Corte IV
D-2854/2007/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Blaise Pagan, Robert Galliker;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
Congo (Kinshasa),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 marzo 2007 / N […].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2854/2007
Fatti:
A.
L'interessato, proveniente dalla Repubblica democratica del Congo
(RDC) e residente dal 2002 a B._______, nella provincia dell'Equa-
teur, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera in data 25 febbra-
io 2004.
Interrogato sui propri motivi d'asilo, egli ha addotto di avere assistito
alla morte del padre e di temere ora per la propria vita. Infatti, la notte
del 10 febbraio 2004 alcuni soldati avrebbero fatto irruzione nella sua
abitazione a B._______ per eseguire dei controlli, durante i quali
avrebbero legato il padre dell'interessato poiché ritenuto da loro un fal-
so soldato. Il richiedente ed il genitore sarebbero poi stati costretti a
seguire i soldati nella foresta, ove questi ultimi avrebbero chiesto al
padre se questi fosse fedele a Kabila o a Bemba, e, dopo che egli
avrebbe risposto in favore del primo, i soldati gli avrebbero sparato.
L'interessato è poi stato costretto a seguire i soldati attraverso la fore-
sta, riuscendo a fuggire e giungendo in una casa ove gli sarebbe stato
offerto rifugio. Dopo aver tentato il suicidio, egli è stato trasferito all'o-
spedale, ove avrebbe trascorso cinque giorni, per poi espatriare e
giungere in Svizzera in data 25 febbraio 2004.
B.
In data 28 marzo 2007 l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autori-
tà inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo del richiedente e
ne ha ordinato l'allontanamento, siccome lecito, possibile ed esigibile.
C.
Il 23 aprile 2007 l'insorgente ha inoltrato ricorso contro la menzionata
decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata,
la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria.
Egli ha inoltre allegato un certificato medico a riguardo di un'operazio-
ne al braccio subita all'ospedale C._______ di D._______ eseguita dal
Dr. E._______.
D.
Con decisione incidentale del 22 maggio 2007 codesto Tribunale ha
autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito
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favorevole ed ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di
CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali.
E.
Il 30 maggio 2007 il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
F.
Il 31 ottobre 2007 l'insorgente ha inoltrato un certificato medico redatto
dal Dr. F._______, in cui si attesta la diagnosi di problemi di adatta-
mento con perturbazioni miste delle emozioni e della condotta con
tendenza suicida del ricorrente.
G.
Con scritto del 8 novembre 2007 il TAF ha invitato l'UFM ad inoltrare
una sua eventuale presa di posizione al ricorso.
H.
Il 13 novembre 2007 l'UFM ha osservato che il ricorso non conterreb-
be fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la propria posizio-
ne. L'autorità inferiore ha inoltre indicato una discordanza nel racconto
del ricorrente in merito alla morte della madre, e, in merito al certifica -
to medico, ha dichiarato che le tendenze suicide non costituirebbero
un ostacolo all'allontanamento dell'insorgente.
I.
Con scritto del 28 novembre 2007 il TAF ha invitato il ricorrente ad
inoltrare una sua eventuale replica.
J.
Nella replica del 13 dicembre 2007 il ricorrente ritiene che le allegazio-
ni in merito alla morte della madre non sarebbero contraddittorie. Egli
aggiunge inoltre di non possedere più una rete familiare né sociale in
patria, e ribatte quanto affermato nel certificato del Dr. F._______, os-
sia che il rischio di suicidio in caso di rimpatrio sarebbe molto elevato.
K.
In data 18 marzo 2010 il TAF ha invitato il ricorrente ad esprimersi sul -
l'odierno stato di salute e di produrre un eventuale nuovo certificato
medico redatto dal Dr. F._______ entro il 6 aprile 2010.
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L.
Il 29 marzo 2010 il ricorrente ha richiesto una proroga per l'inoltro di
detto certificato medico, che questo Tribunale ha concesso fino al
16 aprile 2010.
M.
In data 14 aprile 2010 il ricorrente ha inoltrato il certificato rispettiva-
mente del Dr. E._______ del 26 marzo 2010, e del Dr. G._______ del
31 marzo 2010.
N.
Con ordinanza del 20 aprile 2010 il TAF ha invitato l'autorità inferiore
ad esprimersi su detti certificati medici.
O.
In data 7 maggio 2010 l'UFM ha riesaminato la propria decisione del
28 marzo 2007 ed ha concesso l'ammissione provvisoria al ricorrente,
dopo considerazione di tutte le circostanze del caso, poiché l'esecu-
zione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile.
P.
Con ordinanza del 12 maggio 2010, il TAF ha concesso al ricorrente
un termine fino al 28 maggio 2010 per esprimersi sul mantenimento
della propria domanda d'asilo.
Q.
Con scritto del 27 maggio 2010 il ricorrente ha comunicato la propria
volontà di mantenere il ricorso in materia d'asilo.
R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
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gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (108 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri
presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA;
art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. decisione del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 Giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi la procedura davanti all'Ufficio federale
si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'au -
dizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del ri -
chiedente. La decisione impugnata è stata redatta in una lingua, il
francese, che non è quella ufficiale del cantone di residenza del ri -
chiedente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. . 27). Giusta l'art.
4 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
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procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può
scostarsi eccezionalmente dalla norma se, tra l'altro, il richiedente
l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale.
3.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione im-
pugnata è stata resa in francese, il ricorso è stato presentato però in
italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
4.
Preliminarmente il TAF osserva che, essendo stato il ricorrente posto a
beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte
dell'UFM della decisione impugnata del 28 marzo 2007, oggetti del liti-
gio in questa sede risultano essere esclusivamente la decisione ri-
guardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'in-
sorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la
pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul punto di
questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta senza ogget-
to.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi -
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le
persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte -
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi -
che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GI-
CRA 1995 n. 23).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le allegazioni del
ricorrente in merito ai propri motivi d'asilo non sarebbero pertinenti a
dimostrare una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'interessato
avrebbe dichiarato di avere subito delle persecuzioni da parte di alcuni
soldati ribelli ma non avrebbe però mai richiesto la protezione delle
autorità, né dunque una siffatta protezione gli sarebbe mai stata nega-
ta. L'UFM sottolinea come non sia possibile chiedere asilo in Svizzera
senza aver anteriormente cercato la protezione del proprio Paese d'o-
rigine. Inoltre, neppure l'essere stato arrestato in precedenza per furto
ed il timore di poter venire perseguito penalmente risulta determinante
ai sensi della legge sull'asilo secondo l'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore
osserva come egli non sarebbe riuscito a rendere verosimili le proprie
dichiarazioni ai sensi dell'art. 7 LAsi. Infatti, l'UFM si dichiara perples-
so di fronte all'allegazione del ricorrente secondo la quale il di lui pa-
dre avrebbe chiesto ai militari di poterlo portare con loro, visti i rischi
che avrebbe comportato per il richiedente, come pure alla
dichiarazione secondo cui un militare avrebbe sparato un colpo in aria
invece di tentare di impedire la fuga dell'interessato. Inoltre, l'autorità
inferiore dubita che il richiedente abbia avuto l'occasione fortuita di
trovare rifugio presso degli sconosciuti che l'avrebbero accolto
prontamente, senza peraltro essere riuscito ad indicarne il nome.
L'interessato non sarebbe inoltre stato in grado di fornire indicazioni
specifiche per ciò che concerne la persona che l'avrebbe
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accompagnato e la compagnia aerea con cui sarebbe giunto in Italia, e
neppure il tipo di documenti con i quali avrebbe viaggiato. Infine,
l'autorità inferiore ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento
sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
6.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito i fatti descritti nelle audizioni
e contesta le conclusioni dell'UFM, considerandole troppo semplicisti -
che. Egli ha dichiarato che al momento dei fatti sarebbe stato appena
sedicenne, e che non sarebbe dunque lecito aspettarsi che un ragazzo
della sua età chieda aiuto alle autorità, vista la scarsa affidabilità di
queste. Inoltre, egli allega di non aver dichiarato che il padre avrebbe
chiesto ai militari di portare il proprio figlio con sé, bensì che questi
avrebbe affermato di non poter lasciar solo il proprio figlio, e che sa -
rebbe poi stato un soldato ad ordinare al ricorrente di seguirli (cfr. ri-
corso, pag. 4 con rimando al verbale di audizione del 10 marzo 2004,
pag. 4). In aggiunta, l'incapacità del ricorrente di ricordare l'identità del
proprio accompagnatore ed il nome della compagnia aerea non com-
porterebbe l'inverosimiglianza dei drammi vissuti (cfr. ricorso, pag. 5),
ed egli sottolinea come nel proprio racconto non vi sarebbero contrad-
dizioni e come la semplice possibilità di una soluzione diversa a quan-
to allegato non implica che la propria versione si dimostrerebbe falsa.
Il ricorrente censura inoltre l'assenza di un tutore durante la prima au-
dizione, invocando una violazione dei propri diritti. Infine, egli contesta
l'esecuzione del proprio allontanamento, poiché privo di rete sociale e
con problemi di salute. Di conseguenza, questa non sarebbe possibile,
né ammissibile, né tanto meno ragionevolmente esigibile.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come retta-
mente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le di-
chiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauri -
scono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non cor-
roborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostan-
za per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
Vi è innanzitutto da osservare, in merito alla mancata immediata desi -
gnazione di un curatore, che la censura ricorsuale non è tutelabile, es-
sendo sufficiente che la persona di fiducia ai sensi del-
l'art. 17 cpv. 3 LAsi sia stata nominata in un momento che le consenta
di poter presenziare all'audizione principale sui motivi d'asilo
(cfr. GICRA 2004 n. 30). Nel caso concreto, il curatore, nominato in
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data 18 marzo 2004, era presente durante l'audizione federale
(cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 3).
Codesto Tribunale constata come l'intero racconto risulti generico e
stereotipato, in particolar modo il ricorrente ha allegato di essere stato
costretto a seguire i militari dopo che questi avrebbero ucciso suo pa-
dre, poiché costoro non avrebbero voluto rischiare che l'insorgente po-
tesse raccontare quanto accaduto (cfr. ibidem, pag. 7), e di essere in
seguito riuscito a fuggire, malgrado un militare, vedendolo, avrebbe
sparato un colpo in aria ordinandogli di fermarsi (cfr. ibidem e verbale
d'audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). Appare illogico che dei soldati
ribelli, i quali avrebbero ucciso il padre del ricorrente per il solo motivo
che costui avrebbe simpatizzato per Kabila, abbiano deciso di lasciare
in vita l'insorgente e addirittura di portarlo con loro per il timore che li
potesse denunciare, e, quando egli sarebbe riuscito a scappare, si sia -
no limitati a sparare una volta in aria intimandogli di fermarsi. Risulta
peraltro improbabile che il ricorrente, essendosi allontanato durante la
notte, abbia avuto la possibilità di constatare che un militare avrebbe
sparato in aria, e che per di più detto militare si sia limitato ad un unico
colpo (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). A mente di
questo Tribunale risulta inverosimile e contro ogni logica che il ricor-
rente, per ciò che concerne la propria fuga ed il rifugio trovato presso
sconosciuti, non sia stato in grado di indicarne il nome (cfr. verbale
d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 9), malgrado, a suo dire, questi
gli avrebbero salvato la vita, prima dandogli rifugio, e successivamente
portandolo all'ospedale dopo che egli avrebbe tentato il suicidio (cfr.
ibidem). Il ricorrente ha ulteriormente leso la propria credibilità con le
allegazioni in merito al proprio espatrio, secondo le quali uno scono-
sciuto avrebbe pagato l'intero viaggio dell'insorgente, di cui peraltro
egli non è riuscito a fornire l'identità, senza che tale benefattore aves-
se chiesto o ricevuto alcuna remunerazione (cfr. ibidem, pagg. 7 e 11),
come pure qualsiasi dettaglio riguardante la compagnia aerea, malgra-
do egli abbia dichiarato di aver fatto due scali prima di giungere in Ita-
lia (cfr. ibidem, pag. 4).
Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a
far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
7.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione
internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
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esigere da un richiedente l'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese,
le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di
sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché
spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di
rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo
d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione
e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a
questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-
7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18, pag. 180 e segg.;
GICRA 2000 n. 15, pag. 107 e segg.).
Come l'autorità inferiore ha rettamente sottolineato, il ricorrente non si
è rivolto alle autorità congolesi per denunciare i presunti fatti perpetrati
dai militari ribelli, ritenendo di essere ricercato per il furto ai danni di
una donna di B._______ (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004,
pag. 7). Si rileva in primo luogo che delle ricerche di polizia od una
condanna secondo le leggi nazionali per reati commessi sono delle mi-
sure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali
persecuzioni pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto più che, a pre-
scindere della verosimiglianza di quanto allegato, egli stesso ha di -
chiarato di non conoscere la pena prevista per il proprio furto, accen -
nando alla possibilità di essere condannato al carcere oppure di dover
pagare una multa (cfr. ibidem, pag. 10). Si rileva inoltre che non vi è
ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in
Congo, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione in fu-
turo contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
7.3 Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore
ha rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del ricor -
rente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ri-
corso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi).
Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di
oggetto, va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, ma che sono ridotte in conseguenza dell'esito favorevo-
le in materia d'esecuzione dell'allontanamento (riesame della decisio-
ne da parte dell'UFM), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
Considerato inoltre che l'insorgente è patrocinato in questa sede, si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg.
TS-TAF.) le quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'uf-
ficio a CHF 600.-, conto tenuto dello stato delle cose prima del verifi -
carsi del motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il
lavoro effettivo ed utile, svolto dal patrocinatore del ricorrente (art. 15
in combinato disposto con art. 5 2a frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2
TS- TAF).
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente,
le quali vengono computate all'anticipo di CHF 600.- versato in data
30 maggio 2007. Il TAF rifonderà al ricorrente i restanti CHF 300.-
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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