B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2948/2014
Sen t en z a d e l 4 g i ug no 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nata il (…),
D._______, nato il (…),
Albania,
tutti patrocinati dal sig. Lodovico Gentile,
UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento (termine
del ricorso accorciato);
decisione dell'UFM del 23 maggio 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno presentato in Svizzera in data 28
giugno 2012;
i verbali d'audizione del 17 luglio 2012 e 13 dicembre 2012 relativi al
richiedente (di seguito: verbali 1 e 2) e quelli relativi alla richiedente
(di seguito: verbali 3 e 4);
la decisione dell'UFM del 23 maggio 2014, notificata agli interessati il
26 maggio 2014 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio ha
respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS
142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha
designato l'Albania come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi;
il ricorso del 28 maggio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
detta decisione, con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento
della decisione e alla concessione dell'ammissione provvisoria; che i
medesimi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal
pagamento delle spese di giustizia;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 2 giugno 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) e sono pertanto legittimati ad aggravarsi
contro di essa;
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il
termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato
disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che
detto termine è stato osservato;
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso
(art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso
è stato trasmesso in italiano;
che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 LAsi);
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che preliminarmente occorre rilevare che il ricorso del 28 maggio 2014
verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione
dell'allontanamento; che, pertanto, ne discende che la decisione
impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla
pronuncia dell'allontanamento; che, di conseguenza, il Tribunale si limiterà
all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione
dell'allontanamento;
che i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini albanesi di etnia rom e
religione islamica con ultimo domicilio a Durazzo (Albania)
(cfr. verbali 1 e 3, p.3);
che, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone
l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44
LAsi);
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009,
n. 11.148 pag. 567 seg.);
che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4);
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento,
in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni;
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che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10);
che, in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui l'UFM non ha
riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti e che questi ultimi non hanno
contestato la decisione dell'autorità inferiore su tale punto, i medesimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi) generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 Conv. rifugiati;
che, inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui gli insorgenti
potrebbero essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato
(«real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr.
Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06); che, in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o
fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate;
che, infatti, i ricorrenti nel gravame non hanno minimamente spiegato i
motivi per cui in patria sarebbero esposti al rischio reale ed immediato di
subire un trattamento contrario alle summenzionate disposizioni, se non
per essere stati informati, indirettamente, dal padre della possibilità di
essere minacciati in Albania; che essi si sono poi limitati a sostenere di
essere bene integrati in Svizzera allegando, in particolar modo, la
documentazione attestante l'attuale professione di operaio agricolo del
ricorrente; che, tuttavia, quand'anche lodevole lo sforzo mostrato dagli
insorgenti per integrarsi nel contesto sociale elvetico, tale aspetto nella
presente fattispecie non risulta determinante per concedere ai ricorrenti
l'ammissione provvisoria;
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi;
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad
ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e
indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un
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ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4
LStr in relazione all'art. 44 LAsi;
che, oltretutto, il Consiglio federale ha inserito l'Albania nella lista dei «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a
questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a
cpv. 3 LAsi;
che, quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che i
medesimi sono giovani hanno una formazione scolastica elementare e
hanno esperienze lavorative in patria quali venditori di abbigliamento
(cfr. verbali 1 e 3, p.4); che, inoltre, come si evince dalla documentazione
allegata al gravame, il ricorrente ha acquisito in Svizzera un'esperienza
quale operaio agricolo; che, quanto alle relazioni sociali in patria, gli
insorgenti dispongono di una rete sociale soddisfacente ritenuto che vi
vivono due zie e uno zio del ricorrente oltre ai genitori, due fratelli e due
sorelle della ricorrente (cfr. verbale 1 e 3, p. 5);
che, per quanto concerne i figli dei ricorrenti, rispettivamente di quasi
quattro e due anni, in ragione della loro giovane età, non si può
manifestamente ritenere che i medesimi siano integrati in maniera
irreversibile ai modi di vita svizzeri al punto tale che l'allontanamento verso
l'Albania equivarrebbe per loro ad uno sradicamento da un ambiente
familiare ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui
diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107);
che, inoltre, gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che, infatti, i ricorrenti possiedono passaporti albanesi in
corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione
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dell'ammissione provvisoria vanno respinte e la querelata decisione
confermata;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: