Corte IV
D-2883/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______,
C._______, e
D._______, Montenegro,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2883/2007
Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini montenegrini di etnia musulmana con ultimo
domicilio in Montenegro a E._______, hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera il 23 febbraio 2007. Hanno dichiarato, per quanto è
qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 6 marzo 2007 e del
14 marzo 2007), d'essere espatriati per i problemi che A._______
avrebbe avuto con le autorità. Nel febbraio 2006, oppure dopo il
20 febbraio 2006 (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 4 [marito] e del
14 marzo 2007 pagg. 4 e 8 [marito]) ed in previsione del referendum
del 21 maggio 2006 sull'indipendenza in Montenegro, il richiedente,
durante la visita di due ispettori di polizia, avrebbe accettato di
collaborare con loro e quindi di comprare i voti dei cittadini serbi, con
lo scopo di favorire l'indipendenza del Montenegro. Dopo tre o quattro
giorni, egli si sarebbe quindi incontrato in un bar con i suddetti
poliziotti accompagnati da altre due persone. Quest'ultimi gli avrebbero
chiesto di fingere di essere un poliziotto e di persuadere, dietro
pagamento, una cinquantina di persone, in maggioranza serbi, oppure
tutti serbi (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 5 e del 14 marzo 2007
pag. 3), a non votare. A tal proposito, egli avrebbe aperto una busta,
che in seguito avrebbe rifutato di prendere, nella quale era contenuta
una lista di nominativi da contattare, una carta d'identità e una patente
di guida con la sua foto e false generalità serbe. Qualche giorno dopo
uno dei predetti poliziotti gli avrebbe telefonato e riproposto la stessa
offerta di collaborazione, ma lui avrebbe nuovamente rifiutato. Dopo
aver parlato dei suoi problemi in occasione di una riunione di partito,
egli avrebbe ricevuto delle richieste di denaro ed altre minacce, rivolte
anche alla sua famiglia, da parte degli ispettori. In seguito, sarebbe
stato multato con vari pretesti, avrebbe ricevuto delle convocazioni e
dei poliziotti si sarebbero recati diverse volte nel suo ristorante nonché
nella sua ditta di costruzioni. Durante un'infrazione stradale nel mese
di maggio 2006, un poliziotto gli avrebbe, inoltre, strappato la patente
di guida. Il 15 maggio 2006, il richiedente avrebbe poi sporto denuncia
contro i due ispettori, ma il giudice avrebbe decretato un non luogo a
procedere per assenza di prove. Il 10 giugno 2006, l'interessato
avrebbe, altresì, inviato una lettera di denuncia presso il ministero
degli affari interni. Il 17 giugno 2006, con l'accusa di falsificazione di
documenti di identità, sarebbe stato arrestato e trattenuto per due
giorni alla stazione di polizia di E._______. Nonostante l'abbandono
dell'imputazione, il richiedente sarebbe comunque rimasto ancora in
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carcere per oltre un mese, con l'accusa di falsificazione e di messa in
circolazione di una banconota da EUR 500.-. Il 29, oppure il
30 agosto 2006, sarebbe, infine, stato condannato ad un anno di
carcere (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 5 e del 14 marzo 2007
pagg. 5 e 12), senonchè, il 1° settembre 2006 sarebbe poi stato
rimesso in libertà per due giorni (cfr. audizione del 14 marzo 2007
pag. 5 [marito]), senza una decisione ufficiale, ed avrebbe raggiunto
sua moglie, che, nel frattempo, sarebbe fuggita a F._______ nel
comune di G._______ con l'aiuto di un amico dell'interessato. In
seguito, per paura che potesse succedere qualcosa anche alla sua
famiglia, gli interessati sarebbero espatriati dopo dieci o 15 giorni, due
mesi, oppure il 16 novembre 2006 (cfr. audizioni del 6 marzo 2007
pagg. 4 [moglie] e 6 [marito] nonché del 14 marzo 2007 pag. 2 [moglie]
e pag. 2 [marito]), chiedendo asilo in Svezia. Dopo l'esito negativo
della predetta procedura, i richiedenti sarebbero tornati in Patria a
G._______ il 3 febbraio 2007 per recuperare i mezzi di prova. Il
22 febbraio 2007 avrebbero lasciato il loro Paese e, il giorno succes-
sivo, sarebbero quindi giunti in Svizzera a bordo di un furgone.
B.
Tramite decisione del 23 marzo 2007 (notificata agli interessati il
26 marzo 2007; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allonta-
namento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'al-
lontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 24 aprile 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata deci-
sione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata ed, in via sussidiaria, la concessione dell'ammis-
sione provvisoria.
D.
Con decisione incidentale del 18 maggio 2007, il TAF ha considerato il
gravame privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi invitato i
ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo.
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E.
Il 1° giugno 2007, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il pro-
cedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti.
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6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili
fantasiste e contradittorie, le allegazioni dei richiedenti concernenti la
loro domanda d'asilo. Infatti, il racconto della ricorrente sarebbe
totalmente inconsistente e sovrabbondante di numerosi “non ricordo” e
“non so”. Ella non ricorderebbe né il nome dell'uomo che l'avrebbe
avvertita dell'arresto del marito e che l'avrebbe nascosta nei pressi di
G._______, né chi avrebbe aspettato suo marito all'uscita del carcere,
né il nome dell'uomo che l'avrebbe condotto al rifugio nel settembre
2006. Inoltre, ella non saprebbe né quando, né in che modo l'amico del
marito avrebbe appreso la notizia dell'arresto, né per quale motivo
quest'ultimo l'avrebbe nascosta a G._______. Peraltro, non sarebbe in
grado di indicare quante convocazioni avrebbe ricevuto suo marito, né
quando si sarebbe presentato la prima volta alla convocazione, né,
tantomeno, quando sarebbe arrivata l'ultima convocazione. Per di più,
ignorerebbe la data in cui suo marito avrebbe sporto denuncia, nonché
i nomi dei poliziotti da lui denunciati. Inoltre, sarebbe inconcepibile che
A._______ non si sia informato sulle modalità del suo rilascio. In
aggiunta, sarebbe incoerente il fatto che i richiedenti si siano nascosti
nella loro zona d'origine (G._______) e abbiano permesso al padre
dell'interessato di visitarli presso tale indirizzo, sopratutto quando
quest'ultimo avrebbe ritirato per il richiedente la nuova patente di
guida, rilasciata poco prima della sua partenza. Inoltre, non sarebbero
rimpatriati nel febbraio 2007 solamente per recuperare i mezzi di
prova, se avessero realmente temuto che l'interessato rischiasse di
essere nuovamente arrestato. Peraltro, sarebbero alquanto divergenti
le allegazioni della richiedente in merito al suo periodo di permanenza
a G._______ dopo il rilascio del marito. Per di più, l'UFM ha
considerato inadeguati i mezzi di prova presentati dai richiedenti, in
quanto più di un documento mostrerebbe seri ed evidenti segni di
manipolazione. Infatti, il documento relativo all'infrazione del
17 maggio, secondo cui l'interessato avrebbe condotto un mezzo
senza targhe, porterebbe tracce di falsificazione. Difatti, le informazioni
dattiloscritte apportate al formulario indicherebbero che l'evento
sopraccitato si sarebbe svolto il 17 maggio 2005. Tuttavia, nel testo
sarebbero state aggiunte a mano delle modifiche visibili, in quanto la
cifra dell'anno della data manoscritta sarebbe stata cambiata da “5” a
“6” e nel formulario già compilato sarebbe stato aggiunto manualmente
l'anno 2006. Sia l'originale di tale infrazione, sia la copia carbone
dimostrano che tali modifiche sono state fatte in un secondo tempo,
ritenuto altresì che l'originale conterrebbe due diversi tipi d'inchiostro e
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sulla copia carbone sarebbero state fatte delle correzioni a matita. Ciò
non solo annullerebbe l'autenticità degli stessi, ma renderebbe pure
inverosimili i motivi d'asilo adotti. Oltre a ciò, quand'anche uno o più
documenti risultassero essere autentici nella loro integralità, questi si
limiterebbero, tutt'al più, a provare che l'interessato si sarebbe reso
colpevole di reati sanzionati in maniera proporzionata, ma non
proverebbero affatto le persecuzioni allegate. Infine, l'UFM ha
concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non
potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato prevista
dall'art. 3 LAsi nella fattispecie.
6.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che nell'ambiente montenegrino sarebbe poco
probabile che un assistito chieda al suo avvocato per quali contatti
fortunati sarebbe riuscito a farlo scarcerare. Inoltre, in presenza del
suo assistito, un avvocato non farebbe mai il nome della o delle
persone che gli avrebbero permesso di liberare un suo cliente in
maniera poco ortodossa. Peraltro, la casa sita a G._______ nella
frazione di F._______, zona di provvenienza del ricorrente, si sarebbe
meglio prestata come nascondiglio, in quanto essa sarebbe situata in
una zona montagnosa, molto discosta e, dopo la guerra, abbandonata
da molte persone a causa delle diverse case danneggiate, mentre
quelle rimaste sarebbero abitate sopratutto da persone anziane. Per di
più, non sarebbe raggiungibile in auto e ci si arriverebbe dopo una
camminata di oltre un'ora. In aggiunta, il padre dell'insorgente vi si
sarebbe recato ogni settimana, già a partire da quando la ricorrente
era rimasta sola con i bambini per portare a quest'ultima da mangiare,
ed avrebbe poi contiunato in tal modo anche quando, dopo la
scarcerazione del ricorrente, egli si sarebbe nascosto a sua volta in
tale luogo. Visto che la famiglia dei ricorrenti avrebbe dipeso dal padre
del ricorrente, sarebbe pertanto logico che lo stesso abbia pure
ritirato, presso l'Ufficio di circolazione di E._______, la nuova patente
del ricorrente. Inoltre, il fatto che la casa dell'autore del gravame sia
stata ritenuta come sicura per i motivi sudetti, spiegherebbe la ragione
per la quale i ricorrenti sarebbero tornati in Patria nel febbraio 2007
per recuperare i mezzi di prova. Peraltro, l'UFM non avrebbe tenuto
conto del forte impatto che la persecuzione del ricorrente da parte di
agenti di polizia avrebbe avuto sull'autrice del gravame, in quanto
sarebbe comprensibile che la medesima abbia confuso delle date,
abbia fornito delle informazioni approssimative, oppure abbia risposto
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a più riprese con “non so” e “non ricordo”. Per di più, le manipolazioni
effettuate sui documenti sarebbero opera dei funzionari stessi. Ciò
sarebbe la conseguenza di una scarsa formazione di quest'ultimi,
senza una preparazione comparabile a quella dei funzionari svizzeri.
Inoltre, non avrebbe avuto alcun senso falsificare questo documento,
in quanto, nell'intestazione del documento, vi sarebbe scritto a
macchina “E._______, 15.05.06”. Peraltro, le ripetute convocazioni e
segnalazioni di reati a carico di una persona equilibrata e corretta
quale il ricorrente, non potrebbero che essere un segno chiaro di
persecuzione, come anche il fatto che l'accusa di falsificazione di
documenti sarebbe stata sostituita dall'accusa di falsificazione di
denaro, dopo che la prima sarebbe caduta davanti al tribunale. Infine, i
ricorrenti ritengono che il loro racconto soddisfi le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e quindi dovrebbe esser loro
riconosciuta la qualità di rifugiati.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosi-
miglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese
da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto
o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-
simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
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da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-
cante (GICRA 1995 n. 23).
8.
8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dagli
insorgenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise
affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di
seria consistenza. Inoltre, i ricorrenti si sono limitati a mere congetture,
non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
Per di più, i mezzi di prova presentati dai ricorrenti riportano delle
modifiche evidenti, effettuate con l'ovvio intento d'ingannare le autorità
d'asilo elvetiche. Infatti, in merito al documento dell'infrazione stradale
del 17 maggio 2005, va rilevato che, oltre alle modifiche già precisate
dall'UFM, vi sono ancora riportate le date non modificate del 17 e del
23 maggio 2005, allorquando i fatti sarebbero, secondo il ricorrente
accaduti nel 2006 (cfr. mezzi di prova agli atti pag. 9). Inoltre, in un
altro documento da lui presentato a dimostrazione delle persecuzioni
subite, sono ancora leggibili tre riferimenti all'anno 2005, nonostante la
contraffazione nella quale è stata cambiata le cifra dell'anno da “5” a
“6” (cfr. mezzi di prova agli atti pag. 8). Quest'ultimo documento, riporta
oltretutto il numero di ruolo “H._______”, in cui le cifre “05”, come
facilmente evincibile dalla sistematica dei numeri di ruolo utilizzata
dalle autorità locali negli altri documenti inoltrati (cfr. ibidem), indicano
l'anno 2005. Di conseguenza, codesto Tribunale conferma
l'apprezzamento dell'UFM sull'inadeguatezza dei mezzi di prova
presentati dai ricorrenti a comprova delle persecuzioni allegate. Inoltre,
il modo d'agire del ricorrente è in vari punti incomprensibile per
codesto Tribunale. In primo luogo, egli avrebbe fatto ritirare la nuova
patente dal padre, dopo essersi nascosto dalle autorità a F._______.
Per contro, se il ricorrente fosse stato veramente un ricercato, la logica
conseguenza sarebbe stata la sospensione, da parte delle autorità,
del rilascio della patente in modo da non agevolargli ulteriormente la
fuga. Oppure, non appena queste stesse autorità avessero saputo del
ritiro della patente da parte del genitore, esse avrebbero provveduto
alla perquisizione della casa del padre dell'insorgente, in quanto
probabile nascondiglio. Oltre a ciò, è logico pensare che la polizia,
dopo aver strappato la vecchia patente del ricorrente e dopo la fuga
del medesimo, avrebbero senz'altro notato ed osservato un tentativo
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dell'insorgente di richiederne una nuova e soprattutto il ritiro della
stessa. Per di più, è completamente irrazionale pensare che i ricorrenti
si siano recati a chiedere l'asilo in Svezia senza portare con loro dei
mezzi di prova rilevanti, abbiano ricevuto una decisione negativa
senza interporre ricorso (cfr. audizione del ricorrente del
14 marzo 2007 pag. 2) e solo ora siano in grado di presentare tali
mezzi. In aggiunta, anche il fatto che il ricorrente oltre a essere
tornato, abbia anche soggiornato per quasi tre settimane in Patria al
fine di poter recuperare i predetti documenti, costituisce un modo
d'agire completamente illogico per una persona ricercata, oltretutto se
già rappresentata da un avvocato. Infatti, lo stesso, su richiesta, gli
avrebbe senz'altro potuto inviare tutta la documentazione necessaria,
soprattutto considerato come egli lo avesse già aiutato in precedenza
(ad esempio adoperandosi del suo influsso come ex-giudice per farlo
uscire provvisoriamente dalla prigione). Per di più, gli autori del
gravame si sono contraddetti sulla data dell'espatrio avendo dichiarato
di essere espatriati dopo dieci o 15 giorni, due mesi, oppure il
16 novembre 2006 dalla scarcerazione e successiva fuga
dell'insorgente (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pagg. 4 [moglie] e 6
[marito] nonché del 14 marzo 2007 pagg. 2 [moglie e marito]). Infine, la
ricorrente non ha saputo nemmeno fornire le date su punti cruciali
della storia del coniuge come quella in cui si sarebbe presentato per la
prima, oppure per l'ultima volta ad una convocazione o quando si
sarebbe svolto il primo processo (cfr. audizione del
14 marzo 2007 pag. 5 [moglie]). Tuttavia, ci si poteva ragionevolmente
attendere che la stessa conoscesse almeno tali informazioni
fondamentali nel racconto alla base della richiesta d'asilo presentata.
Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato le dichiarazioni dei ricorrenti come non
realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-
stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordi-
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
Pagina 9
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10.
10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
10.2
10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Montenegro possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applica-
zione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e
concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto,
nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a
detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di
siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i
ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Pagina 10
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10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecu-zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
10.3
10.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Montenegro non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
10.3.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi
sono giovani e A._______ ha una certa esperienza professionale
quale tecnico edile. Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria,
segnatamente i loro genitori nonché due fratelli e tre sorelle di
B._______ (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 3). Non hanno, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricor-
renti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu-
mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontana-
mento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
Pagina 11
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse
sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dai ricor-
renti il 1° giugno 2007.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
D-2883/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 1° giugno 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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