Corte IV
D-2850/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 aprile 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2850/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 29 marzo 2010 (di seguito: verbale 1) e del
9 aprile 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 aprile 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 26 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______, nella
provincia di C._______, nello Stato D._______ (Nigeria) dove avrebbe
vissuto dalla nascita sino al suo espatrio,
che, il (...), i musulmani avrebbero attaccato il villaggio dell'interessato,
uccidendo tra gli altri sua madre; che lo Stato, rispettivamente la
Polizia, avrebbe organizzato la sepoltura di massa delle vittime; che
l'interessato, assieme ad altri giovani "E._______" si sarebbero
organizzati e avrebbero attaccato a loro volta il vicino villaggio dei
musulmani; che egli avrebbe dato fuoco ad alcune case dei musulmani
e, a seguito dell'intervento della Polizia, sarebbe riuscito a scappare a
C._______ in taxi, mentre altri "E._______" sarebbero stati arrestati;
che, a C._______, egli si sarebbe rifugiato presso un amico della
madre e avrebbe appreso tramite il telegiornale dell'uccisione,
nell'attacco contro i musulmani, del consigliere e del figlio del capo del
villaggio, dell'arresto di diverse persone e della lista delle persone
ricercate, tra cui figurava il suo nome, il quale sarebbe anche stato
menzionato; che, a fronte di questa situazione, con l'aiuto dell'amico
della madre e di un conoscente di quest'ultimo, il (...), l'interessato
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sarebbe partito verso F._______ (Nigeria), da dove successivamente
sarebbe espatriato, il (...), imbarcandosi su una nave,
che, dopo molti giorni di navigazione, l'interessato sarebbe sbarcato in
Italia, da dove – grazie all'aiuto di una persona di colore che l'avrebbe
ospitato a casa sua per una notte e gli avrebbe comprato un biglietto
del treno – avrebbe raggiunto G._______ (Svizzera), senza documenti
e senza subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 22 aprile 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente innazitutto contesta la decisione
dell'UFM, sostenendo, da un lato, che la motivazione della stessa
sarebbe carente e generica, di modo che egli non avrebbe potuto
comprendere le reali ragioni della decisione e contestarla
puntualmente; che, dall'altro lato, vi sarebbero nel suo caso dei motivi
scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti
d'identità, per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo; che, in particolare, egli ribadisce di non
aver mai posseduto il passaporto, di non avere la carta d'identità, in
quanto sarebbe andata bruciata nell'incendio della sua casa e di aver
viaggiato senza documenti come farebbero miglialia di altri profughi;
che, inoltre, sostiene che, una volta giunto in Svizzera, egli non
avrebbe avuto modo di procurarsi un documento d'dentità nel
brevissimo termine di 48 ore e non vi sarebbe stato nulla che potesse
fare per procurarseli, nemmeno rivolgersi ad una rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Svizzera, ritenuto che egli sarebbe
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ricercato e ogni contatto sarebbe vietato dal Promemoria dell'UFM;
che il ricorrente contesta come l'UFM avrebbe ritenuto le sue
allegazioni sulla distruzione della carta d'identità insufficienti, senza
fornire alcuna motivazione o argomentazione; che, in merito alle
circostanze del viaggio, la gratuità dello stesso non sarebbe
inverosimile bensì un atto di generosità e l'entrata illegale in Italia
sarebbe un fatto noto; che, in secondo luogo, il ricorrente ritiene che
nel suo caso sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in
relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo
allontanamento; che, da un lato, egli sostiene di aver esposto i suoi
motivi d'asilo in maniera dettagliata e coerente, la cui veridicità non
sarebbe stata infatti messa in dubbio dall'UFM; che, dall'altro lato,
contesta di aver la possibilità di un'assistenza legale e di un equo
processo in Nigeria, dove tali possibilità dipenderebbero dalla
disponibilità economica, a causa della corruzione, e il sistema
giudiziario funzionerebbe male, come evidenzierebbe il Rapporto di
Amnesty International sulla Nigeria del 2009; che, di conseguenza,
egli rischierebbe di essere condannato, senza potersi difendere, di
essere sottoposto a trattamenti inumani e arbitrari, nonché di essere
ucciso dagli islamici che conoscerebbero il suo nome e saprebbero
che ha combattuto contro di loro; che la sua vita sarebbe in grave
pericolo e, quindi, il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente
esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale; che,
da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di
convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione
della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione,
dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per
l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel
convincimento; che, per conseguenza, attraverso doverosi passaggi
argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie
legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di
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valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto
ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-
conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove
disponibili e a trarne determinate conclusioni; che, pertanto, essa ha
l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché
necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione
adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
uso arbitrario; che, invero, nella motivazione della decisione, l'autorità
non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni
delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo
(DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo
federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del
5 maggio 2008 consid. 6.1),
che, nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere
la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri
adeguati; che, infatti, le argomentazioni dell'UFM circa i motivi d'asilo
del ricorrente sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo
della motivazione nei sensi della legge, in quanto indicano gli elementi
essenziali sulla base dei quali detto ufficio ha ritenuto le allegazioni del
ricorrente – circa l'assenza di motivi giustificabili la mancata
presentazione di un documento d'identità, nonché le circostanze del
viaggio d'espatrio – inattendibili e vaghe, ed ha determinato quindi il
suo convincimento circa l'inverosimiglianza delle stesse,
che, pertanto, la censura ricorsuale di carente motivazione della
decisione dell'UFM è manifestamente infondata,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
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per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha dichiarato di aver viaggiato stipato sulla nave tra i
container per molti giorni, senza tuttavia saper indicare il numero
esatto dei giorni e senza fornire alcuna indicazione di sorta sulle
condizioni in cui avrebbe vissuto durante il viaggio (cfr. verbale 1
pag. 6); che l'interessato non sarebbe potuto rimanere al chiuso per
molti giorni, come egli ha affermato in sede di audizione (cfr. ibidem);
che, pertanto, egli avrebbe dovuto saper descrivere la nave sulla quale
ha viaggiato se vi fosse realmente salito (cfr. ibidem pag. 7);
che, d'altronde, l'insorgente non è stato in grado di indicare dove
sarebbe sbarcato precisamente in Italia, nonostante tra l'altro avesse
affermato di essere rimasto una notte presso la persona di colore che
lo avrebbe aiutato (cfr. ibidem); che, in aggiunta, pur volendo
ammettere l'asserita generosità delle persone che il ricorrente avrebbe
incontrato (cfr. ricorso pag. 2), non è assolutamente plausibile che il
ricorrente, dal luogo in cui è sbarcato – dove vi è il mare quindi – sia
arrivato con un treno diretto fino a G._______, senza mai cambiare
treno e senza essere in grado di indicare quante ore sarebbe durato il
viaggio (cfr. verbale 1 pag. 7),
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che, peraltro, come rettamente rilevato dall'UFM, non è credibile che il
ricorrente – quand'anche abbia viaggiato in nave – abbia potuto
entrare entrare nello spazio Schengen a partire da Lagos senza subire
controlli e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2
D11- 12 pag. 2), indipendentemente dalla questione a sapere se esso
possa aver eluso i controlli in Italia ed esservi entrato illegalmente
(cfr. ricorso pag. 2)
che, alla luce di tali elementi, l'insorgente non può aver viaggiato nelle
circostanze descritte,
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali in particolare non gli sarebbe possibile
consegnare dei documenti, poiché non avrebbe mai posseduto un
passaporto e la sua carta d'identità sarebbe andata distrutta
(cfr. verbale 1 pagg. 3-4 verbale 2 D4-9 pag. 1 e ricorso pag. 2); che,
tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare
la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, tra l'altro,
non è plausibile che il ricorrente abbia vissuto in Nigeria senza
documenti fino al (...), rispettivamente (...), allorquando avrebbe
richiesto la sua carta d'identità oppure, dopo che, il (...), la stessa
avrebbe potuto essere distrutta (cfr. verbale 1 pagg. 3-4),
che, pertanto, non soccorre nemmeno l'insorgente l'allegazione
secondo cui non potrebbe procurarsi siffatti documenti, tramite una
rappresentanza diplomatica della Nigeria in Svizzera, perché sarebbe
ricercato (cfr. ricorso pag. 2),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di essere espatriato dalla Nigeria per il
timore di essere ricercato e ucciso dalla Polizia, a causa dell'attacco
contro i musulmani a cui avrebbe partecipato alla fine del mese di (...),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente sono da
considerarsi irrilevanti per la concessione della qualità di rifugiato; che,
in particolare, non emerge in alcun modo che il ricorrente sia stato
oggetto di persecuzioni di sorta da parte della Polizia, malgrado egli
sia ricercato in relazione agli scontri sopraevocati del (...); che, da un
lato, infatti, la Polizia non ha fatto altro che intervenire nello scontro
per placare la situazione, come del resto la stessa aveva già fatto
durante gli scontri del giorno precedente, in maniera efficace, secondo
quanto riconosciuto dal ricorrente medesimo (cfr. verbale 2 D31
pag. 5), nonché per cercare, rispettivamente arrestare i responsabili
degli atti criminali commessi; che, dall'altro lato, sebbene il ricorrente
non abbia fornito elementi precisi circa il motivo o l'esistenza di accuse
mosse nei suoi confronti e per cui sarebbe ricercato, egli
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verosimilmente sarebbe tutt'al più ricercato in relazione al fatto che –
come lui stesso ha ammesso – ha incendiato alcune case durante gli
scontri (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D39 pag. 5); che tale atto
costituisce un reato, la cui punibilità, rientra nei compiti e nel dovere
delle autorità nigeriane, in seno alle leggi penali vigenti in detto Paese,
che, inoltre, contrariamente a quanto pretende il ricorrente in sede di
ricorso (cfr. ricorso pag. 3), secondo le informazioni a disposizione di
codesto Tribunale all'ora attuale, non v'è ragione di credere che in
Nigeria, il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in
relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti e che non gli
siano garantiti i mezzi necessari per difendersi,
che, ad ogni modo, un eventuale errore giudiziario ai danni del
richiedente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo,
che, infine, per i medesimi motivi, non v'è motivo di ritenere che il
ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se
opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, in
particolare da parte gli estremisti islamici, secondo quanto invocato in
sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3),
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di
concludere che i motivi d'asilo addotti dal ricorrente sono irrilevanti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni
rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
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che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, sebbene egli
abbia dichiarato di non avere una rete familiare in Patria, egli ha
vissuto sin dalla nascita a B._______, è un uomo giovane, celibe, ha
una formazione scolastica, parla inglese, nonché ha un'esperienza
lavorativa come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, tra l'altro, non vè
ragione di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare dell'aiuto
dell'amico di sua madre, residente a F._______, il quale lo ha già
aiutato in passato (cfr. verbale 1 pag. 6),
che infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 13
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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