Corte IV
D-2965/2007
vav/mum
{T 0/2}
Sentenza del 15 maggio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Walter Lang e Fulvio Haefeli
Cancelliera Marisa Murray
A._______, Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 27 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 1° aprile 2007. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11
e del 17 aprile 2007), che nel 2000 o 2005 (secondo le versioni) 10 o 15 membri
appartenenti al B._______ l'avrebbero esortato ad aderire alla setta e a sottoporsi
al rito d'iniziazione. Dopo il suo rifiuto, i predetti membri della setta l'avrebbero
minacciato di morte. Si sarebbe pertanto nascosto ad C._______, ma nel
D._______ sarebbe stato reperito e gli avrebbero sparato. Una volta dimesso
dall'ospedale di E._______, si sarebbe rifugiato a F._______. Saputo d'essere
nuovamente ricercato dai membri della setta, sarebbe espatriato nel marzo del
2007 dal G._______.
B. Il 27 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 27 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle presumibili spese processuali e del
relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha saputo
giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento di viaggio o
d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un
siffatto documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente
inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. In
particolare, non avrebbe saputo fornire indicazioni concrete e precise in merito ai
membri della setta, al periodo in cui sarebbero iniziate le minacce nei suoi
confronti (2000 o 2005) e alla data del suo ferimento. Secondo l'autorità inferiore
non sarebbero inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
34. Nel ricorso, l'insorgente ammette di non aver intrapreso nulla per procurarsi
tempestivamente dei documenti d'identità, ma di non aver potuto fare altrimenti
siccome non ne avrebbe mai posseduti. Contesta, altresì, che dagli atti di causa
non siano ravvisabili degli indizi di persecuzione suscettibili di giustificare
un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Sostiene d'aver raccontato tutti i
suoi problemi con esattezza e chiarezza. Pertanto, non sarebbero adempite le
condizioni per l'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Inoltre, la situazione
generale esistente in Nigeria, unitamente a quanto gli è accaduto, renderebbe
illecita ed inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 1° aprile 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili
documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. In effetti, e
considerato che l'insorgente non ha fatto valere persecuzioni statali, egli avrebbe
potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una
rappresentanza nigeriana all'estero per ottenere un documento ai sensi di legge.
Peraltro, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi
è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999
n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse
s'esauriscono, in effetti e contrariamente a quanto preteso nel ricorso, in mere
affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può
essere, perlomeno per quanto riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109
cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Basti ancora
rilevare che l'evocato rischio di persecuzione da parte dei seguaci della setta
B._______ si basa su dichiarazioni prive di qualsivoglia dettaglio significativo.
Inoltre, non v'è motivo di presumere che le autorità statali non accorderebbero al
ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti. Non lo soccorre, in tale ottica, la generica ed imprecisa
allegazione secondo la quale non si sarebbe rivolto alle autorità per sporgere
4denuncia siccome i membri della citata setta sarebbero persone da temere. Di
conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente
considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b Lasi.
5.3 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle citate allegazioni decisive (v.
considerando 5.2 del presente giudizio), non v'è neppure necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo.
5.3.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
5.3.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.3.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
5.3.3 Premesso ciò, con riferimento agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Nigeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da
questo profilo, gli accadimenti di cui al recente fine settimana elettorale non
giustificano un diverso apprezzamento. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe, ha
una discreta formazione e dell’esperienza professionale. Peraltro, non emerge
dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare
alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Nigeria.
5.3.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della dovuta
diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
56. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 5.3.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- al H._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray