Corte IV
D-2967/2007
{T 0/2}
Sentenza del 3 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Walter Lang
Cancelliere Marco Poretti
A._______, nato il _______, Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 26 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 6 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 13 e 20 aprile 2007), d'essere
espatriato per sottrarsi ai furti, alle percosse e alle minacce subite da un setta
segreta denominata B._______.
B. Il 26 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 27 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre
ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia
d'asilo presentate dall'interessato. In particolare, lo stesso ha reso versioni
divergenti sulle date in cui avrebbe ricevuto l'invito ad aderire alla setta segreta, in
cui sarebbe stato picchiato e in cui sarebbero stati arrestati i suoi aggressori. Ha
inoltre allegato che, dopo l'arresto dei suoi aggressori, altri membri della setta lo
avrebbero picchiato o, secondo un'altra versione, solo minacciato. Non è inoltre
plausibile che non conosca i cognomi dei suoi aggressori se avesse, come
preteso, contribuito attivamente al loro arresto. Secondo l'autorità inferiore non
sono inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della
qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
34. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver potuto esibire dei documenti
d'identità in quanto non ne possederebbe. Inoltre, avrebbe esposto i suoi motivi
d'asilo con esattezza e chiarezza. Il suo racconto sarebbe privo di contraddizioni e
molto dettagliato. La decisione impugnata andrebbe dunque annullata e gli atti
rinviati all'autorità inferiore per nuovo giudizio, questa volta nel merito, della sua
domanda d'asilo.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
5.1 Questo Tribunale osserva che, senza valide ragioni, il ricorrente non ha
tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 6 aprile 2007. Non v’è, altresì,
ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per
procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto
avere esito favorevole. Basti rilevare che – non avendo allegato persecuzioni
statali – avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad
una rappresentanza nigeriana all'estero e chiedere il rilascio di documenti ai sensi
di legge. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare
la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima
istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito
quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse
s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso – nella misura in cui riassunte nel presente giudizio – cui
può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4
PA). Di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di
fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente
5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v.
considerando 5.2 del presente giudizio), non emerge una necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi).
45.4
5.4.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. In siffatta
evenienza, non soccorre il ricorrente neppure la generica osservazione del
rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 20 aprile
2007 sulla necessità d'ulteriori chiarimenti.
5.4.3 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Nigeria non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli
accadimenti connessi con le elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano
un diverso apprezzamento.
5.4.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e possiede una certa formazione. Peraltro,
non emerge dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Nigeria.
5.4.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta
diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
5astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 5.4 del presente giudizio.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e d'esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta.
13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______; allegato: incarto dell'autorità
inferiore)
- all' C._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione: