B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2960/2017
Sen t en z a d e l 2 7 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il (…), alias
B.______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 28 aprile 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
6 marzo 2017,
i verbali d'audizione del 16 marzo 2017 (di seguito: verbale 1) e del 12
aprile 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 28 aprile 2017, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze
processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo
e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’ese-
cuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 24 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 26 maggio 2017), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento
della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all’autorità
inferiore per una nuova decisione ed in subordine la concessione dell’am-
missione provvisoria; contestualmente ha altresì presentato, una domanda
di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato es-
sere cittadino algerino di etnia araba e con ultimo domicilio nella città di
Chlef (cfr. atto A4, pag. 3 e segg.),
che l’interessato ha affermato di aver lasciato in una prima occasione il
paese nel 2012 per migliorare la propria situazione economica ed a causa
delle tensioni con il padre che lo avrebbe mandato a vivere dalla nonna
materna (cfr. atto A4, pag. 4 e atto A11, pag. 5 e segg.),
che sarebbe poi giunto in Grecia ove sarebbe stato condannato in quanto
identificato a torto come scafista; che nel corso della detenzione, durata 4
anni, avrebbe ottenuto una copia del vangelo e confrontandolo con il co-
rano si sarebbe reso conto delle contraddizioni tra le due religioni, per-
dendo quindi la sua fede in Allah (cfr. atto A4, pag. 5 e A11, pag. 6 e segg.),
che a causa di ciò egli teme, in caso di rimpatrio, di essere esposto a pre-
giudizi in quanto divenuto ateo (cfr. atto A11, pag. 7),
che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto irrilevanti i motivi addotti
dal ricorrente; che in particolare il timore dovuto all’abbandono dell’islam
non sarebbe fondato su indizi concreti quanto all’avvento di seri pregiudizi
in futuro; che inoltre i problemi avuti con il padre non sarebbero tali da poter
essere qualificati come persecuzioni intense che rendano impossibile il
proseguimento del soggiorno nel paese d’origine; che infine, le situazioni
sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche economiche o sociali
di carattere generale non sarebbero a loro volta da prendere in considera-
zione in ambito d’asilo,
che nel ricorso l'insorgente avversa tali considerazioni; che egli ribadisce
in particolare che il suo abbandono della fede musulmana rischierebbe di
esporlo a persecuzioni; che inoltre il comportamento del padre verrebbe
influenzato negativamente anche da tale nuovo elemento per il che egli
rischierebbe di subire pregiudizi anche da parte di quest’ultimo,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
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che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che tale definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3
cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet-
tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi-
denza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi
socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla
mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona,
nel paese in questione, può essere confrontata,
che il Tribunale ritiene pertanto opportuno confermare in primo luogo l’irri-
levanza in materia d’asilo – peraltro incontestata in sede ricorsuale – dei
motivi economici adotti dal ricorrente,
che per il resto, va richiamato il precetto secondo il quale sarà riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5),
che in tal senso, quo all’invocato abbandono dell’islam, occorre anzitutto
sottolineare che in Algeria la costituzione in vigore contempla la libertà di
coscienza e che la conversione e l’apostasia non paiono configurare alcun
reato di natura penale (cfr. US Department of State, 2015 Report on Inter-
national Religious Freedom – Algeria, 10 agosto 2016, consultabile in
[consultato il 13 giugno
2017]),
che già solo per tale motivo, si può a giusto titolo concludere che il ricor-
rente non avrebbe a temere di essere esposto a seri pregiudizi in caso di
rientro in patria per il semplice fatto di voler abbandonare la fede islamica,
che del resto egli ha affermato non aver mai avuto problema alcuno con le
autorità del paese d’origine, anche dopo il rientro dalla Grecia,
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che quo agli eventuali problemi con privati che potrebbero insorgere da tale
disinteressamento per la fede islamica di cui il ricorrente si avvale, occorre
fare riferimento al principio della sussidiarietà della protezione internazio-
nale secondo cui non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata
protezione contro le persecuzioni non statali,
che infine, circa il rapporto conflittuale del ricorrente con il padre, si rende
necessario rammentare che perché possano essere considerati rilevanti, i
provvedimenti persecutori devono essere caratterizzati da una considere-
vole intensità; che quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica
un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso
di restrizione della libertà, quando lo stesso è di considerevole durata e
frequenza,
che risulta pertanto d’acchito pacifico che quanto intercorso tra il ricorrente
ed il genitore non adempie a tale criterio essendosi trattato essenzialmente
di semplici insulti e provocazioni (cfr. atto A11, pag. 9); che inoltre, quan-
danche l’abbandono della fede islamica potesse catalizzare ulteriormente
gli animi, difficilmente si potrebbe giungere alla conclusione che vi sia il
rischio per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi; che ad ogni
modo va anche a tal riguardo riservato quanto esposto pocanzi relativa-
mente alla possibilità di far capo alle autorità del luogo d’origine (della cui
protezione il ricorrente non pare volersi avvalere omettendo però di fornire
argomenti validi a riguardo),
che in definitiva v’è dunque da condividere le considerazioni dell’autorità di
prime cure circa l’irrilevanza dell’integralità dei motivi d’asilo addotti dall’in-
teressato,
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato occorre pertanto da confermare la decisione della SEM,
per il che, il ricorso, su questo punto, va respinto,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
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che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale l'insorgente contesta tale conclusione, ritenendo in
particolare necessaria una valutazione prudente dell’esigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento,
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esi-
stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un tratta-
mento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
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che in primo luogo in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione sull'integralità del territorio nazionale,
che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria; che egli è gio-
vane ed in buona salute, dispone di una rete famigliare in patria con cui ha
avuto contatti settimanali anche una volta giunto in Svizzera, è alfabetiz-
zato ed ha svolto anche un impiego per un certo periodo,
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pari-
menti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44
LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confer-
mata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA);
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
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Pagina 8
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine
di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: