Corte IV
D-2873/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Romania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2873/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data 10 marzo 2009
in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 24 marzo 2009 e del
9 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 30 aprile 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessato)
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 maggio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, cittadino
rumeno nato a B._______, ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese
per la prima volta nel (...); che, dopo diversi soggiorni in paesi europei
(di cui il più lungo in C._______, dove avrebbe vissuto per [...] anni),
egli sarebbe tornato in Romania per rivedere la famiglia; che, nel (...),
dopo vani tentativi di ritornare in C._______, egli sarebbe nuovamente
espatriato; che tra il (...) e il (...) egli avrebbe soggiornato per periodi
più o meno lunghi all'estero (segnatamente in D._______, E._______,
F._______ e G._______), facendo comunque varie volte rientro in
Patria e rimanendoci (...) rispettivamente (...); che, prima dell'ultimo
espatrio in direzione della Svizzera nel (...), egli avrebbe trascorso più
di (...) nel suo Paese,
che il richiedente, interpellato sui motivi della sua domanda d'asilo, ha
dichiarato di non trovarsi bene nel suo Paese, a differenza che in
Svizzera, a causa della situazione economica e della diffusa
corruzione; che egli avrebbe altresì dichiarato di non avere mai avuto,
in Romania, problemi, né con lo Stato, né con terze persone,
che, nella decisione del 23 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito, in data 25 novembre 1991, la
Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che, essendo il
racconto del richiedente sprovvisto di motivi d'asilo rilevanti, non
risultano indizi per ritenere che egli sia oggetto di persecuzioni
rilevanti in materia d'asilo, ragione per cui il richiedente non è riuscito
a confutare la presunzione di assenza di persecuzioni in Romania,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente ha dichiarato che la Romania non
potrebbe essere considerata un Paese sicuro perchè egli sarebbe
stato vittima di gravi persecuzioni a causa della sua adesione al partito
(...) rispettivamente delle sue convinzioni, contrarie a quelle del capo
di codesto partito; che egli, infatti, nel (...) sarebbe stato vittima di
minacce, aggressioni e ferimenti; che, per tali ragioni, egli sarebbe
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espatriato nel (...), rientrando occasionalmente in Patria unicamente
per rivedere la famiglia e continuando a subire minacce; che egli
avrebbe sottaciuto tale fatto in sede di audizione per timore che le sue
dichiarazioni non venissero trattate con riservatezza e per convinzione
che le dichiarazioni rese in sede di audizione sarebbero state
sufficienti per ricevere protezione; che, infine, egli avrebbe dichiarato
di temere per la sua vita in caso di rientro in Romania,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che lo stesso ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
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particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che, infatti, i motivi d'asilo addotti dal ricorrente in fase di audizione a
sostegno della sua domanda sono riconducibili a condizioni generali di
vita vigenti in Romania e sono pertanto irrilevanti, ritenuto che non
costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per
la concessione della protezione provvisoria giusta gli artt. 66 e segg.
LAsi, tantopiù che il ricorrente ha dichiarato a più riprese (cfr. verbali
audizione del 24 marzo 2009 pag. 5 e del 9 aprile 2009 pag. 3/D5) di
non avere mai avuto problemi né con la polizia, né con terze persone,
che non soccorrono l'insorgente neanche le dichiarazioni rese in fase
ricorsuale in merito ad ulteriori motivi d'asilo rimasti celati in fase
d'audizione (vale a dire le presunte minacce ed aggressioni subite dal
(...) da parte del capo del suo partito); che, infatti, esse si esauriscono
in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento che
ne sostanzierebbe la verosimiglianza; che, inoltre, mal si comprende
come mai il ricorrente abbia sottaciuto l'aspetto apparentemente
centrale del suo racconto, dopo avere avuto, in fase di audizione,
ampie possibilità per esporre ed esplicare dettagliatamente eventuali
problemi avuti con autorità o terzi nel suo Paese; che, inoltre, il
comportamento assunto dal ricorrente dopo il (...) è contrario alla
logica dell'agire: non si capisce affatto, infatti, per quale ragione egli,
dopo le asserite minacce subite per la prima volta nel (...), sia
comunque rientrato in Patria (...) volte – di cui una volta per diversi
anni fino al (...) rispettivamente per più di (...) nel (...) prima di lasciare
la Romania per raggiungere la Svizzera (cfr. verbale audizione del 24
marzo 2009 pag. 5) – nonostante, come asserito nel gravame, egli
avrebbe continuato a subire in Patria minacce e temuto per la sua vita,
anche dopo il (...),
che, oltremodo, non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se
opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
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che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che egli, infatti, ha frequentato una scuola professionale per
diventare (...) ed un corso di (...) (cfr. verbale audizione del 9 aprile
2009 pag. 4/D26); che egli è giovane e dispone di una rete sociale in
patria, segnatamente (...) e (...) (cfr. verbale audizione del 24 marzo
2009 pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di
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soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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