Corte IV
D-2923/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 maggio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2923/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 2 aprile 2009,
i verbali d'audizione dell'interessato del 23 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 4 maggio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla
ricorrente),
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 6 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 14 maggio 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di
probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria parziale, invitando quindi il ricorrente
a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali
di CHF 600.- entro il 25 maggio 2009, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
25 maggio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell' art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere di etnia (...) e di aver avuto, fin dalla nascita, dimora a
B._______ (Serbia),
che il richiedente ha affermato di essere espatriato insieme al (...) nel
(...): che tale decisione sarebbe scaturita dalla necessità di sfuggire
alle minacce proferitegli da tre presunti membri della (...); che
quest'ultimi, infatti, dopo avere acquistato una vettura dal ricorrente, si
sarebbero presentati a casa sua, avrebbero maltrattato lui e la sua
famiglia e preteso la riconsegna della somma da loro pagata per la
vettura e la consegna di ulteriore denaro contante; che gli stessi,
durante una seconda incursione presso il domicilio del ricorrente,
avrebbero dato fuoco alle sue (...), minacciandolo di morte in caso di
mancato versamento di ulteriori cinquemila euro ed ammonendolo nel
contempo di non denunciare i fatti alla polizia; che, dopodiché,
l'interessato avrebbe deciso di lasciare il Paese per sottrarsi alle
minacce di cui parola;
che egli avrebbe lasciato B._______ munito di carta d'identità e
raggiunto la Svizzera transitando per C._______; che, prima di
inoltrare la sua domanda d'asilo al Centro di registrazione e procedura
di D._______, egli avrebbe soggiornato per due o tre giorni presso il
(...) a E._______,
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che, nella decisione del 4 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal
ricorrente sono inverosimili siccome generiche e contraddittorie, di
modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
Patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente afferma che la Serbia non sarebbe da
considerarsi un Paese sicuro per quel che concerne la minoranza (...),
alla luce del fatto che nonostante i riconoscimenti formali dei diritti
delle minoranze, i (...) sarebbero tuttora oggetto di discriminazioni da
parte dello Stato e di terzi; che egli dichiara inoltre che i (...) non
otterrebbero nessuna protezione concreta in caso di bisogno, bensì
verrebbero addirittura trattati male dalla polizia; che il ricorrente
difende le sue allegazioni rese in fase di audizione definendole
dettagliate, prive di grosse contraddizioni e conformi alla realtà,
ragione per cui dovrebbero essere considerate verosimili,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che lo stesso ha altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso
della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
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che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° aprile 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente si è contraddetto
e corretto più volte circa la sequenza temporale delle incursioni presso
il suo domicilio da parte di tre membri della (...) (vale a dire gli episodi
principe della sua vicenda): egli, infatti, ha collocato la prima visita di
quest'ultimi dapprima un giorno dopo la vendita, sempre a quest'ultimi,
di un'automobile (cfr. verbale audizione sui motivi [in seguito:
audizione II] del 23 aprile 2009 pag. 3/D6), per poi farla risalire, invece,
a tre giorni dopo tale vendita (cfr. ibidem pag. 37/D6); che lo stesso
dicasi per la collocazione temporale della seconda incursione, subita,
secondo una prima versione, il giorno dopo la prima incursione (cfr.
ibidem pag. 3/D6), rispettivamente, secondo un'altra versione, ben una
settimana dopo la prima incursione (cfr. ibidem pag. 6/D37); che egli
non è stato in grado di indicare quanto tempo sarebbe intercorso tra la
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vendita della vettura e la seconda incursione (cfr. ibidem pag. 8/D71);
che questo fatto stupisce alla luce del fatto che egli, per indicare il
momento della prima visita, si era dapprima basato proprio sul giorno
della vendita della vettura ed aveva fornito (seppure in modo
contraddittorio) indicazioni concrete tra la prima e la seconda
incursione subita; che, inoltre, mal si comprende come mai egli non sia
stato in grado, neppure in termini vaghi, di indicare quando sarebbe
espatriato in relazione all'ultima visita da parte dei membri della (...),
essendo il suo espatrio la conseguenza diretta delle minacce subite e
non avendo fatto altro, dopo l'ultima visita, che prepararsi per la
partenza (cfr. ibidem pag. 9/D87-89); che, in considerazione di quanto
esposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dal ricorrente a
sostegno della sua domanda è manifestamente inverosimile,
che, d'altronde, le asserite minacce di morte subite non sembrano
avere alcun legame con l'etnia (...) del ricorrente, contrariamente a
quanto quest'ultimo pretenderebbe far valere indirettamente nel
memoriale di ricorso per giustificare la mancata denuncia dei presunti
fatti alle autorità serbe, da cui – a suo dire – non potrebbe ottenere
protezione a causa della sua appartenenza ad una minoranza
notoriamente discriminata in Serbia (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti,
egli non ha mai giustificato la sua passività dopo i presunti eventi con
la sua etnia (...), bensì ha fornito tutt'altro tipo di spiegazione (cfr.
verbale audizione II del 23 aprile 2009 pag. 7/D60-62, 64 e 68); che,
d'altronde, il richiedente ha dichiarato di non avere mai avuto nessun
problema con le autorità (cfr. ibidem pag. 11/D105), nonché di coltivare
(...) di sua proprietà e di avere fatto il (...) sino alla sua partenza (cfr.
verbale audizione sui fatti del 23 aprile 2009 [in seguito: audizione I]
pag. 3),
che, pertanto, non v'è altresì motivo di considerare che il ricorrente,
nonostante la sua etnia (...), non possa beneficiare di un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suo
confronti da parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
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della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che
l'insorgente si è limitato, con una generica affermazione di parte, a far
valere in sede di ricorso l'esistenza di discriminazioni e violazioni dei
diritti fondamentali nei confronti di persone di etnia (...), senza alcuna
precisazione, rispettivamente senza alcun riferimento concreto alla
sua vicenda personale e senza alcun mezzo di prova a sostegno di
quanto addotto (cfr. ricorso pag. 2),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Serbia non vige attualmente una situazione
di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, pertanto, nel caso di specie non risultano manifestamente esservi
indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che, infatti, il ricorrente è (...) e, seppur disponga di una (...)
minima, egli ha sempre vissuto in Serbia presso lo stesso domicilio
ufficiale ed ha potuto mantenersi fino all'espatrio grazie alla
coltivazione delle (...) di cui è proprietario insieme al (...) ed al lavoro di
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(...) (cfr. verbale audizione I pag. 3); che egli dispone inoltre di una rete
familiare in Patria, ritenuto che come minimo i (...) ed una (...) vivono
ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4); che, lasciando la Serbia nel (...),
egli è rimasto lontano dal suo Paese per un lasso di tempo
relativamente corto; che egli dispone altresì di una carta d'identità
tuttora valida (cfr. ibidem pag. 5); che egli non ha, altresì, preteso di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, disponendo già di una carta
d'identità, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv.
1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato
dall'insorgente in data 25 maggio 2009,
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data
25 maggio 2009.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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