Corte IV
D-2927/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato l'(...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2927/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 17 agosto 2008 in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 25 settembre 2008 e
31 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 29 aprile 2009, notificata all'interessato in
data 4 maggio 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
6 maggio 2009 contro la precitata decisione dell'UFM,
la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle
spese processuali,
la decisione incidentale del 13 maggio 2009, con la quale il TAF ha
considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha
respinto la summenzionata domanda di esenzione dal pagamento
dell'anticipo, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il
25 maggio 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in
caso di mancato versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
14 maggio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art.
52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino mongolo di etnia (...) e di essere vissuto, prima
dell'espatrio, ad B._______ (Mongolia),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine in data
(...) per sottrarsi ad una condanna infondata per omicidio e quindi ad
una pena carceraria di quindici-vent'anni rispettivamente alla pena di
morte,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato senza documenti in
direzione della C._______, dove avrebbe trascorso in totale poco più
di cinque mesi, prima di lasciare D._______ su di un camion e
raggiungere, dopo quattro giorni di viaggio, E._______; che da qui egli
si sarebbe spostato in treno fino a F._______,
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che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato senza
documenti e di non avere mai subito controlli; che egli non è stato in
grado di indicare da quali paesi sarebbe transitato per raggiungere la
Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino da oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 29 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'
art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli
sottolinea di non avere potuto consegnare alcun documento, non per
mancanza di volontà, bensì perchè non avrebbe mai posseduto un
passaporto di viaggio, e che il suo passaporto interno come la sua
carta d'identità sarebbero rimasti in Mongolia, forse al suo domicilio,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento; che egli rinvia ai motivi del suo espatrio addotti in
fase di audizione e definisce le sue dichiarazioni come precise e
dettagliate; che, infine, egli sostiene – allegando al gravame diversi
documenti – di soffrire di (...) ed (...), ragione per cui dovrebbe recarsi
quasi giornalmente da un medico, e di volere inviare a codesto
Tribunale un certificato medico non appena ne sarebbe stato in
possesso,
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che per quel che riguarda il possesso di un passaporto, egli ha
sostenuto in sede di prima audizione di non avere mai avuto né
richiesto un passaporto (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008
pag. 3), mentre che, in seguito, egli ha sostenuto di avere avuto un
passaporto da viaggio (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag.
3/D7), per nuovamente smentirsi qualche minuto dopo negando tale
fatto ed asserendo di avere sempre unicamente posseduto un
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passaporto interno (cfr. ibidem pag. 3/D8); che anche in merito al
possesso di una carta d'identità l'interessato si è più volte
contraddetto, adducendo dapprima che un tale documento gli sarebbe
stato confiscato dalla polizia mongola al momento dell'arresto (cfr.
verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 3), ed allegando poi che
il documento di cui parola sarebbe invece presso il suo domicilio (cfr.
verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 3/D11), dichiarazione,
quest'ultima, pure in contrasto con le allegazioni secondo cui la polizia
non gli avrebbe mai restituito il documento (cfr. verbale audizione del
25 settembre 2008 pag. 4) rispettivamente secondo cui egli stesso non
avrebbe più rivisto il documento dal momento del sequestro (cfr.
verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 3/D16); che l'insorgente ha
dichiarato di avere viaggiato dalla Mongolia alla Svizzera passando
per la B._______ senza documenti e senza subire controlli (cfr.
verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 6); che egli non è stato
in grado di indicare da quali Paesi sarebbe transitato per giungere in
Svizzera (cfr. ibidem),
che le palesi contraddizioni in merito al possesso, in Patria, di
passaporto e carta d'identità portano lo scrivente Tribunale a dubitare
della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in merito,
che, per di più, varcare il confine di Schengen senza subire controlli,
come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, costituisce al momento
attuale un'impresa pressoché impossibile, ragione per cui vi è da
ritenere che il ricorrente non possa avere viaggiato nelle circostanze
descritte,
che in sede d'audizione l'insorgente ha dichiarato di non avere potuto
presentare documenti perchè non li avrebbe con sé (cfr. verbale
audizione del 25 settembre 2008 pag.4), rispettivamente perchè gli
sarebbe impossibile, essendo fuggito dal suo Paese, di farseli
pervenire (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 3/D5),
tantopiù che egli non avrebbe, in Patria, nessuna persona a cui potersi
rivolgere (cfr. ibidem pag. 4/D20-23); che, stando alle sue stesse
dichiarazioni, il ricorrente – per la vicenda dell'arresto – avrebbe fatto
capo ad un avvocato (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008
pag.4 e verbale d'audizione del 31 marzo 2009 pag. 13/D130), ragione
per cui non si capisce come mai egli non lo possa contattare anche
per la causa di specie,
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che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui i suoi documenti sarebbero – dubitandone egli
stesso – presso il suo domicilio (cfr. ricorso pag. 2),
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso
nonché l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa
il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che
l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della
causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere stato
incarcerato dopo aver colpito il suo superiore con un'arma da fuoco ed
averlo così involontariamente ucciso durante una lite sfociata
nell'ambito di un tentativo di quest'ultimo di comprare il silenzio del
ricorrente circa il sequestro di una grande quantità di superalcolici
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messo in atto da conoscenti del superiore deceduto; che egli avrebbe
lasciato la Mongolia durante un congedo carcerario grazie ad un
conoscente della moglie,
che il ricorrente ha altresì affermato di temere di essere condannato
ad ingiusto titolo alla pena di morte, rispettivamente ad una pena
carceraria di quindici-vent'anni per omicidio (cfr. ad esempio verbale
audizione del 31 marzo 2009 pag. 13/D135),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, oltre ai punti già rilevati dall'UFM, il ricorrente ha reso
dichiarazioni contrastanti anche riguardo alla sua attività presso il
corpo militare (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 2:
"Dal 1990 fino al 9 gennaio 2007", verbale audizione del
31 marzo 2009 pag. 4/D27: "Von 1982 bis 2007 [...]") ed alla data del
fermo del camion, rispettivamente del suo arresto (cfr. verbale
audizione del 25 settembre 2008 pag. 4: "Il 9 gennaio 2007" e pag. 5:
"[...] Rettifico, [...] il 10 gennaio 2007", verbale audizione del
31 marzo 2009 pag. 6/D49: "[...] am 10. Januar 2007 [...]"); che egli,
durante la prima audizione, ha sostenuto che il suo processo sarebbe
stato celebrato nell'(...) tramite due udienze davanti al tribunale della
provincia di G._______ (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008
pag. 5), mentre che in fase di seconda audizione egli ha poi sostenuto
di non essere mai dovuto apparire davanti ad un tribunale (cfr. verbale
audizione del 31 marzo 2009 pag. 11/D102); che il ricorrente ha
sostenuto, nella seconda audizione, di avere lasciato la C._______ e
raggiunto la Svizzera unicamente perchè a detta di E. – che l'avrebbe
raggiunto a H._______ – la polizia l'avrebbe potuto ricercare anche lì
(ibidem pag. 7/D49), mentre che tale aspetto centrale della vicenda del
ricorrente (centrale perchè da esso sarebbe dipesa la decisione di
partire in direzione della Svizzera) non è stato per nulla accennato dal
ricorrente durante il racconto libero sui motivi in prima audizione (cfr.
verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 5-6); che il fatto che B. –
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la persona con cui, oltre al suo superiore, avrebbe fatto a botte (cfr.
verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 6/D49) – abbia garantito per
lui per il congedo dal carcere (cfr. ibidem pag. 12/D114-116) è
inattendibile, come lo è pure il fatto che il ricorrente abbia optato per la
soluzione estrema dell'espatrio unicamente sulla base dei già
menzionati ammonimenti da parte di E., senza intraprendere alcunché
per accertarne la fondatezza rispettivamente senza informarsi (ad
esempio tramite il suo avvocato) sullo stato della procedura di ricorso
messa in atto da lui medesimo e tuttora pendente (cfr. ibidem pag. 11/
D96-97); che, alla luce di quanto appena esposto, vi è ragione di
concludere all'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente a
sostegno dei suoi motivi,
che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi
nazionali, per reati commessi o presunti tali, sono delle misure statali
del tutto legittime che non possono essere qualificate quali
persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un
eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di
per sé un motivo rilevante in materia d'asilo,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo,
non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
rispettivamente non possa beneficiare di un eqo processo in relazione
ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, tanto più che dagli atti
processuali non traspare che egli abbia mai avuto alcun problema con
le autorità nel suo Paese d'origine,
che, per sovrabbondanza, nel gravame il ricorrente non si esprime in
alcun modo circa le contraddizioni sollevate dall'istanza inferiore, bensì
si limita a rimandare ai motivi addotti in fase di audizione e a definire
le sue allegazioni precise e dettagliate,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Mongolia – che non è,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli
dispone di una solida formazione scolastica come pure professionale;
che non v'è ragione di dubitare che in Patria egli disponga di una rete
sociale,
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici; che, infatti, non soccorrono il ricorrente i
problemi di salute fatti valere in sede di ricorso ([...] ed [...]): gli allegati
al gravame, infatti, riportano diversi valori senza che traspaia
chiaramente a cosa esattamente essi si riferiscano, rispettivamente in
che chiave sarebbero da leggere, ragione per cui sono da considerarsi
inadatti a comprovare alcunché; che il ricorrente, contrariamente
all'intenzione espressa nel gravame, fino ad oggi non ha versato alcun
certificato medico che comprovi la gravità dei problemi di cui parola,
rispettivamente la necessità, per il ricorrente, di recarsi giornalmente
da un medico; che, a titolo abbondanziale, il ricorrente avrebbe
accesso semplice, in Mongolia, a cure mediche appropriate ai
problemi di cui soffrirebbe,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono
computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in
data 14 maggio 2009,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data
14 maggio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] allegato: incarto
UFM)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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