Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D2929/2011
Sen t e n z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di
identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna
e in assenza di motivi scusabili, non sarebbe entrato nel merito della sua
domanda di asilo,
i verbali di audizione dell'11 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del
5 maggio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 16 maggio 2011, notificata all'interessato il
giorno stesso (cfr. ricorso pag. 1),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 23 maggio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) in data 25 maggio 2011,
la decisione incidentale del 26 maggio con la quale il Tribunale ha accolto
la domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo equivalente alle
presunte spese processuali,
le osservazioni dell'UFM del 1° giugno 2011,
la decisione incidentale del 10 giugno 2011 con la quale il Tribunale ha
trasmesso copia delle sopracitate osservazioni dell'UFM per conoscenza
ed eventuale presa di posizione entro il 27 giugno 2011, non ritirata dal
ricorrente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese
ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge, di
norma, nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione
cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza,
che, secondo l'art. 4 dell'Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull’asilo
relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi
soltanto eccezionalmente da tale norma,
che, in tal caso, l'autorità inferiore deve indicare in modo facilmente
comprensibile perché si è avvalsa di tale eccezione, in ossequio
all'obbligo di motivazione di cui all'art. 35 PA,
che l'UFM deve inoltre esaminare la necessità di adozione di misure
correttive, rispettivamente motivare l'eventuale mancata adozione delle
misure predette,
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che, nella fattispecie, l'interessato, non patrocinato da un rappresentante
legale, risiedeva nel cantone B._______ al momento della notifica della
decisione dell'autorità inferiore,
che, tuttavia, avendo l'interessato soggiornato cinque anni in C._______
dove ha peraltro anche lavorato (cfr. verbale 2, pag. 4, D31 e D32),
avendo dichiarato di possedere conoscenze di francese (cfr. verbale 1,
pag. 3), non avendo invocato alcunché in merito alla lingua della
decisione impugnata e, infine, essendosi riferito nel ricorso chiaramente a
dei punti sollevati nella decisione impugnata, non vi è motivo di credere
che l'interessato non abbia potuto prendere conoscenza del contenuto
della decisione di cui parola, come rettamente rilevato dall'UFM nelle sue
osservazioni,
che, eccezionalmente, non vi è quindi ragione di censurare la redazione
in lingua francese della decisione dell'autorità di prime cure,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a D._______ (Tunisia) e di
avere avuto ultimo domicilio in Patria a E._______ (Tunisia),
che egli ha affermato di essere espatriato l'ultima volta per ragioni
economiche (cfr. verbale 1, pag. 6), per trovare un lavoro che gli
permettesse di vivere degnamente, al fine di migliorare le sue condizioni
economiche e di costruirsi un avvenire migliore (cfr. verbale 1, pagg. 5 e
6), rispettivamente a causa degli attuali problemi e disordini nel Paese
(cfr. verbale 2, pag. 4, D 34),
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese nel (…) 2011,
partendo da D._______, a bordo di un gommone fino in Italia, senza
subire controlli; che sarebbe poi andato a F._______ (Italia), a
G._______ (Italia) e a H._______ (Italia), dove sarebbe rimasto una
settimana; che si sarebbe poi recato a I._______ (Italia), rimanendoci per
(…) giorni, prima di venire in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7),
che, nella decisione del 16 maggio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia di asilo un documento di identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una
situazione di oggettiva impossibilità; che, in particolare, da una parte, sia
la sua carta di identità che il suo passaporto si troverebbero a casa sua,
in Tunisia, chiusi in una cassaforte alla quale soltanto sua madre – che al
momento non si troverebbe in Tunisia – avrebbe accesso e dall'altra
parte, non gli sarebbe possibile di rivolgersi ad una rappresentanza
diplomatica di Tunisia all'estero, in quanto non soggiornerebbe
legalmente in nessun Paese (cfr. ricorso, pag. 2); che, inoltre, nel
gravame, l'insorgente ha addotto che la situazione in Tunisia non
garantirebbe una esistenza dignitosa e quindi che non potrebbe essere
rinviato nel suo Paese,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
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quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, peraltro, il ricorrente si è contraddetto in relazione al possesso del
suo passaporto, affermando in un primo tempo di averlo perso durante la
traversata in mare nel (…) 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7) ed in un
secondo tempo che si troverebbe a casa sua, senza tuttavia esserne
sicuro (cfr. verbale 2, pag. 3, D23); che, inoltre, ha asserito che la sua
carta di identità si troverebbe a casa sua, in Tunisia, e che non l'avrebbe
presa con sé per evitare controlli e quindi il rimpatrio (cfr. verbale 1,
pag. 4); che non risulta che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento dei suoi
documenti, ciò che costituisce un ulteriore indizio di dissimulazione dei
documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un
documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché
per procurarsene di nuovi o di complementari,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Tunisia, il suo racconto
è contradditorio e, quindi, inverosimile; che, infatti, egli ha affermato di
essere espatriato nel (…) 2011, partendo da E._______, a bordo di un
gommone fino a J._______ (Italia), senza subire controlli (cfr. verbale 1,
pag. 7), rispettivamente di essere espatriato il (…) e di essere sbarcato a
K._______ (cfr. verbale 2, pag. 5, D39 e D40),
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità
delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti
di identità e le circostanze del viaggio, vi è ragione di concludere che il
ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti di identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
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che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, la motivazione principale fatta valere dal ricorrente a
sostegno della sua domanda di asilo – ovvero di essere espatriato per
motivi economici (cfr. verbale 1 pagg. 5 e 6; verbale 2, pag. 4, D32) – è
irrilevante in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine
economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di
lavoro ed alle difficoltà economiche non costituiscono manifestamente un
motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, inoltre, le allegazioni di carattere generale circa gli attuali problemi in
Tunisia non sono sufficientemente circostanziate per accertare la qualità
di rifugiato (cfr. artt. 3 e 7, nonché 32 cpv. 3 lett. b LAsi),
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
cfr. GICRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso
pag. 3); che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del
2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di
garantire stabilità al Paese,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico, ha terminato una formazione scolastica,
seppur minima, nonché possiede un'esperienza professionale nel settore
della (…) (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, l'insorgente dispone in
patria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono segnatamente i suoi zii
paterni, i suoi cugini paterni e sua nonna (cfr. verbale 2, pag. 2, D6 a
D13); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, segnatamente in relazione al
contenuto della decisione di non entrata nel merito e di allontanamento, è
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deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3
lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS
TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: