Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2955/2011
Sentenza del 27 maggio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, ed i figli
B._______,
C._______, Eritrea,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 26 aprile 2011 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il
9 gennaio 2011;
il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 10 gennaio 2011
dal quale risulta che i richiedenti avevano depositato una domanda d'asilo
in Italia il 1° gennaio 2011 (cfr. act. A 3/1);
il verbale d'audizione del 18 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1), in
occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito
alle dichiarazioni rese ed al risultato EURODAC sopraccitato, come pure
circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della
legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo
allontanamento verso l'Italia;
la richiesta di riammissione dell'interessata del 21 marzo 2011 inoltrata
alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del
Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) la quale in seguito è stata
ritirata dall'UFM, in quanto non erano stati inclusi i figli della richiedente;
la seconda richiesta di riammissione della richiedente e dei figli del 7
aprile 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1
lett. c del Regolamento Dublino;
la terza richiesta di riammissione dell'interessata e dei figli del 20
aprile 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1
lett. c del Regolamento Dublino e la relativa comunicazione all'UFM del
20 aprile 2011 delle autorità italiane, tramite la quale esse hanno
informato detto Ufficio d'aver accolto detta richiesta;
la decisione dell'UFM del 26 aprile 2011 (notificata all'interessata il
18 maggio 2011; cfr. avviso di notifica e di ricevuta) di non entrata nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con
contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessata e dei figli in
Italia, ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale
ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione
dell'art. 107a LAsi;
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la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio degli interessati verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile
e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del
divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato,
non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre,
l'Italia applicherebbe, senza contestazioni da parte della Commissione
Europea, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003
recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo; che,
pertanto, i richiedenti si potrebbero rivolgere alle autorità italiane
competenti per ricevere l'aiuto del caso;
il ricorso del 24 maggio 2011 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM
(cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 maggio 2011) con il
quale i ricorrenti concludono all'annullamento della decisione impugnata e
la trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione nel merito della
loro domanda d'asilo congiuntamente alla concessione dell'effetto
sospensivo e ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 27 maggio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione
se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una
domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale
si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda
l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento;
che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – sono contenute le norme legali applicabili in relazione
all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
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che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta
presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del
Regolamento Dublino);
che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è
quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al
capo III;
che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una
domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se
tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di
sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola
umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a
cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato,
sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due
elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del
Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un
paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in
questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa
responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino
della frontiera;
che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro
che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro
sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato
membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al
più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 4 cpv. 2;
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che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente l'asilo non è
formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo
spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata;
che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è
tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del
Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso
d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro
Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c-e
del Regolamento Dublino);
che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Oasi 1, l'UFM esamina la
competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri
previsti dal Regolamento Dublino;
che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo
compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel
merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in
carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1);
che, come già detto, se motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può
decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame
risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato
(art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare
direttamente la domanda d'asilo degli interessati ai sensi del l'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al
Regolamento Dublino;
che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il
richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del
Regolamento Dublino;
che, con comunicazione del 20 aprile 2011, l'Italia ha accettato
espressamente il trasferimento dell'interessata e dei suoi figli ai sensi
dell'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino (cfr. act. 29/2);
che alla richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa i risultati
suesposti e l'intenzione della Svizzera di rinviarla in Italia (cfr. verbale 1);
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che dinanzi all'autorità inferiore A._______ ha allegato di essere partita
con i suoi figli dall'Eritrea per venire in Svizzera e che non era
intenzionata a depositare una domanda d'asilo in Italia (cfr. verbale 1,
pag. 7);
che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha asserito che in Italia non
sarebbero garantite, per i richiedenti l'asilo, le condizioni di esistenza
degne per un essere umano (cfr. ricorso, pag. 2);
che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del
regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in
disamina;
che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo
d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della
CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato –
responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la
procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU
(cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i
considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire
dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni,
in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33
Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi
dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al
richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
che nel caso in disamina le dichiarazioni dei ricorrenti si limitano a
semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria
consistenza;
che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a
strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono
altresì numerose organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti
l'asilo e dei rifugiati;
che, infatti, dal 1° gennaio 2009 l'organizzazione “Arciconfraternita del
SS. Sacramento e di S. Trifone” appare prendersi cura dei rifugiati presso
l'aeroporto di Roma-Fiumicino ed offre una consulenza giuridica gratuita
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ai richiedenti l'asilo (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale
amministrativo federale D-1778/2011 del 28 marzo 2011 e D-721/2010
del 15 febbraio 2010);
che, pertanto e come detto, gli insorgenti non hanno fornito alcun indizio
concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi
internazionali precitati;
che, inoltre, non si evince neppure dagli atti che vi sarebbero trattamenti
inumani o degradanti per ragioni mediche in caso di ritorno in Italia;
che alla luce di quanto precede il trasferimento verso l'Italia dei ricorrenti
è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta
l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio del
ricorrente in detto Paese;
che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita
all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della
domanda d'asilo dell'insorgente;
che, per di più, le autorità italiane hanno accettato di riaccoglierli;
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che
rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo dei
ricorrenti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato
l'allontanamento degli insorgenti verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non
essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi;
che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai
sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali
impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili
dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di
Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5644/2009
del 31 agosto 2010 consid. 10);
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
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spese processuali nonché la richiesta dell'effetto sospensivo sono
divenute senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: