Corte IV
D-2925/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Martin Zoller, giudice;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...), ed i loro figli
C._______, nato il (...) e
D._______, nato il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 30 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2925/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno inoltrato in Svizzera in
data 23 febbraio 2009 per sé e, in veste di rappresentanti, per i loro
due figli nati nel (...), rispettivamente (...),
i verbali d'audizione degli interessati del 4 marzo 2009 (con
complemento del 17 marzo 2009 per la ricorrente) e dell'8 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 30 aprile 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla
ricorrente),
il ricorso inoltrato dagli interessati il 6 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso dell'esenzione
dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 13 maggio 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di
probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando quindi i
ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali di CHF 600.- entro il 2 giugno 2009, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
29 maggio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
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17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell' art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, gli interessati hanno dichiarato
di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima dell'espatrio,
dimora ad E._______ (Mongolia),
che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati il (...) per paura
di essere uccisi, dopo che il ricorrente sarebbe stato coinvolto
indirettamente in una disputa tra due esponenti di due partiti avversi
(X. ed Y.); che, concretamente, il ricorrente avrebbe casualmente
aiutato X., dopo che quest'ultimo sarebbe stato aggredito da Y.; che il
ricorrente avrebbe in seguito rifiutato la richiesta di X. di uccidere, per
conto di quest'ultimo, Y.; che dopo la morte di Y., il ricorrente avrebbe
subito aggressioni, ferimenti e minacce di morte, sia da parte di X. che
di uomini di Y.; che, dopo il tentato sequestro del loro figlio nel (...) e
senza aspettare l'esito delle loro denunce alla polizia per i fatti subiti, i
ricorrenti avrebbero lasciato E._______, spostandosi a F._______;
che, dopo aver ricevuto una telefonata di minaccia da parte di X., i
ricorrenti avrebbero quindi deciso di recarsi a G._______; che anche
qui i ricorrenti non si sarebbero sentiti al sicuro (in particolare dopo
una sparatoria che avrebbe, a loro parere, avuto loro stessi come
bersaglio), ragione per cui avrebbero poi trascorso poco più di (...) in
montagna presso G._______ e (...) mesi ad E._______ nella casa di
un conoscente, prima di espatriare,
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che, nella decisione del 30 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dai richiedenti sono inverosimili siccome illogiche, non
sufficientemente corroborate da elementi concreti e generiche, di
modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti sostengono di avere raccontato il vero e
di avere fornito dichiarazioni concrete e ricche di dettagli, ragione per
cui l'UFM avrebbe considerato il loro racconto come illogico basandosi
su una mera speculazione; che, inoltre, essi ritengono – per i rischi a
cui sarebbero esposti in Patria – che un loro rinvio sarebbe inesigibile,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso
della dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
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all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che basti rilevare come il racconto dei ricorrenti, seppur privo di grandi
contraddizioni, si distingue per la povertà di dettagli su punti centrali e
per la sua illogicità; che, a titolo d'esempio, non risulta pertinente che il
ricorrente da un parte abbia denunciato i fatti subiti, cercando quindi
esplicitamente aiuto presso le autorità, ma dall'altra abbia sottaciuto
alla polizia i nominativi di coloro che egli sospettava esserne gli autori
(cfr. verbale audizione del ricorrente del 4 marzo 2009 [di seguito
"verbale del ricorrente I" pag. 9) e si sarebbe poi però lamentato
dell'assenza di esiti concreti delle indagini (cfr. verbale audizione del
ricorrente dell'8 aprile 2009 [di seguito "verbale del ricorrente II"] pag.
10/84); che il pericolo di essere uccisi fatto valere dai ricorrenti non
risulta essere credibile alla luce del fatto che quest'ultimi, prima di
espatriare, avrebbero vissuto addirittura (...) (seppure in casa di un
conoscente) ad E._______, vale a dire la località dove si troverebbero
le persone che essi sospetterebbero essere gli autori dei pestaggi e
delle minacce subite; che illogica risulta pure la decisione dei ricorrenti
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di espatriare, tenuto conto del fatto che essi, prima di intraprendere il
viaggio, non si siano più informati sul corso delle indagini di polizia
messe in atto da loro medesimi tramite denuncia (cfr. ibidem pag.
10/D89), né abbiano mai avuto la certezza su chi fosse il mandante
delle aggressioni subite rispettivamente a chi fosse realmente rivolta la
sparatoria del luglio 2008 (cfr. verbale del ricorrente II pag. 8/D65-66)
e quindi abbiano basato il loro timore sempre su mere supposizioni,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che i ricorrenti non
possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale
futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti, tantopiù che essi
hanno dichiarato di non avere mai avuto qualsivoglia problema con le
autorità del loro Paese (cfr. verbale del ricorrente I pag. 9 e verbale
audizione della ricorrente del 4/17 marzo 2009 [di seguito "verbale
della ricorrente I] pag. 8),
che, ad ogni modo, i motivi resi dai ricorrenti a sostegno della loro
domanda non costituiscono, di per sé, un motivo d'asilo rilevante ai
sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli
insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i
ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
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che, pertanto, nel caso di specie non risultano manifestamente esservi
indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che i ricorrenti adulti, infatti, sono entrambi (...), dispongono
di (...) come pure di esperienza professionale (cfr. verbale del
ricorrente I pag. 3 e verbale della ricorrente I pag. 3) ed erano in
grado, fino all'espatrio, di mantenersi da soli grazie alla (...) (cfr.
ibidem); che i loro due figli hanno attualmente (...) rispettivamente (...)
d'età e non si trovano pertanto in età scolastica; che i ricorrenti
possono inoltre beneficiare, in Patria, di una rete sociale e familiare,
potendo fare riferimento al (...) e diversi (...) (cfr. verbale del ricorrente
I pag. 4); che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato
dagli insorgenti in data 29 maggio 2009,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data
29 maggio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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