B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2866/2019
Sen t en z a d e l 1 8 g i u gno 2 01 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Grégory Sauder,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dal Signor Massimiliano Minì,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 29 maggio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 13 maggio
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 20 maggio 2019 (cfr. atto
1041265-13/6 [di seguito: verbale 1]) e al colloquio personale Dublino del
24 maggio 2019 (cfr. atto 1041265-17/3 [di seguito: verbale 2]),
i mezzi di prova versati agli atti,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 29 maggio 2019, notificata il 3 giugno 2019 (cfr. avviso di ricevimento),
mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il
trasferimento dell'interessato verso la Germania,
il ricorso dell'11 giugno 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 12 giugno 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione con il quale il
ricorrente ha concluso in via preliminare alla sospensione dell'esecuzione
della decisione in via cautelare ed alla restituzione dell'effetto sospensivo;
in seguito all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per esame nazionale della domanda d'asilo;
in subordine per il completamento dell'istruttoria; altresì ha presentato una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 LAsi) contro una decisione in
materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è
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di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e
art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
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che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione del sistema centrale d'informazione sui visti (CS-
VIS) che il ricorrente era titolare di un visto valido dal 26 ottobre 2018 al
25 aprile 2019 rilasciato dalla Germania,
che essendo tale visto scaduto da meno di sei mesi al momento del depo-
sito della domanda d'asilo, il 17 maggio 2019 la SEM ha presentato alle
autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regola-
mento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4
Regolamento Dublino III,
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che nel corso del colloquio personale Dublino il 24 maggio 2019(ver-
bale 2), l'interessato ha allegato di essersi recato legalmente in Germania
nel novembre 2018 grazie al visto tedesco ottenuto alla rappresentanza
tedesca ad Istanbul e di aver fatto rientro in Turchia il 9 febbraio 2019; che
all'arrivo in Turchia le autorità gli avrebbero sequestrato il passaporto; che
egli ha inoltre dichiarato di essere rimasto in Patria fino al 23 aprile 2019
quando sarebbe espatriato per mezzo di un passaporto falso,
che a sostegno del suo asserito rientro in Patria a febbraio 2019, l'interes-
sato ha fornito una fotocopia di una lettera di convocazione per la commis-
sione elettorale del 31 marzo 2019, una fotocopia di un rapporto medico
d'incapacità lavorativa del 31 marzo 2019, una fotocopia inerente un arti-
colo di giornale del 12 aprile 2019 in cui i genitori dell'interessato avrebbero
denunciato al quotidiano la scomparsa del figlio a far tempo dal
9 aprile 2019, una copia del tesserino di appartenenza ad una associa-
zione culturale senza data e la dichiarazione del 19 maggio 2019 di tale
associazione dal quale risulta che il richiedente avrebbe partecipato a tutte
le attività organizzate e di aver subito pressioni a causa della sua fede ale-
vita,
che tali informazioni complementari così come i mezzi di prova, sono stati
trasmessi alle competenti autorità tedesche il 24 maggio 2019,
che il 28 maggio 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento del ricorrente verso la Germania, in applicazione della stessa
disposizione, ovvero l'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto (…)-
27/2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni
dell'interessato e i mezzi di prova depositati non permetterebbero di pro-
vare il suo effettivo rientro in Patria tra il febbraio e l'aprile 2019; che le
dichiarazioni in merito al sequestro del passaporto da parte delle autorità
turche costituirebbero delle mere allegazioni di parte non corroborate da
prove effettive e documentabili; che altresì, l'autorità inferiore ha ritenuto
sorprendente il fatto che egli sia giunto in Svizzera il giorno prima dello
scadere del visto rilasciato dalle autorità tedesche,
che per quanto riguarda la convocazione al seggio elettorale, l'autorità in-
feriore ha ritenuto che la stessa non dimostrerebbe che il richiedente si sia
effettivamente stato presente in quell'occasione; che lo stesso varrebbe
per ciò che concerne l'articolo di giornale denunciante la sua scomparsa;
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che l'articolo avrebbe infatti potuto essere pubblicato su sua esplicita ri-
chiesta e non sarebbe neppure supportato da denunce ufficiali; che per
quanto riguarda l'attestazione dell'associazione, la stessa sarebbe stata ri-
lasciata il 19 maggio 2019, quindi dopo il suo arrivo in Svizzera; che invece
la tessera di membro non riporterebbe neppure la data; che infine, il certi-
ficato medico del 31 marzo 2019 avrebbe potuto essere emesso su sua
esplicita richiesta; che i mezzi di prova forniti sono stati ritenuti dall'autorità
inferiore facilmente ottenibili su richiesta e facilmente falsificabili; che in
conclusione dunque la SEM ha considerato i mezzi di prova non compro-
vanti il rientro dell'interessato in Turchia,
che da ultimo, l'autorità inferiore ha rilevato che il richiedente disponeva di
un visto tedesco con entrate multiple per il che egli avrebbe facilmente po-
tuto entrare e uscire dal suo Paese dopo il 9 febbraio 2019,
che dappoi, le autorità tedesche avrebbero accettato la richiesta di presa
in carico nonostante le allegazioni dell'interessato inerenti al suo presunto
rientro in Turchia,
che pertanto, la SEM ha ritenuto data la competenza della Germania per
la trattazione della domanda d'asilo del richiedente,
che l'insorgente tuttavia contesta in specie tale competenza,
che come già asserito nel corso del colloquio personale Dublino, egli a feb-
braio 2019 avrebbe fatto rientro in Turchia; che di conseguenza, avendo
lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regola-
mento Dublino III, la competenza della Germania sarebbe cessata,
che contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, il ricorrente rileva che i
mezzi di prova forniti non farebbero che confermare le sue dichiarazioni e
non ci sarebbero ragioni per ritenerli falsi; che il ragionamento dell'autorità
inferiore parrebbe implicare che egli si sia attivato sin dal mese di marzo
per poter disporre di documenti programmati; che inoltre, i documenti for-
nirebbero, se non la prova, per lo meno degli elementi tali da far apparire
come fortemente probabile il suo effettivo rientro in Turchia,
che tale conclusione apparirebbe ulteriormente avvalorata dai mezzi di
prova forniti; che invero, dal documento del Centro medico di B._______
del 31 marzo 2019 risulterebbe che al ricorrente, a seguito di una visita
neurologica, sarebbe stata diagnosticata un'emicrania e prescritto un
giorno di riposo, mentre la lista dei componenti della squadra di calcio del
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C._______ del 15 marzo 2019 ed i rapporti delle partite del 24 marzo 2019
e del 7 aprile 2019 riporterebbero tutti il nome dell'insorgente; che infine, la
fotografia della squadra di calcio lo raffigurerebbe,
che nel caso in disamina occorre dunque determinare se la competenza
della Germania fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III è data;
che segnatamente, è necessario appurare se il ricorrente abbia effettiva-
mente lasciato il territorio degli Stati membri dopo aver potuto accedervi
grazie al visto rilasciato dalle autorità tedesche,
che anzitutto, si rileva che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'U-
nione europea (CGUE) inerente il regolamento Dublino III implica che in
una procedura di ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino il
richiedente l'asilo deve poter censurare l'errata applicazione di tutte le di-
sposizioni del regolamento Dublino III che concorrono alla determinazione
dello Stato competente; che in assenza di validi motivi che si oppongano
al recepimento di questa giurisprudenza, dev’essere permesso ai richie-
denti l'asilo di invocare anche nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
la corretta applicazione di tutti i criteri di competenza (cfr. DTAF 2017 VI/9
consid. 5),
che in seguito, le allegazioni del ricorrente ed i mezzi di prova depositati non
permettono di provare il suo effettivo rientro in Turchia tra febbraio e aprile
2019 e di scostarsi dalle valutazioni dell'autorità inferiore,
che in particolare, le dichiarazioni dell'insorgente in merito al sequestro del
suo passaporto non sono corroborate da alcun elemento probatorio; che da
una parte, il ricorrente non è stato in grado di spiegare il motivo per il quale
le autorità avrebbero effettuato il sequestro del documento d'identità al suo
arrivo in Patria e dall'altra appare poco credibile che l'interessato, malgrado
si sia rivolto ad un avvocato per ottenere informazioni in merito all'accaduto,
non sia neppure stato in grado di riferire il nome del legale (cfr. verbale 2),
che altresì, come a giusto titolo rilevato dalla SEM, la tempistica del suo ar-
rivo in Svizzera, ovvero un giorno prima della scadenza del visto con entrate
multiple rilasciato dalle autorità tedesche, appare quantomeno sorpren-
dente,
che per quanto riguarda i documenti forniti dall'insorgente a sostegno delle
sue allegazioni, gli stessi sono ben lungi dal provare che egli sia effettiva-
mente rientrato in Turchia,
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che i documenti menzionati sono avantutto perfettamente distinguibili per
essere delle fotocopie, e non degli originali emessi da privati o autorità,
che quindi in tale forma, a differenza di originali, si contraddistinguono per
poter essere moltiplicate infinitamente e che in questo processo, oltre a non
essere possibile stabilirne in modo certo l’origine, risultano facilmente alte-
rabili senza che resti traccia di interventi abusivi,
che proprio la facilità di mutarne il supporto e il contenuto, la riproduzione in
fotocopia non offre alcuna maggior garanzia in merito alla integrità del con-
tenuto,
che in casu il referto del Centro medico di B._______ del 31 marzo 2019 non
attesta la sua presenza, ma bensì soltanto di un'emicrania,
che lo stesso vale anche per quanto riguarda la convocazione al seggio elet-
torale, la quale può essere stata emessa anche qualora il ricorrente si sia
trovato all'estero,
che neppure la lista dei componenti della squadra di calcio del C._______, i
referti delle partite calcistiche del 24 marzo e del 7 aprile 2019 né la fotogra-
fia attestano dell'effettiva presenza non potendosi stabilire peraltro alcun rap-
porto temporale con la stessa,
che quindi neanche quanto allegato in sede ricorsuale permette una diversa
valutazione di quanto già fatto sulla base di quanto allegato in prima istanza,
che pertanto, nell'insieme, non vi sono elementi probatori suscettibile di at-
testare l'effettivo rientro in Patria dell'insorgente (come avrebbe potuto es-
sere per esempio un titolo di trasporto o un timbro d'uscita dalla Germania
sul passaporto),
che, non solo, ma pure l'accettazione espressa da parte delle autorità te-
desche (le quali sono state informate dell'asserito rientro in Patria dell'in-
sorgente) di prendere in carico l'interessato, costituisce indizio del non rien-
tro,
che di conseguenza, sulla base delle suesposte considerazioni, l'insor-
gente non ha né provato né reso verosimile di aver lasciato il territorio degli
Stati membri dopo esservi entrato munito di un visto, per il che è a giusto
titolo che la SEM ha ritenuto data la competenza della Germania ai sensi
dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,
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che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti
umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni
non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in Germa-
nia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da
carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano
trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie
di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso
i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura rela-
tiva alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,
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che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e con-
creto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispette-
rebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno
nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove
la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o
da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese,
che infine, l'insorgente non ha neppure fatto valere l'esistenza di motivi
umanitari ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a
cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dagli atti non appaiono elementi per rite-
nere che l'autorità inferiore non abbia esercitato o abbia esercitato in ma-
niera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.),
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di
asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo
in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata,
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: