B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2881/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Russia, alias
B._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 6 maggio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
26 marzo 2013;
il verbale di audizione del 9 aprile 2013 (di seguito: verbale), in occasione
della quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa
un'evasione della sua domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della
legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31);
la decisione dell'UFM del 6 maggio 2013 (notificata all'insorgente in data
14 maggio 2013; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con
contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso la
Polonia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la
scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non
avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dell'interessato verso la Polonia come lecita, ragionevolmente esi-
gibile e possibile, posto che, da un lato, la Polonia rispetterebbe il princi-
pio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro
lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato
dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del-
le libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inol-
tre la Polonia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003
recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli
Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva acco-
glienza);
il ricorso del 21 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 22 maggio 2013) con il quale il ricorrente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha altresì
chiesto la concessione dell'effetto sospensivo e ha presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta
spese e ripetibili;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento
in data 22 maggio 2013;
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l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 23 maggio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei con-
siderandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto
entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32–
35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se
l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della do-
manda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di
una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un
accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
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RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regola-
mento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA-
THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale
la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che giusta l'art. 10 cpv. 1 Regolamento Dublino II, lo Stato membro del
quale il richiedente l'asilo ha varcato illegalmente la frontiera in prove-
nienza da un Paese terzo, è competente per l'esame della domanda fino
a 12 mesi dopo la data dell'attraversamento clandestino della frontiera;
che lo Stato membro competente ha l'obbligo di prendere in carico, nelle
condizioni previste dall'art. 20 Regolamento Dublino II, il richiedente che
ha ritirato la sua domanda in corso di esame e che ha presentato una
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domanda d'asilo in un altro Stato membro (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. d Rego-
lamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, il richiedente ha dichiarato di avere depositato
una domanda d'asilo in Polonia nel mese di (...) 2013 (cfr. verbale,
pag. 5);
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità polacche competenti una
richiesta, fondata sull'art. 10 cpv. 1 Regolamento Dublino II, volta a ri-
prendere in carico il richiedente (cfr. act. A 13/6);
che la Polonia ha riconosciuto la sua competenza giusta l'art. 16 cpv. 1
lett. d Regolamento Dublino II;
che di conseguenza la competenza della Polonia è data;
che l'interessato ha dichiarato di avere il cancro (...) e che le autorità po-
lacche non gli avrebbero offerto alcun sostegno medico (cfr. verbale,
pagg. 5 e 7 seg.);
che nell'atto di ricorso l'insorgente ha addotto, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che motivi medici si opporrebbero a un suo rinvio verso la
Polonia; che egli sarebbe affetto da cancro (...) e avrebbe in un primo
tempo chiesto asilo in Polonia sperando in una presa a carico delle cure;
che tuttavia, una volta giunto in Polonia si sarebbe anche ammalato pro-
babilmente di (...) e durante le (...) settimane trascorse al servizio di regi-
strazione polacco non sarebbe stato curato; che quindi si sarebbe recato
in Svizzera, dove sarebbe stato ricoverato in ospedale; che egli ritiene
quindi di non avere goduto, in Polonia, degli standard minimi che ogni
Paese membro dovrebbe garantire; che quindi un rinvio si tradurrebbe
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quasi certamente in un grave peggioramento del suo stato di salute che
potrebbe condurlo alla morte;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato
non sia esposto, in caso di trasferimento verso la Polonia, a un trattamen-
to contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se l'interessato sarà
assistito, dopo il suo trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe con-
travvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, ad-
ducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo
caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa
garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo privereb-
bero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Di-
ritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che il ricorrente non ha conseguito stabilire che lo Stato di destinazione
sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto,
ai suoi bisogni;
che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le
sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da con-
travvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento;
che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva accoglienza;
che incomberà quindi al ricorrente di far valere la sua situazione specifica
e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene di-
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nanzi alle autorità polacche competenti, utilizzando le vie di diritto ade-
guate;
che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche
DTAF 2011/35);
che inoltre il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale e che in caso di rinvio la sua morte appaia come una prospetti-
va prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta
n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente; che infatti, in primo
luogo, è notorio che lo Stato di destinazione dispone d'infrastrutture me-
diche sufficienti; che per giunta, seppure l'interessato presenti un carci-
noma (...) in stadio avanzato (cfr. documento medico di trasmissione del
medico C._______ e del medico assistente Dr D._______ del E._______:
act. A 9/3), secondo il rapporto medico della Dr.ssa F._______ del
G._______ del (...) 2013, la prognosi attuale è favorevole e l'interessato è
idoneo al trasporto senza limitazioni di sorta;
che nonostante il ricorrente abbia dichiarato di non essere stato curato
durante le (...) settimane trascorse in Polonia, dalle sue allegazioni non
traspaiono elementi secondo cui egli si sarebbe concretamente adopera-
to per sottoporre i suoi problemi di salute ai servizi competenti e che que-
sti non abbiano reagito entro un termine ragionevole;
che peraltro nella sua decisione l'UFM ha affermato che le autorità
polacche saranno avvertite sullo stato di salute dell'interessato;
che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale,
serio e concreto che il trasferimento del ricorrente verso lo Stato di desti-
nazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante
dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
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che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da
parte della Svizzera, la Polonia è competente dell'esame della domanda
d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a
riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento
Dublino II;
che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e
ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche le conclusioni ricorsuali volte
all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità
inferiore vanno respinte;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso la Polonia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene
senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 22 maggio 2013 cessa di
avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa-
vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 22 maggio 2013 è revoca-
ta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: