B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2925/2017
Sen t en z a d e l 1 3 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione del giudice David R. Wenger
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 24 aprile 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 5 novem-
bre 2015,
i verbali d’audizione del 24 novembre 2015 e del 3 aprile 2017,
i mezzi di prova prodotti dal ricorrente in occasione dell’audizione del
3 aprile 2017 (cfr. atto A24) e, segnatamente, il supporto di memoria (Mi-
croSD) che secondo le dichiarazioni dell’interessato dovrebbe contenere
alcune foto dell’uccisione della madre e del fratello e un’immagine che ri-
trarrebbe l’autore di tali atti,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione, (di seguito: SEM)
del 24 aprile 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto A31) con la quale
tale autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato e ne ha pro-
nunciato l’allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoria-
mente causa inesigibilità dell’esecuzione dello stesso,
il ricorso del 23 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 24 maggio 2017) per mezzo del quale l’interessato è insorto innanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo
l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di
rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione
degli atti alla SEM per una nuova decisione; contestualmente la conces-
sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di spese e in-
dennità ripetibili,
la decisione incidentale del 2 giugno 2017 per mezzo della il Tribunale am-
ministrativo federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invi-
tando il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali,
la comunicazione della SEM dell’11 luglio 2017 e riguardante il supporto di
memoria prodotto dal ricorrente,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo dell’UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
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LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente
posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento con decisione del 24 aprile 2017 e non avendo
lo stesso censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e,
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che in altri termini il Tribunale può quindi ammettere un ricorso anche per
dei motivi diversi da quelli di cui l’impugnativa si avvale (cfr. DTAF 2007/41
consid. 2),
che l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla
garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un
presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia
per le parti che per l’autorità di ricorso; che per adempire a tali esigenze, si
necessita che l’autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie ri-
flessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; che in altri termini,
l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa
ha fondato la propria decisione di modo che l’interessato possa rendersi
conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di
causa; che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la
cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impu-
gnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129
I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5),
che nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l’auto-
rità competente deve procedere d’ufficio all'accertamento esatto e com-
pleto dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12
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PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che in concreto, l’autorità deve occuparsi
del corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rile-
vante, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso,
accertare le circostanze giuridiche rilevanti ed amministrare in tal senso le
prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che anche la violazione del
principio inquisitorio comporta in genere la cassazione della decisione (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungssrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pag. 403
seg.),
che giusta l’art. 12 PA, per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessa-
rio, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze
di terzi, di sopralluoghi e di perizie; che nella definizione di documenti ai
sensi di suddetto disposto, che va intesa in senso inclusivo, rientrano an-
che le fotografie, i piani e le rappresentazioni grafiche e ciò a prescindere
dal fatto che le stesse siano presentate in forma scritta o salvate su sup-
porti di memoria (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Wald-
mann/Weissenberger [ed.], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., 2016, ad art. 12 PA n. 88),
che nel caso in esame, la SEM, apprezzando i mezzi di prova prodotti
dall’interessato in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo, ha concluso
alla loro irrilevanza; che in particolare, quanto alle fotografie contenute
nella MicroSD, nella decisione impugnata si può leggere che le stesse ri-
traggono “l’assassinio della madre e del fratello [del ricorrente] nonché la
foto stessa dell’assassino” e che “si limitano a dimostrare la morte di due
persone per mano di una terza persona, presumibilmente comprovata dalla
testimonianza di qualche individuo, senza che ci sia un legame diretto con
[il ricorrente]”,
che tuttavia, il Tribunale, chiamato a vagliare tale valutazione operata
dall’autorità di prime cure alla luce delle censure ricorsuali, ha constatato
che la visualizzazione delle fotografie contenute nel summenzionato sup-
porto di memoria risultava impossibile per motivi tecnici; che il Tribunale ha
quindi interpellato l’autorità di prima istanza al riguardo; che la SEM ha
susseguentemente comunicato di non aver nemmeno tentato di visualiz-
zare i dati contenuti nella MicroSD, ma di essersi limitata a circostanziarne
il contenuto sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente al momento
dell’audizione,
che alla luce di siffatto agire, la motivazione contenuta nella decisione im-
pugnata risulta fuorviante; che un tale procedere non corrisponde inoltre
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ad una corretta amministrazione delle prove in ambito di principio inquisi-
torio,
che la SEM, qualora non avesse ritenuto opportuno assumere i suddetti
mezzi di prova, avrebbe dovuto significarlo al ricorrente, di modo che
quest’ultimo potesse, se del caso, contestare tale scelta nelle sedi prepo-
ste; che ad ogni buon conto, l’assunzione di tali prove, ammissibili ai sensi
della PA, è prescritta dagli stessi disposti legali; che se la stessa si fosse
rilevata impossibile, l’autorità avrebbe semmai dovuto fare menzione di tale
circostanza nella decisione impugnata; che a prescindere da ciò, l’autorità
di prima istanza non risultava legittimata a dare ad intendere di aver visio-
nato suddette rappresentazioni allorché ciò non è stato il caso,
che pertanto, l’autorità di prime cure, con la propria decisione ha violato
l’obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito ed il principio
inquisitorio,
che si giustifica dunque l’annullamento della decisione impugnata e la ri-
trasmissione degli atti all’autorità di prima istanza per l’emanazione di una
nuova decisione,
che non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali,
che i ricorsi manifestamente fondati, sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti,
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA); che l’anticipo spese versato il 19 giugno 2017 è conse-
guentemente restituito al ricorrente, che al ricorrente, non patrocinato in
questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art.
64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 aprile 2017 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
ripetibili.
3.
L’anticipo spese di CHF 750.–, versato il 19 giugno 2017, è restituito al
ricorrente.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: