B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2878/2012
S e n t e n z a d e l 1 ° g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato (…), alias
B._______, nato (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2012 / N […].
D-2878/2012
Pagina 2
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
23 gennaio 2004 in Svizzera;
la decisione dell'11 febbraio 2004 dell'Ufficio federale dei rifugiati ([di se-
guito UFR] attualmente Ufficio federale della migrazione [di seguito:
UFM]), con la quale detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiato
del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha ordinato l'allonta-
namento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile
e possibile;
la sentenza del 20 aprile 2004 dell'allora Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA) che ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso inol-
trato dal ricorrente contro la suddetta decisione;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera
in data 22 aprile 2012;
il verbale d'audizione sulle generalità del 26 aprile 2012 (di seguito: ver-
bale 1) ed i verbali dello stesso giorno in occasione dei quali è stato con-
cesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) (di seguito: verbale 2) e dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (verba-
le 3);
la decisione del 16 maggio 2012 dell'UFM, notificata al richiedente il
18 maggio 2012 (cfr. act. B 19/1), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della seconda domanda d'asilo dell'interessato in applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla
Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esi-
gibile e possibile;
il ricorso del 24 maggio 2012 (timbro del plico raccomandato:
25 maggio 2012; data d'entrata: 29 maggio 2012);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 maggio 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D-2878/2012
Pagina 3
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
D-2878/2012
Pagina 4
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha fornito le
stesse generalità fornite in occasione della precedente procedura, le quali
tuttavia non sono apparentemente conformi alla sua reale identità; che ha
indicato di essere cittadino algerino di etnia araba, nato e cresciuto nella
provincia di C._______ (Algeria), dove vi avrebbe vissuto fino all'espatrio,
avvenuto (…) (cfr. verbale 1, pagg. 1-4; act. A 1/7, pag. 5);
che, nella decisione del 16 maggio 2012, l'UFM ha considerato, da un la-
to, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa
e che dall'altro lato egli non avrebbe addotto nuovi fatti ripetendo che i
suoi motivi d'asilo sarebbero gli stessi esposti durante la prima procedura
e che non se ne sarebbero aggiunti di nuovi; che, inoltre, tali motivi sa-
rebbero stati già ritenuti irrilevanti durante la prima procedura d'asilo; che,
pertanto, i fatti addotti dall'interessato non sarebbero propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecu-
zione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che ha, altresì,
fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a carico
del richiedente;
che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che nonostante i motivi d'asilo
fossero gli stessi già fatti valere in occasione della prima procedura, l'at-
tuale situazione drammatica in Algeria costituirebbe un indizio di fatti pro-
pri intervenuti a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la con-
cessione dell'ammissione provvisoria; che, visto quanto sopra e la sua
lunga assenza dall'Algeria, il suo allontanamento dovrebbe essere consi-
derato come inammissibile e ragionevolmente inesigibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione,
il riconoscimento della qualità di rifugiato e sussidiariamente la conces-
sione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una do-
manda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
D-2878/2012
Pagina 5
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della de-
cisione dell'UFR dell'11 febbraio 2004 a seguito della sentenza della CRA
del 20 aprile 2004 con la quale è stata pronunciata l'irricevibilità del ricor-
so contro suddetta decisione per causa di mancato pagamento dell'anti-
cipo a copertura delle presunte spese processuali;
che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustifica-
re una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione
(di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in so-
stanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere
rimandato;
che, in primo luogo, avendo l'insorgente affermato che i motivi d'asilo pre-
sentati nella presente procedura sono gli stessi già fatti valere in occasio-
ne della prima domanda d'asilo e non avendo fatto rientro al suo Paese
d'origine, non ha né in sede di audizioni, né in sede ricorsuale allegato
nuovi fatti atti ad implicare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo;
che si rilevi inoltre che durante l'audizione sulle generalità e quelle sul di-
ritto di essere sentito egli ha fatto valere il timore di essere arrestato a
causa della sua lunga assenza dal suolo algerino (cfr. verbale 1, pag. 8;
verbale 2, pag. 1 e verbale 3, pag. 2); che, nonostante l'allegato timore,
egli ha omesso di reiterarlo nell'atto ricorsuale, per il che, se si fosse trat-
tato di un fondato timore non avrebbe certo dimenticato di indicare ed ap-
profondire tale motivo nel suo gravame; che, in secondo luogo, i problemi
socioeconomici fatti valere dal ricorrente (verbale 1, pag. 8) non sono ri-
levanti in materia di asilo; che, per giunta, non soccorre il ricorrente l'aver
cercato di ingannare le autorità svizzere circa la sua identità (cfr. verba-
le 3); che tale comportamento è di per sé atipico per un cittadino che cer-
ca una concreta protezione dalla parte di un altro Stato; che, per il resto,
si rinvia alla decisione dell'UFM;
D-2878/2012
Pagina 6
che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i
motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame so-
no irrilevanti e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta evidenza,
non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di ri-
fugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2), tanto me-
no determinante per la concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuova-
mente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in pa-
tria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
D-2878/2012
Pagina 7
che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente e in considerazione
di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibi-
le (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, in Algeria, in seguito ai disordini che hanno principalmente in-
teressato la Tunisia e l'Egitto nella primavera del 2011, vi sono state di-
verse manifestazioni, le quali però non sono sfociate in un'intensificazione
della violenza grazie alle misure appropriate decise dall'autorità politica
(cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-4923/2009 del 1° maggio 2012 consid. 6.3.2 e riferimenti ivi citati); che
quindi la situazione di violenza generalizzata in Algeria allegata dall'insor-
gente nell'atto ricorsuale non è da ritenersi tale, posto che, a tuttora, la si-
tuazione in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del
territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, è giovane e nono-
stante abbia indicato di non aver mai lavorato in Algeria, ha tuttavia sem-
pre ottenuto l'aiuto dei suoi familiari, per il che non v'è ragione di credere
che in occasione del suo rientro abbia difficoltà ad inserirsi nel contesto
lavorativo algerino e che i suoi familiari gli neghino l'aiuto già garantito
prima del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4);
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame
d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazio-
ne all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria di-
ligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
D-2878/2012
Pagina 8
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2878/2012
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: