B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2978/2013
S e n t e n z a d e l 3 0 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione
di riesame);
decisione dell'UFM del 10 maggio 2013 / N (...).
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Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
16 gennaio 2012;
la decisione del 24 febbraio 2012 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM), nel frattempo cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio ha
respinto la succitata domanda di asilo pronunciando contestualmente l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allonta-
namento medesimo, siccome lecito, esigibile e possibile;
la nuova domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 9 marzo 2013;
il verbale di audizione del 25 marzo 2013 (di seguito: il verbale);
la decisione del 10 maggio 2013 con cui l'UFM ha considerato la seconda
domanda d'asilo presentata dall'interessato come un'istanza di riesame
relativa alla summenzionata decisione del 24 febbraio 2012;
il ricorso contro quest'ultima decisione inoltrato il 22 maggio 2013 (data
d'entrata: 27 maggio 2013), concludente segnatamente alla concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso, alla congiunzione della presente proce-
dura a quella della compagna B._______ e del figlio C._______, all'annul-
lamento della decisione dell'UFM del 10 maggio 2013 con domanda di
trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione nel merito, alla
concessione, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria e, infine,
all'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese giudiziarie;
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
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in quanto la Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che, la domanda di riesame, definita come una richiesta non sottomessa
a condizioni di termine o di forma, indirizzata ad un'autorità amministrati-
va in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947),
non è espressamente prevista dalla PA; che la giurisprudenza ha, tuttavi-
a, dedotto un tale diritto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di do-
mandare la revisione delle decisioni (cfr. Decisione del Tribunale federale
[DTF] 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 della Costi-
tuzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101; cfr. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., Zurigo 1998, pag. 160); che,
secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito
di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di ricon-
siderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovve-
ro nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole delle
circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale
di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di
revisione previsto dall'art. 66 PA, applicabili in tal caso per analogia
(cfr. sentenza del TF del 13 gennaio 2003 2.P.223/2002 consid. 3.1; Giu-
risprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in ma-
teria di asilo [GICRA] 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103 e segg.);
che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente
in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza ed in ana-
logia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza
cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova
che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la deci-
sione in questione (GICRA 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103-104);
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata;
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che, in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricor-
so è stato trasmesso in italiano;
che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;
che, quali motivi di riesame, il richiedente fa valere che in Italia, in assen-
za di documenti non avrebbe alcun futuro; che, inoltre, le Autorità italiane
vorrebbero toglierli la custodia del figlio;
che nella decisione contestata, l'UFM sostiene che l'Italia rispetterebbe le
direttive di accoglienza per i richiedenti l'asilo; che toccherebbe pertanto
al richiedente rivolgersi alle Autorità italiane o presso una delle numerose
organizzazioni caritative presenti in Italia al fine di ottenere aiuto; che l'Ita-
lia sarebbe uno Stato di diritto con un sistema di giustizia funzionante;
che, pertanto, l'interessato potrebbe far valere i propri diritti di fronte alle
Autorità di giustizia italiane; che, d'altronde, anche i diritti dei fanciulli sa-
rebbero rispettati in tale Paese; che, infine, non ci sarebbero motivi per
contestare il passaggio in giudicato della decisione del 24 febbraio 2012;
che nel ricorso il ricorrente afferma che nel corso della prima procedura
d'asilo in Svizzera non avrebbe mai potuto affrontare un audizione e, per-
tanto, esprimere i propri motivi di fuga dalla Tunisia; che, pertanto, la pri-
ma decisione dell'UFM si fonderebbe unicamente su accertamenti d'uffi-
cio; che, di conseguenza, non sarebbe corretto trattare la presente do-
manda d'asilo come un'istanza di riesame, bensì sarebbe stato più oppor-
tuno riaprire la precedente procedura o trattare la presente come una
nuova domanda d'asilo; che, per questo motivo, vi sarebbe una violazio-
ne del proprio diritto di essere sentito; che, nel 2012, avrebbe lasciato la
Svizzera in corso di procedura per raggiungere la propria compagna in
Italia; che non sarebbe corretto separare la sua procedura da quella della
compagna e del figlio in quanto andrebbero considerati a tutti gli effetti
come una famiglia ritenuto che conviverebbero da due anni e avrebbero
l'intenzione di sposarsi; che in Tunisia non avrebbe prospettive di futuro e
sarebbe incarcerato; che l'Italia, d'altro canto, lo espellerebbe verso la
Tunisia separandolo dalla propria famiglia; che, di conseguenza, gli an-
drebbe almeno accordata l'ammissione provvisoria;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla
congiunzione della presente procedura con quella relativa alla compagna
B._______ e al figlio C._______; che infatti, i ricorsi in atti separati inoltra-
ti dai ricorrenti e le due decisioni avversate non concernono fatti di uguale
o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo
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che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una so-
la sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17);
che la decisione dell'UFM del 24 febbraio 2012 non è stata contestata dal
ricorrente; che, pertanto, la stessa è regolarmente passata in giudicato;
che, per questo motivo, l'insorgente non può ora prevalersi di eventuali
vizi procedurali non contestati per tempo;
che, d'altronde, in virtù dell'art. 8 cpv. 3 LAsi, nel corso del procedimento,
il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle
autorità federali e cantonali; che, inoltre, deve comunicare immediata-
mente a tali Autorità il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso;
che, allontanandosi dalla Svizzera facendo perdere le proprie tracce, l'in-
sorgente ha violato il proprio obbligo di collaborare; che, di conseguenza,
il medesimo deve assumersi le responsabilità del proprio agire;
che, dall'esame degli atti processuali, non risulta che l'insorgente abbia
adotto in sede di ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione del caso rispetto a quella effettuata nella decisione
impugnata;
che, infatti, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo
statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della Con-
venzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del 10
dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, ad-
ducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso
particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non
accorderebbero la protezione necessaria o la priverebbero di condizioni
di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte
EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio
2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e
C-493/10 del 21 dicembre 2011);
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che, se da un lato, il ricorrente ha contestato le modalità di presa a carico
dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro, il medesima
non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di
vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento;
che, in particolare, non vi sono ragioni serie per ritenere che lo Stato di
destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio
del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di
seguito: direttiva sull'accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio
ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occu-
pano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che, nello specifico, non vi è motivo per temere che l'Italia violi il principio
dell'unità della famiglia se applicabile al caso di specie;
che, inoltre, l'UFM e le autorità competenti per l'esecuzione dell'allonta-
namento coordineranno l'allontanamento del ricorrente con quello della
compagna e del figlio deciso con sentenza del Tribunale D-2902/2013;
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
p. 645);
che, di conseguenza, la decisione su riesame del 10 maggio 2013 va
confermata ed il ricorso deve essere respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
sono divenute senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1200.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA), nonché
l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-
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se dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2];
che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente viene coordinata con
quella relativa alla compagna ed al figlio (Sentenza del Tribunale
D-2902/2013).
3.
Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: