Corte IV
D-2901/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2901/2008
Fatti:
A.
Il 3 marzo 2008, l'interessato ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato che una signora di nome B._______ avrebbe
offerto alla sua compagna un posto di lavoro come badante in Cina,
motivo per il quale la stessa si sarebbe recata ad Ereen, dove, però,
sarebbe stata trattenuta in un albergo e costretta a prostituirsi. In
seguito, dopo la sua fuga dalla Cina, l'interessato insieme alla sua
compagna avrebbero incolpato infruttuosamente la signora B._______.
L'interessato avrebbe quindi lasciato la Mongolia, per il timore
d'essere ucciso.
B.
Il 25 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 2 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
D.
Il 14 maggio 2008, il TAF ha considerato nella sua decisione
incidentale il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed
ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento
di un anticipo equivalente alle spese processuali. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
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E.
Il 21 maggio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri
con decreto del 28 giugno 2000. Dall'altro lato, non ha ritenuto che
emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria. L'UFM ha
inoltre considerato come in più punti vaghe, stereotipate, inattendibili e
contraddittorie le allegazioni del ricorrente. In particolare, ha
evidenziato che durante l'audizione sulle generalità l'insorgente
avrebbe dichiarato d'esser andato con la sua compagna a cercare la
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signora B._______ al bar. La seconda sera quest'ultima si sarebbe
fatta vedere e, in seguito, il ricorrente avrebbe chiamato, insieme alla
sua compagna, la polizia la quale sarebbe arrivata al posto e avrebbe
fermato la suddetta signora. Invece, in occasione della seconda
audizione, il ricorrente avrebbe affermato che la seconda sera lui e la
sua compagna si sarebbero recati con tre poliziotti davanti alla
caffetteria e, quando la signora B._______ sarebbe arrivata,
quest'ultimi sarebbero entrati nel locale per fermarla. Inoltre, in
occasione dell'audizione sulle generalità, l'insorgente avrebbe
affermato che tre giorni dopo l'arresto della signora B._______, la
polizia avrebbe chiamato sia lui che la sua compagna per dire loro che
la stessa signora non poteva aver fatto ciò che loro insinuavano. Per
contro, durante l'audizione federale diretta, il ricorrente avrebbe
allegato che, dopo l'arresto della signora B._______, l'ispettrice
avrebbe comunicato loro di ripresentarsi al posto di polizia due giorni
più tardi. Inoltre, l'insorgente avrebbe asserito nella prima audizione
che l'articolo relativo alla storia della sua compagna sarebbe apparso
sul giornale in febbraio del 2007, mentre, nella seconda audizione, il
15 novembre 2007. Infine, avrebbe asserito nella prima audizione che i
pestaggi, ai suoi danni e della sua compagna, sarebbero avvenuti tra il
mese di marzo e quello di maggio del 2007, mentre nella seconda
audizione avrebbe affermato che il primo pestaggio avrebbe avuto
luogo in data 20 novembre 2007. Infine, l'UFM ha ritenuto le
allegazioni del ricorrente come non verosimili.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, che, a suo avviso, non vi sarebbe alcuna contraddizione
relativa agli avvenimenti che avrebbero portato al fermo della signora
B._______. Infatti, la sua compagna avrebbe indicato la signora
B._______ agli agenti che sarebbero stati vicino a loro. In quanto alla
discrepanza temporale fra la prima e la seconda audizione, relativa al
numero di giorni trascorsi tra il fermo della suddetta signora ed il
giorno in cui l'insorgente e la sua compagna si sarebbero recati al
posto di polizia, lo stesso ha allegato di non essere in grado di
ricordarsi questo genere di dettagli con precisione e che non gli
sembrerebbe comunque una differenza importante. Inoltre, il ricorrente
ha ammesso di essersi sbagliato sulla data della pubblicazione
dell'articolo dell'intervista della sua compagna, dichiarando che il
15 dicembre 2007 sarebbe la data corretta. Peraltro, l'insorgente ha
asserito di essersi probabilmente anche confuso sulle date dei
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pestaggi. Infine, ha allegato che la sua compagna sarebbe partita
verso la Cina in maggio del 2007.
6.
6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla
sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
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all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Per di più, circa le discrepanze
temporali evidenziate dall'UFM nella sua decisione, va rilevato che
l'insorgente stesso ha allegato nel gravame che la sua compagna
sarebbe partita verso la Cina in maggio del 2007 (cfr. ricorso pag. 2 e
3). Considerando che il ricorrente nella prima audizione ha allegato
che i pestaggi sarebbero avvenuti tra marzo e maggio del 2007 e che
l'articolo sarebbe stato pubblicato in febbraio dello stesso anno
(cfr. audizione dell'11 marzo 2008 pag. 5), ovvero prima della partenza
per la Cina della sua compagna, quindi prima del verificarsi dei suoi
problemi, si può escludere che il suo racconto sia verosimile. Tali fatti
non possono che convalidare, agli occhi di questo Tribunale, la
fondatezza della conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle
allegazioni del ricorrente. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi
dell'art. 3 LAsi.
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha,
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altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
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soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.-, versato dall'insorgente il
21 maggio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.-, versato il 21 maggio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif.
N )
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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