B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-285/2015
Sen t en z a d e l 1 3 magg i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Emilia Antonioni Luftensteiner;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (..),
Mauritania,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 dicembre 2014 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 30 no-
vembre 2014;
i verbali d'audizione del 2 dicembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 17 di-
cembre 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) del 30 dicembre 2014, notificata all'interes-
sato il medesimo giorno (cfr. atto A12/1);
il ricorso del 14 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 15 gennaio 2015);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della sentenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale), possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino mauritano e di aver vissuto in Mauritania nelle località di
D._______ e E._______ (cfr. verbale 1, pag. 4 seg.); che sarebbe espa-
triato per fuggire alla situazione di schiavitù alla quale sarebbe stato sotto-
posto nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 9);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo poiché vaghe, nebulose,
divaganti ed imprecise in punti essenziali del racconto; che, in primo luogo,
le sue allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate e darebbero
l'impressione che gli eventi addotti non siano effettivamente stati vissuti dal
richiedente in prima persona; che le dichiarazioni riguardanti il suo schiavi-
sta, il signor F._______, paleserebbero un'assoluta foschia e lacuna di
chiarezza; che, in particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di
far comprendere chi sarebbe quest'uomo, quante volte l'avrebbe visto e le
relazioni che avrebbe intrattenuto con lui; che altresì, il richiedente sarebbe
stato alquanto impreciso nel descrivere l'attività da egli svolta in Mauritania
ed il suo luogo di permanenza, fornendo a questo proposito risposte sem-
pre differenti; che, inoltre, egli non avrebbe saputo allegare nulla di con-
creto nemmeno in merito alle condizioni di lavoro delle altre persone che
insieme a lui lavoravano per F._______; che, in secondo luogo, le allega-
zioni del richiedente circa gli attori presenti nei suoi tentativi di fuga dalla
schiavitù sarebbero contraddittorie; che pure alcune dichiarazioni del ri-
chiedente riferite a membri della sua famiglia sarebbero nettamente incon-
ciliabili fra loro, ad esempio egli avrebbe più volta cambiato versione circa
l'anno in cui sarebbe deceduta sua nonna;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Mauritania siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, innanzitutto, in merito
alla sua incapacità di far comprendere chi era il suo schiavista e quante
volte egli lo avrebbe visto, il ricorrente ha sostenuto che quanto dichiarato
nel corso della seconda audizione corrisponderebbe alla realtà dei fatti,
ossia che lo avrebbe incontrato una sola volta; che non avrebbe dichiarato
di aver servito da mangiare al suo aguzzino, semplicemente sarebbe stato
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talvolta impiegato nei lavori di cucina; che per ciò che è delle contraddizioni
rilevate dall'autorità inferiore in punti essenziali del suo racconto, il ricor-
rente, ha negato di aver affermato che sarebbero stati gli uomini di
F._______ a riportarlo a casa dopo ogni suo tentativo di fuga, bensì ha
asserito che sarebbe stata la polizia; che per quanto riguarda le contraddi-
zioni circa la data del decesso di sua nonna, il ricorrente ha sostenuto esse
siano riconducibili ad errori commessi dall'interprete; che, infine, l'esecu-
zione dell'allontanamento verso la Mauritania sarebbe illecita ed inesigibile,
poiché in suddetto Paese vigerebbe ancora la schiavitù e tale fenomeno
sarebbe, peraltro, protetto dal governo;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamento
della decisione dell'UFM del 30 dicembre 2014 e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per un nuovo giudizio; che, in via subordinata, ha chie-
sto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato,
secondo il senso, una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo, con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
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che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
sono inverosimili, non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo
ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su alcun
dettaglio concreto;
che, in primo luogo, le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente riguardo a
F._______, sono quantomeno lacunose; che il ricorrente non è stato in
grado di descrivere che aspetto avesse il suo schiavista (cfr. verbale 2,
D12, pag. 3), né ha saputo indicare quale professione egli svolgesse (cfr.
verbale 2, D8, pag. 2, D9-10, pag. 3); che neppure le allegazioni in merito
alla malattia della madre e all'ultima volta che il ricorrente l'avrebbe vista,
risultano essere sufficientemente circostanziate (cfr. verbale 1, pagg. 5
seg.; verbale 2, D51-52, pag. 6); che nel suo complesso il racconto del
ricorrente si esaurisce in affermazioni impersonali e vaghe;
che, in secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente sono con-
traddittorie su punti essenziali; che mal si comprende se il ricorrente abbia
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o meno incontrato di persona il suo schiavista; che, infatti, le dichiarazioni
rilasciate a questo proposito risultano confuse e divergenti; che, nel corso
della prima audizione il ricorrente ha asserito di averlo visto due volte
(cfr. verbale 1, pag. 9), mentre durante la seconda audizione egli ha fornito
varie versioni; che, in un primo momento, il ricorrente ha allegato di non
poter descrivere l'aspetto di F._______ poiché l'avrebbe visto una sola
volta mentre questo si trovava all'interno di un'automobile (cfr. verbale 2,
D12, pag. 3); che tuttavia in una dichiarazione precedente, il ricorrente ha
affermato che F._______ si recava nella sua proprietà di G._______, ogni
giovedì e venerdì (cfr. verbale 2, D7, pag. 2); che l'interessato ha succes-
sivamente affermato di aver servito da mangiare al suo schiavista (cfr. ver-
bale 2, D16-17, pag. 3) e di averlo visto tutte le volte che questo si recava
a G._______ (cfr. verbale 2, D29, pag. 4), per poi smentirsi nella dichiara-
zione immediatamente successiva dicendo di averlo incontrato una sola
volta (cfr. verbale 2, D30, pag. 4); che altresì discordanti fra loro sono le
allegazioni del ricorrente circa l'anno del suo espatrio (cfr. verbale 1,
pagg. 7 seg.); che il ricorrente non è nemmeno stato in grado di collocare
temporalmente l'inizio della sua situazione di schiavitù; che, a questo pro-
posito egli ha cambiato più volte versione dei fatti nel corso delle due audi-
zioni (cfr. verbale 1, pagg. 9 seg.; verbale 2, D6, pag. 2, D11, pag. 3); che,
infine, pure nel determinare l'anno del decesso di sua nonna, il ricorrente
si è ha fornito versioni incongruenti fra loro (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 10;
verbale 2, D48, pag. 6);
che, dalla sua narrazione non sono emersi elementi che giustifichino una
diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione; che infatti, contraddistinguendosi per il loro carattere vago, con-
fuso e contraddittorio, le dichiarazioni dell'insorgente danno l'impressione
che egli non abbia effettivamente vissuto quanto addotto, in particolare ri-
sulta inverosimile che egli sia stato costretto ad una situazione di schiavitù;
che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considera-
zioni della decisione dell'UFM;
che non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale le
contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in merito
all'anno del decesso di sua nonna sarebbero da imputare all'incorretta tra-
scrizione del verbale o ad incomprensioni con l'interprete; che il Tribunale
constata che i verbali delle due audizioni sono stati riletti all'insorgente e lo
stesso ha posto la sua firma su tutte le pagine non contestando o correg-
gendo qualsivoglia dichiarazione; che d'altronde nemmeno la rappresen-
tante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale ha espresso
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dubbi sulla conduzione di tale audizione; che pertanto tale generale dichia-
razione ricorsuale non trova fondamento alcuno;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS
142.311) ; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
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che, inoltre, la situazione vigente in Mauritania non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane, vanta un'esperienza professionale come decoratore di
soffitti ed ha frequentato alcuni anni di scuola di arabo e dei corsi di lingua
francese (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D132-133, pagg. 13-14);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che, infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: