Corte IV
D-2903/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2903/2008
Fatti:
A.
Il 3 marzo 2008, l'interessata ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato che una signora di nome B._______ gli
avrebbe offerto un posto di lavoro come badante in Cina, motivo per il
quale l'interessata si sarebbe recata ad Ereen, dove, però, sarebbe
stata trattenuta in un albergo e costretta a prostituirsi. In seguito, dopo
la sua fuga dalla Cina, l'interessata avrebbe incolpato
infruttuosamente la signora B._______. L'interessata avrebbe quindi
lasciato la Mongolia, per il timore d'essere uccisa.
B.
Il 25 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 2 maggio 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
D.
Il 14 maggio 2008, il TAF ha considerato nella sua decisione
incidentale il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed
ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento
di un anticipo equivalente alle spese processuali. Ha quindi invitato la
ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
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E.
Il 21 maggio 2008, la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri
con decreto del 28 giugno 2000. Dall'altro lato, non ha ritenuto che
emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria. L'UFM ha
inoltre considerato come in più punti vaghe, stereotipate, inattendibili e
contraddittorie le allegazioni della ricorrente. In particolare, ha
evidenziato che durante l'audizione sulle generalità l'insorgente
avrebbe dichiarato d'essere stata sequestrata insieme al suo
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compagno, portati in una stanza a lei ignota e picchiata, mentre in
occasione della seconda audizione avrebbe affermato di non essere
mai stata picchiata durante la sua prigionia. Inoltre, in occasione
dell'audizione sulle generalità, l'insorgente avrebbe affermato che,
nella seconda sera di appostamento davanti alla caffetteria e dopo il
fermo della signora B._______ da parte degli ufficiali di polizia, lei ed il
suo ragazzo sarebbero tornati a casa. Invece, durante l'audizione
federale diretta, la ricorrente avrebbe allegato che, dopo l'arresto della
signora B._______, due poliziotti l'avrebbero accompagnata assieme
al suo compagno al posto di polizia per firmare un documento. Infine,
l'UFM ha ritenuto le allegazioni della ricorrente come non verosimili.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, d'essere stata pure violentata in occasione del sequestro.
Inoltre, ha dichiarato di non essersi contraddetta e di avere parlato in
entrambe le audizioni diffusamente del fatto di essere stata picchiata e
violentata. Peraltro, non si sarebbe contraddetta, a suo avviso,
nell'audizione per non avere menzionato di avere firmato dei
documenti al posto di polizia, dopo il fermo della signora B._______, in
quanto le era stato comunicato di descrivere in modo sommario i suoi
motivi d'asilo, giacché avrebbe potuto fornire tutti i dettagli nella
seconda audizione. Per di più, la ricorrente ha asserito che, dopo
esser stata visitata da un medico, quest'ultimo le avrebbe prescritto
delle cure per le conseguenze fisiche delle violenze che avrebbe
subito. Infine, l'insorgente ha allegato di volere inoltrare al più presto
una copia dell'articolo di giornale in cui sarebbe pubblicata la sua
intervista, con il suo nome e cognome nonché la sua storia, per poter
ulteriormente provare il suo racconto.
6.
6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
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6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene
alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Per di più, giova rilevare che la
ricorrente ha effettivamente negato d'esser stata picchiata durante la
sua prigionia, in occasione della seconda audizione (cfr. audizione del
15 aprile 2008 pag. 10). Peraltro, non soccorre l'insorgente neanche
l'allegazione, secondo la quale nella prima audizione non avrebbe
menzionato di aver firmato dei documenti al posto di polizia dopo il
fermo della signora B._______, giacché le era stato detto di descrivere
in modo sommario i suoi motivi d'asilo. Infatti, nella stessa audizione,
la ricorrente ha descritto in modo dettagliato la sua storia e a nessun
punto sembra esser stata richiamata al proposito (cfr. audizione
dell'11 marzo 2008 pag. 4 e segg.). Quindi non v'è ragione per cui la
stessa non avrebbe potuto menzionare anche questo fatto. Inoltre,
questo Tribunale rileva che secondo gli atti processuali l'insorgente ha
ottenuto dei farmaci contro la cistite, in data 14 marzo 2008, mentre, il
21 marzo 2008, è stata trasportata in ospedale per accertamenti e
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rilasciata lo stesso giorno con prognosi di cistite sintomatica e
sospetta vaginite. Pertanto, il TAF non considera comprovato il fatto
che la malattia della ricorrente sia dovuta ai presunti stupri subiti, visto
che i documenti presenti nell'incartamento non si esprimono in tal
senso. Infine, va rilevato che l'insorgente non ha ancora presentato in
sede di ricorso la copia dell'articolo di giornale, evocata nel gravame.
Per sovrabbondanza, anche la rappresentante del Soccorso operaio
svizzero (SOS) ha sostenuto che non sono credibili i motivi d'asilo fatti
valere dalla ricorrente. Quando precede non può che convalidare, agli
occhi di questo Tribunale, la fondatezza della conclusione dell'UFM
circa l'inverosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono
indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
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GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
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spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.-, versato dall'insorgente il
21 maggio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.-, versato il 21 maggio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif.
N )
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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