Corte IV
D-2920/2007
{T 0/2}
Sentenza del 19 giugno 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Claudia Cotting-Schalch e Robert Galliker
Cancelliere Marco Poretti
A._______, _______,Mongolia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 24 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 2 aprile 2007, l'interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione dell'11 e 17 aprile 2007), d'essere
espatriata per sottrarsi alle violenze perpetrate nei suoi confronti, a partire dal
2005, dal convivente e da suoi amici.
B. Il 24 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità
inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera e
l’esecuzione dell’allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C. Il 25 aprile 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata
nel merito della domanda d’asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in
Svizzera. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al
giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a
torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La cognizione di questo Tribunale
è per contro completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione
dell'allontanamento.
3. V'è pertanto motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
4. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il
richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come
sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
4.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
4.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi
3s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv.
2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale
ha inserito la Mongolia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha
ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare,
quest'ultima non ha saputo fornire una versione univoca né sulle date del secondo
tentativo d'omicidio rispettivamente dell'ultimo stupro nei suoi confronti, né sul
periodo in cui sarebbe stato picchiato per la prima volta B._______. Le spiegazioni
fornite in merito a tali incongruenze non sono altresì convincenti, ritenute anche
delle inversioni nella sequenza degli accadimenti allegati.
6. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'aver fornito delle spiegazioni in merito alle
divergenze rilevate dal'UFM, senza che detto Ufficio abbia motivato perché non le
ritenesse accettabili. Peraltro, anche la rappresentante dell'istituzione di soccorso
presente all'audizione del 17 aprile 2007 ha segnalato nel apposito attestato che a
suo giudizio vi sono degli indizi di persecuzione. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
7. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente
inserito la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di
massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorrente non è però
manifestamente riuscita, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, il TAF osserva che le
dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata,
cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37
LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, non è seriamente credibile che – nella misura in
cui realmente vittima di tentativi d'omicidio, stupri da parte di più persone, minacce
e percosse a partire dal 2005 – l'insorgente abbia atteso il mese di gennaio del
2007 per trasferirsi presso C._______ ad D._______ ed abbia rinunciato a
chiedere in patria la protezione alle autorità statali, o ad organizzazioni aventi per
scopo la tutela delle donne vittime d'abusi da parte del coniuge, per poi chiederla
ad un Paese terzo. In siffatte circostanze, non soccorre la ricorrente la generica ed
immotivata osservazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente
all'audizione sui motivi d'asilo secondo cui va esaminata nel merito "la
persecuzione privata esposta oggi in maniera fondata".
7.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Mongolia - che non è caratterizzata
da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un elemento che
giustifichi di per sé un esame di merito della domanda d'asilo di cui trattasi.
7.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio
indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
4del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art.
14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di
ritenere che l'insorgente sia esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a
pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano.
8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è giovane ed ha
una certa esperienza professionale. Peraltro, in sede di ricorso essa neppure ha
preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla
questione GICRA 2003 n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Mongolia.
10.2 Infine, considerato che la ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo
d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento
deve pure considerarsi possibile.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12.
12.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta.
12.3 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
5Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
5. Comunicazione:
- alla ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al E._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
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