cui avrebbe deciso di venire in
Svizzera.
B.
Il 19 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 23 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della medesima
e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la
pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato
un'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 7 maggio 2007, l'interessato ha consegnato all'UFM la sua carta
d'identità (cfr. atto A39/1 dell'incarto dell'autorità inferiore).
E.
Il 7 maggio 2007, il TAF ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al
ricorso.
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F.
Il 9 maggio 2007, l'UFM ha proposto di respingere il gravame. Detto
Ufficio ha rilevato che il 7 maggio 2007 l'interessato ha certo
presentato la sua carta d'identità, ma lo ha fatto tardivamente, ossia
oltre le 48 ore previste dalle legge, e senza fornire una qualsivoglia
giustificazione per la mancata tempestiva esibizione. In siffatte
circostanze, non v'è pertanto motivo d'annullare la decisione
impugnata, come risulta da una costante giurisprudenza dello stesso
Tribunale amministrativo federale. Per il resto, l'autorità inferiore rinvia
ai considerandi della decisione impugnata per quanto attiene
all'inconsistenza dei motivi d'asilo invocati.
G.
Il 24 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al
ricorrente un termine fino all'8 giugno 2007 per inoltrare l'atto di
replica. Il termine è scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha
pure ritenuto sommarie e superficiali le allegazioni decisive in materia
d'asilo presentate dal ricorrente. Quest'ultimo non ha neppure saputo
fornire una versione univoca sulle persone che lo avrebbero aggredito
nel 2003 (ignoti o agenti di polizia). Infine, l'autorità inferiore ha
considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha sostenuto d'avere esibito in procedura di
prima istanza un certificato di nascita autentico, ma d'avere
nondimeno chiesto alla madre l'invio della sua carta d'identità perché
è stato informato del fatto che il citato certificato non era sufficiente.
Ha fatto inoltre valere che sia il [...] sia [...] degli agenti di polizia hanno
sparato contro di lui ed un suo amico. Per paura d'essere ucciso da
detti agenti in un successivo attacco, il [...] 2003 ha lasciato il suo
Paese d'origine. Prima di raggiungere la Svizzera il 7 marzo 2007, si
sarebbe recato nei Paesi Bassi, in Francia ed in Belgio, ma in nessuno
di questi Paesi la sua domanda sarebbe stata esaminata
accuratamente. Purtroppo non gli è possibile ritornare in Georgia
perché sarebbe sempre perseguitato ad agenti di polizia. In effetti,
telefonando alla madre in patria, avrebbe saputo che la polizia
avrebbe chiesto di lui.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
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base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 21
marzo 2007. In particolare, il certificato di nascita non costituisce in
tale ottica un valido documento (cfr. consid. 6.2 del presente giudizio e
relativo riferimento). Certo, l'insorgente il 7 maggio 2007 ha poi
prodotto la sua carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna
giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le
48 ore previste dalla legge, senza che ne emerga una valida dalle
carte processuali. In particolare, e a prescindere dalla verosimiglianza
dell'asserzione, il ricorrente non ha indicato quando avrebbe infine
telefonato alla madre per farsi mandare la carta d'identità. Non v'è
pertanto ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei
seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento
di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito
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favorevole. Inoltre, se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-4634/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 8 e
relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Basti ancora rilevare che il timore del ricorrente d'essere
perseguitato, o addirittura ucciso, da agenti di polizia in caso di rientro
in Georgia non è fondato su alcun elemento oggettivo serio e concreto,
ritenute in particolare le poche ed insignificanti attività che avrebbe
esercitato, all'epoca, a favore del partito B._______. Non v'è peraltro
ragione di ritenere, in assenza di qualsivoglia precisa allega-zione di
parte, che le autorità statali georgiane non accorderanno all'insorgente
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei
suoi confronti da parte di taluni agenti di polizia. Per conseguenza,
l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dall'insorgente (v. considerando 8 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
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dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931
(LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF
osserva che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
10.4 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa formazione ed
esperienza professionale e parla, oltre alla sua madrelingua (il russo),
pure il georgiano, l'armeno ed il francese. Non ha altresì preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha giustamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
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favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un
adeguato reinserimento sociale in Georgia.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le
ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
15.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso
era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è respinta.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
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soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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