Corte IV
D-2924/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
paese sconosciuto ,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2924/2009
Visto:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato il
19 settembre 2003,
la decisione del 2 ottobre 2003 dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFM)
che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
la sentenza del 5 gennaio 2004 dell'allora Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA, attuale TAF) che ha respinto il ricorso
inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato il 1° aprile 2009,
i verbali d'audizione del 9 e del 21 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 5 maggio, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 6 maggio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
Considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito dei ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art.
52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino liberiano, nato a
B._______ (Liberia) e di essersi trasferito con la sua famiglia all'età di
(...) rispettivamente (...) anni a C._______, nei pressi di D._______
(Costa d'Avorio) fino al 2002, quando sarebbe espatriato in Germania
(cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pagg. 1-2),
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel 2003,
rispettivamente nel 2004, dopo la conclusione infruttuosa della sua
prima procedura d'asilo in Svizzera, e di essere ritornato in Liberia;
che sarebbe dapprima andato a E._______ (Italia), dove una ragazza
gli avrebbe procurato un passaporto, con il quale avrebbe raggiunto
D._______ in aereo; che ad D._______ avrebbe tentato di rintracciare
la sua famiglia e la gente gli avrebbe detto che delle persone
sarebbero venute dalla Liberia a cercare lui e suo padre; che
l'interessato si sarebbe allora recato in Liberia, e anche lì gli sarebbe
stato detto di essere ricercato, assieme a suo padre, per i problemi
che quest'ultimo aveva avuto,
che, dopo appena tre giorni, l'interessato sarebbe nuovamente
espatriato dalla Liberia; che da B._______ avrebbe preso un pullman
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fino ad D._______ e da li avrebbe raggiunto nel 2004 - passando per il
Camerun - F._______ (Guinea), dove non avrebbe potuto rimanere
non essendoci lavoro; che egli si sarebbe allora trasferito a G._______
(Guinea) fino a febbraio 2009,
che circa verso la fine del mese di marzo 2009, l'interessato sarebbe
partito da F._______ in aereo fino a H._______ (Camerun) e con un
altro aereo fino in Francia o in Svizzera munito del passaporto che gli
era stato procurato in Italia; che egli avrebbe proseguito il viaggio per
cinque ore circa in auto fino ad arrivare a I._______ il 31 marzo 2009,
senza subire controlli o attraversare un confine,
che, nella decisione del 5 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i
fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria, dall'altro, ha rilevato che in occasione della
suddetta procedura era stata giudicata inverosimile la cittadinanza
liberiana allegata dal richiedente,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile,
che nel gravame, l'insorgente fa valere che - a distanza di tanti anni
dalla prima procedura d'asilo che risale al 2003 ed a seguito della
quale sarebbe tornato in Liberia - sarebbero intervenuti fatti propri a
motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria, per i quali l'autorità inferiore avrebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, infatti,
rientrato in Liberia, avrebbe scoperto di essere ricercato, unitamente a
suo padre, ragion per cui la sua vita in questo Paese sarebbe in
pericolo ed avrebbe deciso di espatriare nuovamente; che, inoltre, il
ricorrente ha allegato che la situazione in Liberia sarebbe ancora
fortemente destabilizzata,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
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dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 2 ottobre 2003, a
seguito della sentenza del 5 gennaio 2004 della CRA con la quale è
stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innazitutto - come rettamente ritenuto dall'UFM - è assolutamente
inverosimile che il ricorrente sia effettivamente rientrato - passando
per la Costa d'Avorio - in Liberia, la quale egli sosterebbe essere il suo
Paese d'origine; che infatti basti rilevare a titolo d'esempio che
l'insorgente ha dichiarato di aver viaggiato da J._______ (Italia) a
D._______ in aereo munito del passaporto che gli sarebbe stato
procurato a E._______ da una ragazza, senza tuttavia saper precisare
né in quali circostanze sarebbe stato possibile procurare tale
documento, né le generalità che sarebbero state contenute al suo
interno, né le caratteristiche dello stesso (cfr. verbale d'audizione del 9
aprile 2009 pag. 6); che, d'altronde, se egli fosse ritornato realmente
nel suo Paese d'origine con siffatto documento e verosimilmente da
solo, visto che non ha menzionato la presenza di alcuna persona
durante il suo viaggio (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pag.
8), mal si comprende il motivo per cui avrebbe dovuto procurarsi un
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altro documento da un amico o rispettivamente da un passatore,
nonché farsi accompagnare da quest'ultimo, rilevando che egli non
avrebbe nemmeno toccato quel documento (cfr. verbale d'audizione
del 9 aprile 2009 pag. 4); che, orbene, è impossibile che l'autore del
gravame abbia potuto oltrepassare i severi controlli che vengono
effettuati singolarmente sulle persone sia in partenza che in arrivo
dagli aeroporti internazionali da cui sarebbe transitato; che, dunque,
l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che è
pertanto inverosimile che egli sia rientrato effettivamente nel suo
Paese d'origine; che, in tali condizioni, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto non adempite le condizioni per un'audizione conformemente
all'art. 36 cpv. 1 lett. b LAsi,
che, ad ogni modo, anche volendo ammettere che il ricorrente sia
ritornato nel suo Paese d'origine tra la prima e la presente procedura,
v'è luogo di sottolineare che i motivi d'asilo addotti in questa sede -
oltre che ad essere correlati alla prima procedura, ovvero ai problemi
legati al padre dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del
9 aprile 2009 pagg. 5-7 a confronto con verbale d'audizione del
23 settembre 2003 pag. 4 e del 26 settembre 2003 pag. 5 e 7) - sono
manifestamente inconsistenti; che, infatti, il ricorrente ha dichiarato
che lui e suo padre sarebbero ricercati (cfr. verbale d'audizione del 9
aprile 2009 pagg. 5-6 e del 21 aprile 2009 pag. 1), allorquando - per
contro - egli nel 2003 aveva affermato che suo padre era stato già
ucciso (cfr. verbale d'audizione del 26 settembre 2003 pag. 7); che
d'altronde non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui sarebbe
ricercato nel suo Paese d'origine (cfr. ibidem), dal momento che tale
circostanza gli sarebbe stata soltanto riferita, da una ragazza
rispettivamente dalla gente (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009
pagg. 6-7); che, peraltro, egli non ha mai avuto problemi
personalmente con le autorità del suo Paese o con terze persone e
che non ha mai svolto attività politiche (cfr. ibidem pag. 7),
che, in occasione dell'audizione del 21 aprile 2009, in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'insorgente ha reso
ulteriori dichiarazioni contraddittorie quanto ai motivi d'asilo fatti valere
nella presente procedura; che, infatti, da un lato, egli si riferisce al fatto
di essere ricercato insieme a suo padre e, dall'altro, adduce di aver
lasciato la Liberia [...] "per quello che è successo a F._______ in
febbraio" [...] (pag. 1), senza tuttavia precisare in alcun modo a cosa si
riferisse; che va rilevato che l'insorgente aveva già accennato al fatto
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di non poter restare a F._______ perché non c'era lavoro (cfr. verbale
d'audizione del 9 aprile 2009 pag. 8),
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e,
in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a
giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno
determinante per la concessione della protezione provvisoria,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8
cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262);
che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA,
che, in occasione della prima procedura, è già stato stabilito che il
Paese di socializzazione del ricorrente non è la Liberia, come emerso
dall'esame LINGUA effettuato (cfr. agli atti V 4/12),
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che, peraltro, dal confronto dei dati dattiloscopici, risulta che
l'insorgente si è presentato sotto un'altra identità in un altro Paese
europeo, fornendo quale suo Paese di provenienza il Sudan (cfr. agli
atti V 15/4),
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA
1996 n. 18),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
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documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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