B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2937/2018
Sen t en z a d e l 7 g i ug no 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 20 aprile 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il
15 marzo 2018 (cfr. atto B1),
il verbale dell’audizione sulle generalità del 26 marzo 2018 (cfr. atto B10),
dal quale si evince segnatamente che la richiedente è stata interrogata in
merito ai suoi dati personali ed ha dichiarato di essere nata il (…) (cfr. atto
B10, p.to 1.06, pag. 3),
il verbale dell’audizione sui motivi d’asilo dell’11 aprile 2018 (cfr. atto B18),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 20 aprile 2018, notificata all’interessata ed alla sua persona di fiducia il
medesimo giorno (cfr. dichiarazioni di notifica e di ricevuta, atti B22 e B23),
con cui tale autorità ha constatato che l’interessata non ha la qualità di
rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando l’allontana-
mento nonché l’esecuzione dello stesso,
il ricorso del 18 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 22 maggio 2018) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale), con cui l’insorgente ha concluso a titolo principale all’an-
nullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo in
Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per
nuova valutazione; a titolo eventuale all’ammissione provvisoria della ricor-
rente in Svizzera; contestualmente l’insorgente ha presentato una do-
manda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell’esenzione dal ver-
samento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di
spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
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PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra
dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell’art. 5 PA,
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti,
che nella fattispecie a ragione la ricorrente solleva che l’esecuzione dell’al-
lontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto la SEM non
avrebbe verificato in modo concreto e correttamente, prima della pronuncia
della decisione ed in conformità sia con l’interesse superiore del fanciullo
che con le condizioni giurisprudenziali poste in materia, quale situazione si
delineerebbe per lei quale minorenne non accompagnata nel caso di un
suo ritorno nel Paese d’origine,
che tale censura deve essere esaminata in limine, in quanto condurrebbe
in genere alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTAF 2012/21
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consid. 5.1; sentenza del Tribunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017 con
referenze citate),
che ciò comporta per l’autorità inferiore l’obbligo di effettuare determinati
chiarimenti in merito alla situazione personale dell’interessato alla luce
dell’interesse superiore del fanciullo; pena un accertamento inesatto ed in-
completo della fattispecie (cfr. DTAF 2015/30 consid. 6.1 e 7.4 così come
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 2006 n. 24 consid. 6; GICRA 1998 n. 13 con-
sid. 5e),
che giusta l’art. 69 cpv. 4 LStr (RS 142.20) l’autorità competente, prima del
rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che
nello stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia,
a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la prote-
zione,
che l’art. 69 cpv. 4 LStr è applicabile anche alla presente disamina, in
quanto costituisce una norma generale valevole per tutte le categorie di
stranieri per i quali un rinvio è stato pronunciato,
che tale disposizione è stata ripresa dall’art. 10 cifra 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicem-
bre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L
348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio), in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2011 (cfr. Messaggio concernente l’approvazione
e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al
recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE)
(Sviluppo dell’acquis Schengen) e concernente una modifica della legge
federale sugli stranieri (Controllo di confine automatizzato, consulenti in
materia di documenti, sistema d’informazione MIDES) [FF 2009 7737,
7742 segg.]; cfr. tra le tante anche: sentenza del Tribunale E-4524/2017
con riferimenti citati e sentenza del Tribunale E-6455/2016 del 14 novem-
bre 2016),
che trattandosi di un’obbligazione derivante dalla CDF e non di una que-
stione di opportunità, la SEM non può accontentarsi di affermare che l’ese-
cuzione dell’allontanamento sia esigibile poiché il minore può ritornare
nella sua famiglia o sulla base del fatto che nel suo paese d’origine o di
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provenienza esistano delle istituzioni appropriate alle quali possa indiriz-
zarsi (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2 e sentenza del Tribunale E-
4337/2016 del 5 settembre 2016 consid. 6.3.1 con referenze citate),
che anche un minore prossimo alla maggiore età deve potere almeno di-
sporre di un punto d’appoggio che comprenda il vitto e l’alloggio, per evitare
che il medesimo non si trovi abbandonato a sé stesso per quello che con-
cerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-4337/2016
consid. 6.3.2 con referenza citata),
che nella presente disanima, pur non mettendo in dubbio la minore età
dell’insorgente, la SEM non ha tenuto conto della succitata giurisprudenza,
che invero l’autorità di prime cure non ha proceduto, già allo stadio
dell’istruzione della causa, e quindi prima della pronuncia dell’esecuzione
dell’allontanamento della ricorrente, ad una verifica concreta, presso la fa-
miglia dell’interessata, della presa a carico effettiva dell’insorgente mino-
renne non accompagnata da parte della stessa, oppure – ove non fosse
possibile o si scontrasse con l’interesse superiore del fanciullo – se ella
possa essere collocata altrove (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3 e GICRA
2006 n. 24 consid. 6.2.4; anche in tal senso: sentenza del Tribunale
E-4524/2017 del 5 ottobre 2017),
che la SEM non ha chiarito sufficientemente a chi verrebbe affidata l’insor-
gente in Eritrea in caso di esecuzione dell’allontanamento di quest’ultima
dalla Svizzera e chi provvederebbe concretamente al suo sostentamento
(cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3 e GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.4),
che alla luce di quanto summenzionato, si rileva che l’autorità inferiore ha
accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti,
che giusta l’art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale, quale autorità di ricorso, decide
la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità
inferiore; che una cassazione ed un rinvio della causa all’autorità inferiore
è in particolare indicato quando devono essere chiariti ulteriori fatti e deve
essere condotta un’istruzione completa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5),
che in ragione dei summenzionati e opportuni ulteriori chiarimenti della fat-
tispecie, risulta necessario che gli atti siano rinviati all’autorità inferiore per
un complemento istruttorio e nuova decisione ai sensi dei considerandi,
debitamente motivata e da rendere in termini ragionevoli (cfr. art. 61 cpv. 1
PA e art. 29 cpv. 1 Cost.),
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che inoltre la SEM, tenuto conto dei necessari chiarimenti che effettuerà in
specie, dovrà decidere nuovamente anche sulla qualità di rifugiato e sulla
concessione dell’asilo all’insorgente,
che alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere ammesso, la deci-
sione impugnata del 20 aprile 2018 annullata e gli atti di causa rinviati
all’autorità di prime cure per una corretta e completa istruzione della causa
e nuova decisione,
che visto l’esito del gravame, non vengono riscosse spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dalla ri-
corrente, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali
e del relativo anticipo, risulta priva d’oggetto,
che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie
derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tri-
bunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata
delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di
tale nota; che in difetto di quest’ultima il Tribunale fissa l’indennità sulla
base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),
che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 1’150.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 cpv. 1 TS-TAF, art. 9 TS-
TAF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l’esecuzione dell’allontana-
mento pronunciata nella decisione della SEM del 20 aprile 2018.
2.
La decisione della SEM del 20 aprile 2018 è annullata e gli atti di causa
sono rinviati alla SEM per una completa e corretta istruzione della fattispe-
cie e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 1’150.– a titolo di
spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: