B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2968/2017
Sen t en z a d e l 2 9 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, alias nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…),
ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nata il (…),
Siria,
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una deci-
sione di riesame);
decisione della SEM del 25 aprile 2017 / N (…).
D-2968/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini siriani, sono entrati in Svizzera ed hanno depositato
domanda d'asilo il 6 settembre 2015.
B.
In data 24 settembre 2015 B._______ e A._______ sono stati sentiti sulle
generalità (cfr. verbale d'audizione di B._______ [di seguito: verbale 1] e di
A._______ [di seguito: verbale 2]) e con scritto del 17 dicembre 2015 la
SEM ha loro concesso il diritto di essere sentiti circa un'eventuale non en-
trata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a
della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed il loro allontanamento verso la
Grecia.
Essi hanno allegato di essere stati obbligati a registrare le loro impronte
digitali in Grecia, ma di non aver depositato né voluto depositare domanda
d'asilo in questo Paese (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pagg. 10-11). La
situazione per i rifugiati sarebbe infatti drammatica ed essi non avrebbero
ricevuto alcun sostegno dalle autorità (cfr. diritto di essere sentiti del 30 di-
cembre 2015).
C.
Con decisione del 27 aprile 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché
l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia.
L'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda poiché es-
sendo i richiedenti riconosciuti quali rifugiati in Grecia – Paese designato
dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2
lett. b LAsi – non avrebbero un interesse degno di protezione al riconosci-
mento della qualità di rifugiato in Svizzera. In seguito, la SEM ha ritenuto
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allon-
tanamento. Da una parte non vi sarebbe alcun legame di dipendenza par-
ticolare ai sensi dell'art. 8 CEDU con i famigliari presenti in Svizzera, men-
tre d'altra parte le dichiarazioni riguardo i maltrattamenti subiti dalle autorità
greche sarebbero vaghe e non confermate da elementi concreti. Infine, né
le difficili condizioni di vita in Grecia, né i problemi di salute di B._______
costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio.
D.
Il ricorso interposto dai richiedenti contro tale decisione dinanzi al Tribunale
D-2968/2017
Pagina 3
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 giugno 2016 è
stato respinto con sentenza D-3542/2016 del 29 settembre 2016.
Il Tribunale è giunto alla conclusione che non vi erano elementi che per-
mettevano di ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferi-
mento degli interessati. Malgrado la difficile situazione economica in Gre-
cia, essi avevano ottenuto un alloggio e ricevuto del cibo con l'aiuto di strut-
ture caritative. Oltracciò, la signora B._______ aveva ricevuto le cure ne-
cessarie per il trattamento dei suoi problemi di salute. Essa era infatti stata
ricoverata alcune volte presso una struttura psichiatrica. Infine, il Tribunale
ha ritenuto che non vi fosse neppure un rapporto di dipendenza particolare
ai sensi dell'art. 8 CEDU tra i richiedenti ed i parenti presenti in Svizzera.
E.
In data 7 marzo 2017 A._______ si è rivolto alla SEM con uno scritto chie-
dendo, a nome suo e dei suoi famigliari, nuovamente asilo in Svizzera. Essi
allegano che a seguito della prospettiva insopportabile di essere rinviati in
Grecia, si sarebbero recati in ottobre 2016 in Germania dove avrebbero
presentato una domanda d'asilo. In tale paese gli interessati avrebbero
avuto molti problemi, segnatamente A._______ avrebbe iniziato a soffrire
di problemi di carattere psicologico. Di conseguenza, essi avrebbero de-
ciso di fare ritorno in Svizzera, dove il 26 gennaio 2017 A._______ sarebbe
stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica di F._______ a causa della
sue condizioni di salute.
Alla domanda sono stati allegati:
– una copia del certificato medico del 15 febbraio 2017 attestante la de-
genza di A._______ presso la Clinica psichiatrica cantonale di
F._______ dal 26 gennaio 2017 (doc. 1);
– una copia dell'ordine medico per ricovero di A._______ a scopo di cura
e assistenza ai sensi dell'art. 426 segg. CC del 26 gennaio 2017
(doc. 2);
– una copia della notifica di ricovero di A._______ a scopo di cura o assi-
stenza (art. 426 CC; [doc. 3]).
F.
In data 16 marzo 2017 la SEM ha anzitutto informato A._______ del tratta-
mento dello scritto del 7 marzo 2017 quale domanda di riesame ai sensi
D-2968/2017
Pagina 4
dell'art. 111b LAsi. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha richiesto alla mo-
glie B._______ ed ai figli maggiorenni G._______ e H._______ di regola-
rizzare l'istanza – sottoscritta unicamente dal marito, rispettivamente padre
– esprimendo per iscritto la loro volontà di inoltrare una domanda di rie-
same in Svizzera. Infine, A._______ è stato esortato a fornire un rapporto
medico redatto dal medico curante, avendo egli fatto valere un peggiora-
mento della sua salute.
G.
Il 28 marzo 2017 B._______ ed i due figli maggiorenni hanno regolarizzato
l'istanza di riesame nel senso richiesto mentre A._______ ha informato la
SEM dell'inoltro da parte del medico curante del rapporto medico.
H.
Con decisione del 25 aprile 2017 la SEM ha respinto la domanda di rie-
same degli interessati, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto
sospensivo di un eventuale ricorso.
In particolare, l'autorità inferiore ha ribadito che la Grecia sarebbe vincolata
dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione ricono-
sciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica-
zione]) e dovrebbe garantire ai beneficiari di protezione internazionale l'ac-
cesso ad un'attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori ed al
sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione
sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio (art. 26-30 e 32 direttiva qualifi-
cazione). Pertanto, sarebbe compito dei ricorrenti rivolgersi alle autorità
sollecitando il loro aiuto e facendo valere i loro diritti. Per quanto riguarda
invece lo stato di salute di A._______ la SEM ha osservato che la Grecia,
ai sensi dell'art. 30 par. 2 direttiva qualificazione, dovrebbe fornire ade-
guata assistenza sanitaria, incluso, se necessario, il trattamento di disturbi
psichici. Di conseguenza, egli potrebbe continuare il suo trattamento ed
eventuali visite di controllo in Grecia come qualsiasi altro cittadino greco.
Oltracciò il suo stato di salute non sarebbe tale da degradarsi rapidamente
al punto da condurre in maniera certa alla messa in pericolo concreta della
sua integrità fisica o psichica e persino alla messa in pericolo della sua vita
a causa dell'assenza di possibilità di trattamenti sul posto per garantirgli
un'esistenza conforme alla dignità umana. Pertanto, la SEM è giunta alla
conclusione che i richiedenti non avrebbero dimostrato che in caso di rinvio
D-2968/2017
Pagina 5
in Grecia vi sia un rischio sufficientemente reale ed imminente di subire dei
trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Pertanto, non vi sarebbero motivi atti
ad annullare la decisione del 27 aprile 2016.
Con decisioni separate della medesima data l'autorità inferiore ha respinto
anche le domande di riesame dei figli maggiorenni G._______ e
H._______.
I.
In data 24 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
26 maggio 2017) gli interessati, unitamente ai figli maggiorenni, sono in-
sorti contro le decisioni della SEM del 25 aprile 2017 con ricorso in atto
unico dinanzi al Tribunale chiedendo anzitutto la congiunzione delle cause,
l'annullamento della decisione impugnata (recte: delle decisioni impugnate)
e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, essi hanno chiesto il
rinvio degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Altresì hanno
presentato una domanda di concessione di effetto sospensivo al ricorso e
di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili.
I ricorrenti ritengono che in caso di rinvio in Grecia vi sarebbe concreta-
mente il rischio di essere sottoposti a dei trattamenti vietati dall'art. 3
CEDU. La sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09 così come numerosi articoli e rapporti di orga-
nismi internazionali, in particolare i rapporti di Amnesty international, "Trap-
ped in Greece, An avoidable refugee crisis" del 18 aprile 2016 e dell'UN-
HCR, "Greece as a Country of Asylum" di dicembre 2014, descriverebbero
la situazione catastrofica dei migranti in Grecia e l'assenza totale di aiuti da
parte dello Stato. Per i beneficiari di protezione internazionale sarebbe in
particolare molto difficile usufruire di misure di integrazione e disporre di un
alloggio. Le fonti citate testimonierebbero dunque la situazione di indigenza
a cui sarebbero confrontati i ricorrenti in caso di ritorno in Grecia. Ciò con-
durrebbe poi ad un grave peggioramento delle condizioni di salute di
A._______, affetto da schizofrenia paranoide.
J.
Il 26 maggio 2017, con misure supercautelari, il Tribunale ha provvisoria-
mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.
K.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 giugno 2017, ha accolto la ri-
D-2968/2017
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chiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso autorizzando i ri-
correnti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha
invitato il rappresentante a giustificarsi allegando una procura scritta at-
tuale. Altresì, ha respinto le domande di congiunzione delle cause e di as-
sistenza giudiziaria invitando nel contempo gli insorgenti a versare un an-
ticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presunte spese processuali entro il
19 giugno 2017.
L.
Il 9 giugno 2017 il rappresentante dei ricorrenti ha fornito la procura richie-
sta.
M.
Per mezzo dello scritto del 14 giugno 2017 gli insorgenti hanno richiesto al
Tribunale la riconsiderazione della decisione incidentale del 2 giugno 2017
alla luce della presenza di un'ampia rete famigliare in Svizzera rilevante
anche per via del precario stato di salute di A._______ e sulla base del
fatto che il Tribunale avrebbe recentemente accolto un ricorso presentato
dalla sorella dell'insorgente. Tale accoglimento dovrebbe condurre a rite-
nere l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati inesigibile per ana-
logia.
N.
Con decisione incidentale del 19 giugno 2017 il Tribunale ha respinto la
richiesta di riconsiderazione dei ricorrenti, confermato la decisione inciden-
tale del 2 giungo 2017 annullandone tuttavia il punto 4 del dispositivo e fis-
sando un ultimo termine di grazia con scadenza al 30 giugno 2017 per il
pagamento dell'anticipo spese.
O.
Il 19 giugno 2017 i ricorrenti hanno tempestivamente versato il suddetto
anticipo spese.
P.
Invitata a presentare una risposta al ricorso con ordinanza del Tribunale
del 5 luglio 2017, l'autorità inferiore rileva anzitutto che gli obblighi della
Grecia nei confronti dei ricorrenti – riconosciuti quali rifugiati – si limitereb-
bero alla non-discriminazione nell'accesso ad un'attività retribuita, all'edu-
cazione, alla protezione sociale, alla sanità, all'alloggio e alla libertà di cir-
colazione all'interno dello Stato membro, mentre l'art. 3 CEDU non permet-
terebbe di dedurre alcun obbligo di garantire un diritto all'alloggio ed un'as-
sistenza finanziaria tale da permettere il mantenimento di un certo tenore
D-2968/2017
Pagina 7
di vita. Un importante peggioramento delle condizioni di vita in caso di tra-
sferimento sarebbe costituivo di una violazione dell'art. 3 CEDU unica-
mente in presenza di motivi umanitari estremamente convincenti. Nel caso
di specie la SEM ritiene che ciò non sia il caso. Invero, malgrado la preca-
rietà delle condizioni di vita di vita per i beneficiari di una protezione inter-
nazionale in Grecia, non risulterebbe alcuna pratica di discriminazione si-
stematica nei confronti dei rifugiati riconosciuti. Gli stessi cittadini greci sa-
rebbero in effetti confrontati a delle condizioni di vita difficile. I rapporti citati
dai ricorrenti in sede ricorsuale non permetterebbero una diversa valuta-
zione dacché sarebbero di portata generale e farebbero riferimento alla
situazione dei richiedenti l'asilo e non a coloro che avrebbero già ottenuto
protezione. Pertanto, apparterrebbe agli insorgenti rivolgersi alle autorità
greche facendo valere i loro diritti. Per quanto concerne le condizioni di
salute di A._______, la SEM osserva da una parte che egli non si trove-
rebbe in uno stadio avanzato e terminale della sua malattia e dall'altra che
potrebbe proseguire le cure in Grecia come previsto dall'art. 30 direttiva
qualificazione. Infine, riguardo la presenza in Svizzera di membri della fa-
miglia dei ricorrenti, la SEM rinvia alla decisione del 27 aprile 2016 ed alla
sentenza del Tribunale D-3542/2016 precisando che nonostante lo stato di
salute del ricorrente, non risulterebbe con i famigliari alcun rapporto di di-
pendenza particolare. Gli insorgenti non potrebbero inoltre avvalersi della
recente sentenza del Tribunale riguardante la sorella di B._______ poiché
l'esito di tale procedura costituirebbe il risultato di un apprezzamento indi-
viduale e preciso del caso.
Q.
Con replica del 25 agosto 2017 i ricorrenti contestano le osservazioni della
SEM ritenendo invece la presenza di motivi umanitari estremamente con-
vincenti. Lo stato psichiatrico del signor A._______ – affetto da psicosi reat-
tiva che avrebbe già comportato un ricovero – nonostante le cure predispo-
ste e dosaggi importanti di farmacoterapia ansiolitica sarebbe invero rima-
sto fragile, suscettibile di peggioramento e caratterizzato da una persi-
stente sintomatologia delirante, accompagnato da angoscia persistente di
stampo psicotico e da idee suicidarie ricorrenti con spunti deliranti. Egli ne-
cessiterebbe dunque di una presa a carico medico-psichiatrica ravvicinata
per contenere la sintomatologia ed evitare ricadute. Tale presa a carico,
verosimilmente, non gli verrebbe più garantita in Grecia. Anche il figlio
D._______ sarebbe seguito da qualche mese dal servizio medico-psicolo-
gico di I._______ per la presenza di sintomi ansiosi e depressivi, la cui
gravità potrebbe condurre ad un arresto evolutivo. Considerate infine le
D-2968/2017
Pagina 8
grosse difficoltà a cui sarebbe confrontata la Grecia nella gestione dei mi-
granti, apparirebbe dunque opportuno rinunciare all'esecuzione dell'allon-
tanamento dei ricorrenti.
A sostegno delle loro argomentazioni hanno fornito:
– un rapporto medico concernente A._______ del 2 agosto 2017 del Ser-
vizio psico-sociale di I._______ (doc. 4);
– la valutazione inerente a D._______ del 18 agosto 2017 del Servizio
medico-psicologico di I._______ (doc. 5).
R.
In sede di duplica, con osservazioni dell'11 settembre 2017, la SEM rinvia
per quanto riguarda lo stato di salute di A._______ alla sua risposta al ri-
corso ed alla decisione impugnata. Essa rileva inoltre che i suoi problemi
di salute, apparsi solamente dopo il suo ritorno in Svizzera nel gennaio del
2017, sarebbero probabilmente da ricondurre alla sua situazione personale
ed in particolare alla decisione di non entrata nel merito della sua domanda
d'asilo e di allontanamento. Uno stato depressivo o suicidario apparso in
seguito all'ordine di espulsione dalla Svizzera non obbligherebbe le autorità
a modificare la loro posizione. Le medesime considerazioni varrebbero per
il figlio D._______, il quale, alla stregua del padre avrà la possibilità di con-
sultare un medico in Grecia. D'altra parte, sarebbe compito delle persone
specializzate che seguono il ragazzo di prepararlo al meglio alla partenza
dalla Svizzera. In conclusione dunque, non vi sarebbero dunque elementi
che lascerebbero presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti
contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un tratta-
mento contrario all'art. 3 CEDU.
S.
Con osservazioni del 29 settembre 2017, gli insorgenti contestano innan-
zitutto l'insorgenza dei problemi di salute di A._______ in Svizzera aven-
done egli già sofferto in Germania come dimostrerebbe la domanda di rie-
same. Mentre in secondo luogo, essi negano che la causa di tali problemi
sia identificabile nelle vicende processuali legate alla domanda d'asilo in
Svizzera. Come dimostrerebbero i certificati medici invero, non si tratte-
rebbe di una semplice depressione reattiva alla notizia dell'allontanamento
dalla Svizzera, ma bensì di uno stato psicotico molto più grave e complesso
dovuto a diversi fattori stressanti. Questi problemi di salute sarebbero a tal
punto gravi da configurare l'ipotesi di una violazione dell'art. 3 CEDU in
D-2968/2017
Pagina 9
caso di trasferimento. La valutazione andrebbe in effetti effettuata ten-
dendo anche in considerazione la possibilità che in Grecia l'insorgente ri-
ceva le cure di cui necessita. Ora, data la precarietà delle condizioni di vita
dei migranti in tale paese ed in particolare data l'assenza di garanzia all'ac-
cesso a cure psichiatriche e psicologiche, il rischio per il ricorrente di non
ricevere più alcuna forma di sostegno e di cura – come d'altronde ritenuto
dal Tribunale nel caso della famiglia della sorella di B._______ – sarebbe
molto marcato. Da ciò ne conseguirebbe un gravissimo peggioramento
delle condizioni cliniche di A._______, al punto da mettere in pericolo la
sua esistenza. Le medesime considerazioni sarebbero pure valide per
D._______.
T.
In data 29 dicembre 2017 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale il certifi-
cato medico del 12 dicembre 2017 del Servizio psico-sociale di I._______
(doc. 6) il quale, a loro dire, farebbe stato di un costante peggioramento
del quadro clinico del signor A._______.
U.
Con osservazioni del 18 gennaio 2018, trasmesse ai ricorrenti per informa-
zione, la SEM rinvia alle prese di posizione precedenti dacché lo stato di
salute del signor A._______ non avrebbe mostrato sostanziali cambiamenti
rispetto al mese di agosto 2017. L'autorità inferiore aggiunge infine che il
ricorrente non sarà da solo in Grecia, ma bensì sarà accompagnato dalla
moglie e dai figli, di cui due maggiorenni.
V.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
D-2968/2017
Pagina 10
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La SEM ha trattato la richiesta degli interessati del 7 marzo 2017 quale
istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.
3.1 La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'auto-
rità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione
(cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag. 947), è
prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre
2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio
straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dot-
trina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede la facoltà di
domandare la revisione delle decisioni – e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr.
DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza,
un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa co-
stituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una
domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga
di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal mo-
mento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente cor-
retta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori
riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN
SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz
[VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia
stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata
con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di
fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66
D-2968/2017
Pagina 11
PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, Die aus-
serodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes
und der Kantone, 1985, pag. 173; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit. n. 715
segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per
analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli
stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione
(in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi
di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della deci-
sione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e
relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e re-
lativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando
bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale
(DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di rie-
same non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni
amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).
3.2 Quo alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda d'a-
silo, occorre fare riferimento agli argomenti di cui l'interessato si avvale
nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia
essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione
in materia d'asilo (cfr. art. 111c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il
richiedente asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti
nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano so-
praggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2017
VI/5 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Negli altri casi ed in particolare allor-
quando l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti
all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di richiesta di riesame
(cfr. ibidem).
3.3 Nel caso in oggetto, con scritto indirizzato alla SEM del 7 marzo 2017
ed intitolato "Domanda d'asilo" i ricorrenti non invocano alcun fatto nuovo
atto a motivare la loro qualità di rifugiato, ma bensì fanno valere degli osta-
coli all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, essi richiedono di
riconsiderare la loro situazione a causa delle difficili condizioni di acco-
glienza in Grecia nonché dei problemi di salute del signor A._______ insorti
D-2968/2017
Pagina 12
dopo la crescita in giudicato del provvedimento del 27 aprile 2016. Essi ri-
chiedono dunque l'adattamento di una decisione, inizialmente corretta, a
seguito di una modifica ulteriore dei fatti rilevanti.
Ora, già solo per questi motivi e senza necessità di ulteriori disamine, vi è
luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità di
prime cure, quale richiesta di riesame.
3.4 Alla luce di quanto precede dunque, essendo fatti valere unicamente
degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione tendente
alla concessione dell'asilo in Svizzera risulta nella fattispecie inammissi-
bile.
Nei citati limiti, vi è dunque luogo di entrare nel merito del ricorso.
4.
I ricorrenti fanno anzitutto valere di essere concretamente esposti al rischio
di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia
a causa delle condizioni di vita in tale Paese.
4.1 Orbene, il Tribunale rileva anzitutto che i mezzi di prova sui quali i ri-
chiedenti fondano le loro allegazioni, ovvero la sentenza della Corte EDU
M.S.S. contro Belgio e Grecia, nonché i rapporti di Amnesty International
del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR di dicembre 2014, risalgono a prima della
decisione della SEM del 27 aprile 2016 ed avrebbero dunque dovuto e po-
tuto essere presentati nell'ambito del ricorso contro di essa. Di conse-
guenza, già solo per questo motivo, il riesame del provvedimento di prima
istanza cresciuto in giudicato è escluso. A titolo puramente abbondanziale,
il Tribunale rileva comunque che sia la sentenza sia i rapporti sono inerenti
alla situazione dei richiedenti l'asilo la cui procedura non è ancora conclusa
e non a quella di coloro – come i ricorrenti – che hanno già ottenuto prote-
zione in Grecia. Pertanto non risultano neppure pertinenti nella fattispecie.
4.2 In secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia
sono già state trattate sia dalla SEM nella decisione del 27 aprile 2016 sia
dal Tribunale nella sentenza D-3542/2016. Si è in particolare osservato che
ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, il peggioramento significa-
tivo delle condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente – in
assenza di motivi umanitari estremamente convincenti – a configurare una
violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Re-
gno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del
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26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irri-
cevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del
27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hus-
sein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-
73 e confermato dalla recente sentenza E.T. e N.T. contro Svizzera ed Italia
del 30 maggio 2017, 79480/13, par. 23). Sia l'autorità inferiore, sia il Tribu-
nale non hanno riconosciuto né l'esistenza di motivi umanitari estrema-
mente convincenti né un rischio sufficientemente reale ed imminente per i
ricorrenti di subire delle privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 CEDU. Invero, malgrado la difficile situazione eco-
nomica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostan-
ziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno – sia
di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno sia di na-
zionalità greca – tale Paese è comunque legato alla direttiva qualificazione.
Tale direttiva prevede la non discriminazione nell'accesso all'occupazione,
all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, e
agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione in-
ternazionale] della direttiva qualificazione). A questo proposito non è stata
riconosciuta alcuna pratica di discriminazione sistematica delle autorità
greche nei confronti dei beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di
rifugiato rispetto ai suoi cittadini cfr. D-3435/2016 consid. 4.31; confermata
anche recentemente dalla sentenza del TAF E-4339/2017 del 23 gen-
naio 2018 consid. 8.1). Di conseguenza, spetta ai richiedenti far valere i
loro diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, è stato ritenuto che
gli interessati possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro
già fatto, per trovare un alloggio.
Tali suesposte considerazioni rimangono valide ed invariate dal momento
che per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia,
nella domanda di riesame qui in disamina, gli insorgenti non allegano al-
cuna modifica dei fatti intervenuta ulteriormente. Essi si limitano a censu-
rare nuovamente ed in maniera generale la precarietà di tali condizioni
senza sollevare alcun peggioramento della situazione o una pratica di di-
scriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati, riconfermandosi così
nelle motivazioni già presentate nel corso della precedente procedura. In
altre parole, essi non hanno fornito elementi atti a confutare la valutazione
dell'autorità inferiore nella decisione del 27 aprile 2016 e pertanto, su que-
sto punto, non risultano esservi motivi atti ad annullare tale provvedimento.
5.
È ora necessario determinare se i problemi di salute di A._______, insorti
D-2968/2017
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dopo la fine della prima procedura d'asilo, siano di natura tale da modificare
la fattispecie e condurre ad un giudizio diverso.
5.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici co-
stituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò ri-
sulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si
trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre
che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva
prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 mag-
gio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una
recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una viola-
zione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri
motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati
nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un
grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute
comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della
speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del
13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).
5.2 Dal certificato medico più attuale risulta che A._______ è affetto da una
sindrome post-traumatica da stress sviluppatasi nel contesto di eventi di
vita traumatici e che nonostante una presa in carico da parte del Servizio
psico-sociale di I._______ e l'introduzione di una farmacoterapia ansioli-
tica, antipsicotica ed antidepressiva, suo stato psichiatrico permane estre-
mamente fragile e suscettibile di peggioramento. Egli necessita dunque di
una presa a carico medico-psichiatrica ravvicinata, volta al contenimento
della sintomatologia descritta, per evitare nuove possibili ricadute (cfr.
doc. 6). D'altro canto per quanto riguarda invece D._______, la valutazione
iniziale ha messo in evidenza la presenta di sintomi ansiosi e depressivi la
cui gravità è compatibile con l'ipotesi di un arresto evolutivo. Dopo colloqui
settimanali con il minore e mensili con la madre il quadro clinico è andato
progressivamente migliorando con l'attenuazione dei disturbi del sonno e
dei sintomi affettivi e depressivi. Nonostante il miglioramento clinico,
D._______ permane un ragazzo a rischio evolutivo ed è pertanto oppor-
tuno approfondire la valutazione diagnostica e proseguire nei controlli evo-
lutivi (cfr. doc. 5)
5.3 Nella fattispecie, pur non volendo assolutamente minimizzare, le con-
dizioni di salute di A._______ e D._______, esse non sono di una gravità
tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurispru-
denza precitata.
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5.3.1 Segnatamente, da una parte – come neppure contestato dai ricor-
renti – non essendo la loro malattia ad uno stadio a tal punto avanzato o
terminale, la morte non appare quale prospettiva prossima in caso di tra-
sferimento.
5.3.2 Mentre d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di conside-
rare che i ricorrenti saranno confrontati ad un reale rischio di un grave,
rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero,
contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale e malgrado vi siano
effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica la quale causa una
mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può
partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche
sufficienti e che dunque in tale Paese i ricorrenti potranno ottenere i tratta-
menti medici adeguati (cfr. la recente sentenza del Tribunale E-4339/2017
del 23 gennaio 2018 consid. 8.2 inerente ad una donna sola affetta da una
sindrome post-traumatica da stress e necessitante una presa in carico psi-
chiatrica). A fondamento di ciò si rileva che la Grecia, in conformità
all'art. 39 direttiva qualificazione, ha trasposto in diritto interno nazionale
con decreto presidenziale (P.D).141/2013, pubblicato nella gazzetta uffi-
ciale A 226/21.10.2013, gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare,
si rileva che la nuova legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso
gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili – cate-
goria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di
protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Coun-
try Report: Greece, Update 2016, pag. 143, consultato il 08.02.2018). Già
l'art. 14 del decreto presidenziale (P.D).220/2007 – pubblicato nella gaz-
zetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul sito /docid/49676abb2.html > il 01.03.2018) e trasponente gli obblighi
sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 – prevedeva ugualmente l'ac-
cesso gratuito alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospe-
daliera ai richiedenti l'asilo non assicurati ed indigenti. Alla luce delle sue-
sposte considerazioni, non vi sono motivi di ritenere che il signor
A._______ ed il figlio D._______ non avranno accesso alla necessaria
presa a carico medico-psichiatrica, compresa la terapia farmacologica.
Quale ulteriore elemento rafforzante tali considerazioni risulta inoltre il fatto
che la moglie, proprio per dei problemi psichiatrici, è stata già presa in cura
ed anche ospedalizzata in Grecia (cfr. sentenza D-3542/2016 con-
sid. 4.3.2).
Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere com-
petenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debita-
mente le autorità greche in merito all'arrivo dei ricorrenti ed al loro stato di
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salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un
trasferimento efficace e rapido di A._______ e del figlio D._______ alle
strutture terapeutiche adatte (cfr. inoltre infra consid. 5.4).
Infine, si rammenta ai ricorrenti che essendo stati riconosciuti quali rifugiati
in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto
dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, essi po-
tranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34
CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.
5.4 Il Tribunale rileva in seguito che la fragilità dello stato di stato di salute
psichico dei ricorrenti dovrà essere debitamente presa in considerazione
per le modalità d'organizzazione del trasferimento. Siccome già la notifica-
zione della presente sentenza potrebbe comportare un temporaneo peg-
gioramento dello stato psichico degli insorgenti, ed in particolare del signor
A._______, si invita il rappresentante a notificare la decisione in una forma
adatta ai ricorrenti (se del caso in presenza del medico curante). Prima del
trasferimento inoltre, le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontana-
mento – con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordi-
nanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di
stranieri (OEAE, RS 142.281) – informeranno in maniera precisa e com-
pleta le autorità greche dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di
protezione dei ricorrenti, così da permettere a tali autorità di indirizzare i
ricorrenti alle strutture terapeutiche adatte per la continuazione del loro trat-
tamento, rispettivamente della loro terapia. Alla luce delle particolarità del
caso di specie, risulta per di più opportuno che le autorità greche vengano
informate che si tratta di un unico nucleo familiare e che dunque i figli mag-
giorenni G._______ e H._______ non vengano separati dalla famiglia così
da garantire un'ulteriore stabilità allo stato di salute di A._______ e
D._______. Oltracciò, risulterà necessario chiarire se sarà necessario di-
sporre un accompagnamento da parte di psichiatri al fine di assicurarsi che
sia per il viaggio sia per la consegna alle autorità greche gli insorgenti rice-
vano i medicamenti necessari. Per garantire una consona ed ininterrotta
continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile
in greco, altrimenti per lo meno in inglese. Inoltre, gli insorgenti potranno
altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'a-
silo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).
5.5 Alla luce di quanto sopra, neppure i problemi di salute di A._______ e
di D._______ costituiscono un motivo atto ad annullare la decisione della
SEM del 27 aprile 2016.
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6.
Infine, il fatto che i parenti degli insorgenti abbiano ricevuto l'ammissione
provvisoria in Svizzera, non giustifica una diversa valutazione del caso in
disamina in quanto la situazione non risulta comparabile. Da una parte,
come già rilevato nella procedura precedente (e non essendo stato invo-
cato un cambiamento di circostanze al riguardo), non risulta alcun rapporto
di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Mentre dall'altra si ri-
leva che la procedura inerente ai famigliari in cui il Tribunale ha ammesso
il ricorso non è comparabile al caso di specie. Invero, date le particolarità
della situazione dei famigliari, segnatamente la gravità della sindrome post-
traumatica da stress della bambina sviluppatasi a seguito di eventi estre-
mamente traumatizzanti nonché la mancanza di un'adeguata rete fami-
gliare di sostegno, è stata riconosciuta per la stessa l'esistenza di un rischio
concreto di messa in pericolo contrario all'interesse superiore del fanciullo
(cfr. sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.9).
Nel caso di specie, invece, malgrado la fragilità dello stato psichiatrico di
A._______ e D._______, gli stessi non sono di gravità comparabile a quello
della bambina ed oltracciò essi saranno accompagnati dai famigliari i quali,
in particolare i figli maggiorenni G._______ e H._______, contribuiscono in
maniera importante a garantire la stabilità del loro quadro psichico e costi-
tuiscono un importante punto di riferimento per tutti i membri della famiglia
(cfr. certificati medici allegati alla domanda di riesame e doc. 4, 5 e 6 e
procedure D-2989/2017 e D-2990/2017).
7.
Visto quanto sopra dunque la decisione su riesame del 25 aprile 2017 va
confermata ed il ricorso deve essere respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.– versato il 19 giu-
gno 2017.
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
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La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.– versato il 19 giu-
gno 2017.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: