B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2984/2015
Sen t en z a d e l 9 ago s t o 20 17
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM dell'8 aprile 2015 / N (…).
D-2984/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino etiope di etnia amarica e religione ortodossa, è nato
ad Addis Abeba e da ultimo ha vissuto a Dire Daua. Il 28 agosto 2009
avrebbe iniziato il suo viaggio d'espatrio e dopo otto giorni avrebbe rag-
giunto il Sudan. In Sudan sarebbe rimasto fino a febbraio del 2014, dap-
prima nel campo profughi di Shagarab e poi a Khartoum. In seguito si sa-
rebbe recato in Libia per alcuni mesi prima di raggiungere l'Italia ed il 23 lu-
glio 2014 la Svizzera depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo
(cfr. verbale d'audizione del 28 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 3-
7).
Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, di essere espatriato dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione
in cui era detenuto con l'accusa di aver partecipato ad un tentativo di rove-
sciamento del governo e di aver avuto contatti con degli oppositori (cfr.
verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione del 5 marzo 2015 [di seguito: ver-
bale 2], D55). Inoltre, essendo un militare, in caso di ritorno rischierebbe di
venire punito per aver disertato (cfr. verbale 2, D137 e D143).
B.
Con decisione dell'8 aprile 2015, notificata all'interessato il 14 aprile 2015
(cfr. atto A26/1) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo,
pronunciando contestualmente l'allontanamento e l'esecuzione dell'allon-
tanamento in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
C.
L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) con ricorso dell'8 maggio 2015 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 11 maggio 2015) ed ha concluso in via princi-
pale all'accoglimento del ricorso ed alla trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per il completamento dell'istruttoria. In primo subordine, l'insor-
gente ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi sog-
gettivi insorti dopo la fuga e la concessione dell'ammissione provvisoria. In
secondo subordine, il ricorrente ha chiesto che l'esecuzione dell'allontana-
mento venga considerata inammissibile o inesigibile e che egli sia am-
messo provvisoriamente in Svizzera. Altresì, l'interessato ha presentato
una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese
processuali, con protestate spese e ripetibili.
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A sostegno del ricorso ha fornito i seguenti documenti:
– la copia della tessera militare (all. 1);
– la copia del certificato di formazione (all. 2);
– la copia del certificato d'insegnamento (all. 3);
– la comunicazione con l'UNHCR in Sudan del 5 maggio 2015 (all. 4).
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 settembre 2015 ha autoriz-
zato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce-
dura, accogliendo nel contempo la domanda di esenzione dal versamento
di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed invitando la
SEM a presentare una risposta al ricorso.
E.
Con risposta del 24 settembre 2015 l'autorità inferiore ha sostanzialmente
rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per pre-
sentare alcune osservazioni in merito al ricorso.
F.
In data 13 ottobre 2015 l'insorgente si è espresso in replica confermando
le conclusioni ricorsuali ed allegando i seguenti documenti:
– la comunicazione con l'UNHCR (all. 5);
– la documentazione del Commissioner for Refugees of Sudan dell'UN-
HCR inerente al riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente
(all. 6).
G.
La SEM, in data 3 novembre 2015, ha nuovamente confermato la deci-
sione impugnata e proposto la reiezione del gravame.
H.
Con osservazioni del 27 novembre 2015 il ricorrente ha postulato l'accogli-
mento del ricorso e la concessione dell'asilo.
I.
In data 23 dicembre 2015 la SEM non ha aggiunto ulteriori osservazioni.
Tale scritto è stato trasmesso all'insorgente per informazione.
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Pagina 4
J.
Il 17 giugno 2016 ed il 25 novembre 2016 l'insorgente ha richiesto informa-
zioni inerenti allo stato della procedura. Il Tribunale ha risposto a tali richie-
ste con scritti del 21 giugno 2016 e del 29 novembre 2016.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art, 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
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Pagina 5
3.
3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni dell'interes-
sato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché non sufficientemente
motivate e contraddittorie.
Anzitutto, le stesse non sarebbero concrete e particolareggiate. Malgrado
il richiedente avesse indicato di essere stato incarcerato a Dire Daua, le
indicazioni in merito al luogo preciso della sua detenzione sarebbero rima-
ste vaghe e prive di ogni dettaglio. Egli avrebbe semplicemente riportato la
presenza di 48 altre persone, tra cui nessun civile, e che la stanza sarebbe
stata poco più grande del locale d'audizione, non riuscendo così a fornire
una descrizione meticolosa malgrado l'importanza emotiva di tale avveni-
mento. Per di più, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere
come avrebbe trascorso il tempo mentre era detenuto. Di conseguenza, le
dichiarazioni fornite non permetterebbero di concludere che egli abbia vis-
suto personalmente tale privazione di libertà. Lo stesso varrebbe per
quanto riguarda le allegazioni inerenti al locale in cui veniva interrogato e
subiva dei maltrattamenti. Pertanto, il fatto che egli sia stato imprigionato
risulterebbe poco probabile.
In secondo luogo, le dichiarazioni dell'interessato in merito alle circostanze
della fuga sarebbero divergenti su punti essenziali. Il richiedente avrebbe
infatti dichiarato in un primo tempo di aver approfittato di una visita ai bagni
all'esterno del campo per poter evadere, mentre in un secondo tempo
avrebbe dichiarato che i bagni si trovavano all'interno della recinzione del
campo. Inoltre, una volta avrebbe menzionato di aver attraversato un ca-
nale con l'acqua sporca, mentre in un secondo tempo avrebbe omesso tale
dettaglio anche dopo essere stato sollecitato in merito.
In conclusione, la SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di con-
siderare verosimile l'allegata detenzione. Pertanto, l'autorità di prime cure
non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la
sua domanda d'asilo.
3.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi mo-
tivi d'asilo.
In primo luogo, egli ritiene che le considerazioni dell'autorità inferiore sulla
presunta inconsistenza delle allegazioni dovrebbero essere quantomeno
relativizzate e non dovrebbero essere sufficienti a fondare una valutazione
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negativa. Il ricorrente avrebbe infatti fornito un catalogo di elementi quali-
tativamente e quantitativamente importante. Egli avrebbe selezionato e de-
scritto alcuni aspetti della vita quotidiana ciò che sarebbe indizio di verosi-
miglianza. L'autorità di prime cure inoltre, non avrebbe considerato la pos-
sibilità che la povertà nella descrizione dei locali di detenzione e d'interro-
gazione potesse essere dovuta proprio al loro arredamento spoglio. Per di
più, andrebbe riconosciuto maggior rilievo al tanto tempo trascorso dalla
fine della detenzione all'audizione federale, ovvero più di cinque anni e
mezzo. Inoltre, l'autorità di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in
merito ai fatti occorsi. Di conseguenza, le pretese lacune in merito alla de-
scrizione di alcuni luoghi, da sole, non dovrebbero essere sufficienti per
poter ritenere inverosimili le allegazioni.
In secondo luogo, il ricorrente contesta le contraddizioni sollevate dall'au-
torità inferiore. In merito alle circostanze della fuga non sarebbero infatti
ravvisabili delle divergenze. Egli non avrebbe mai inteso affermare che "i
campi" in cui si trovavano i bagni erano fuori dalle recinzioni, poiché sa-
rebbe illogico che egli avrebbe dovuto scavalcare una recinzione proprio
per evadere. Circa il canale di acqua sporca oltrepassato nel corso della
fuga, sembrerebbe che il ricorrente abbia semplicemente omesso tale det-
taglio nel corso della seconda audizione.
In terzo luogo, il ricorrente avrebbe indicato di essere rimasto due anni in
un campo profughi dell'UNHCR in Sudan, la SEM non avrebbe tuttavia ri-
tenuto necessari ulteriori approfondimenti. La documentazione allegata, ot-
tenuta dalla sezione dell'UNHCR in Sudan, confermerebbe il riconosci-
mento quale rifugiato dell'interessato.
Infine, il ricorrente avrebbe allegato quale motivo d'asilo il fatto di essere
espatriato mentre prestava servizio militare. L'autorità di prime cure non
avrebbe effettuato una valutazione dei suoi timori, né dell'eventuale rischio
– a causa della diserzione – di essere incarcerato in condizioni contrarie ai
diritti fondamentali o di subire una condanna penale sproporzionata.
3.3 Nella risposta al ricorso, la SEM indica che non sarebbe in grado di
fornire una presa di posizione in merito alle circostanze del riconoscimento
della qualità di rifugiato da parte dell'UNHCR in Sudan in quanto non sa-
rebbe in possesso dei relativi documenti. In ogni caso, un tale riconosci-
mento non sarebbe vincolante per la SEM e lo stesso non avrebbe effetto
sulla decisione impugnata, essendo i motivi d'asilo dell'insorgente palese-
mente inverosimili. Infine, la documentazione fornita in sede ricorsuale, non
influirebbe sulle considerazioni della decisione. L'autorità inferiore non
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avrebbe infatti messo in dubbio il fatto che il ricorrente abbia svolto il servi-
zio militare.
3.4 In sede di replica, l'insorgente ha allegato la documentazione inerente
al riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dell'UNHCR in Sudan.
Egli ritiene che benché tale riconoscimento non sia vincolante gli andrebbe
comunque riconosciuto un peso importante. Nel complesso dunque, al ri-
corrente andrebbe concesso asilo in Svizzera.
3.5 Nella duplica, la SEM rileva che la documentazione del Commissioner
for Refugees of Sudan dell'UNHCR conterrebbe solo in modo superficiale
le allegazioni relative ai motivi della richiesta di protezione. La valutazione
della verosimiglianza sarebbe poi stata effettuata con una semplice cro-
cetta senza alcuna spiegazione. Per di più, il documento riporterebbe sol-
tanto la firma di una persona e non quella del "supervisor" come previsto
nel formulario. Queste carenze a livello formale comprometterebbero l'at-
tendibilità delle conclusioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
Dalla documentazione inoltre, non risulterebbe che il richiedente abbia
fatto menzione di pestaggi o maltrattamenti a differenza di quanto allegato
dinanzi alla SEM. Pertanto, l'autorità inferiore non potrebbe ragionevol-
mente basare la propria valutazione per il riconoscimento della qualità di
rifugiato sulle conclusioni dell'ufficio sudanese dell'UNCHR.
3.6 Con osservazioni successive, il ricorrente rileva che quando la SEM
accorda l'asilo ad un rifugiato gli trasmetterebbe una decisione formale
senza alcuna motivazione individualizzata sulle ragioni di tale riconosci-
mento non parrebbe assumere un rilievo decisivo dal momento che gran
parte delle autorità competenti degli altri Stati europee procederebbero
analogamente. Tale modo di agire sarebbe ritenuto, a ragione, perfetta-
mente logico e corretto. Rilevante sarebbe invece il fatto che l'UNCHR nella
sua valutazione – peraltro effettuata in tempi più vicini ai fatti allegati e sul
cui rigore e serietà non parrebbe lecito dubitare – avrebbe riconosciuto la
qualità di rifugiato all'insorgente.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
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Pagina 8
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
5.
Nel caso che ci occupa occorre analizzare se le dichiarazioni del ricorrente
adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
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In specie, l'insorgente ha allegato di essere stato arrestato ed incarcerato
in una cella sotterranea di un campo militare chiamato B._______ nei
pressi di Dire Daua poiché accusato di far parte del gruppo che ha tentato
di rovesciare il governo etiope, in particolare in collaborazione con due ge-
nerali (cfr. verbale 2, D55; verbale 1, pag. 8).
5.1 Il Tribunale ritiene opportuno analizzare anzitutto la situazione nel
luogo d'origine dell'insorgente al momento degli avvenimenti addotti.
Dalle elezioni del 2005 sono avvenuti numerosi tormenti e minacce ai danni
di gruppi politici. Il governo etiope ha arrestato, torturato e perfino ucciso
membri dell'opposizione (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada,
Treatment of members of the opposition parties and of their relatives, par-
ticularly those of the Coalition for Unity and Democracy [CUD], by govern-
ment authorities (2008-2009) [ETH103318.FE], 14 gennaio 2010 e relativi
riferimenti) e nel periodo postelettorale del 2005 soltanto in un centinaio di
casi sono state formalizzate le accuse, nonostante vi siano stati migliaia di
arresti (cfr. J. Abbink, Discomfiture of democracy? The 2005 election crisis
in Ethiopia and its aftermath, African Affairs, 105/419, 173-199, 2006).
Dopo il tentativo di rovesciamento del governo avvenuto il 24 aprile 2009,
parecchie persone sono state arrestate per motivi politici poiché sospettate
di aver partecipato a tale avvenimento (cfr. Amnesty International, Ethiopia:
Government must reveal fate of political prisoners, 5 May 2009, consultato
su: il 10.3.2017; United
States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Prac-
tices – Ethiopia, 11 March 2010, consultato su: /docid/4b9e52f84d.html > il 10.3.2017). A seguito di tale vicenda
vi è pure stato un processo ed in dicembre 2009 la Corte suprema federale
ha condannato in totale quaranta persone, tra cui cinque alla pena di morte
e trentatré alla prigione a vita (cfr. United States Department of State, 2009
Country Reports on Human Rights Practices – Ethiopia, 11 March 2010,
consultato su: il
10.3.2017).
Infine, a Dire Daua vi era una campo militare chiamato B._______ con delle
celle sotterranee (cfr. Oromia Support Group, Persecuted in Ethiopia: Hun-
ted in Hargeisa, Report 47, Februar 2012, pag. 57, consultato su
pia,%20hunted%20in%20Hargeisa.pdf > il 10.3.2017).
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Pagina 10
Ora, alla luce di tale situazione nel paese d'origine, può essere concluso
che il racconto dell'interessato si inserisce in un contesto di plausibilità ge-
nerale.
5.2 Proseguendo nell'analisi, per quanto attiene alla coerenza delle dichia-
razioni del ricorrente, va rilevato che esse risultano contraddittorie in un
unico punto. Segnatamente, in merito alle circostanze dell'arresto, l'insor-
gente ha dapprima dichiarato che collaboratori del ministero della difesa si
erano recati a casa sua e l'avevano portato a Dire Daua dove è stato trat-
tenuto in una prigione sotterranea (cfr. verbale 1, pag. 8) salvo poi fornire
una versione sostanzialmente diversa nel corso dell'audizione federale.
Egli ha infatti dichiarato di essere stato informato di essere ricercato e di
doversi recare a Dire Daua. L'indomani, è partito in auto con altri militari in
congedo, senza tuttavia essere scortato. Soltanto a Gigiga è stato infor-
mato di essere ricercato e da lì è stato accompagnato dalle guardie fino a
Dire Daua (cfr. verbale 2, D67-D77).
Per il resto, dalla lettura dei verbali d'audizione non risultano contraddizioni
crasse.
5.3 Per quanto attiene alla fondatezza delle allegazioni, è a giusto titolo
che la SEM nella decisione querelata ha ritenuto che l'insorgente non ha
saputo descrivere in maniera convincente il luogo di detenzione. Invero, il
racconto dell'interessato risulta a questo proposito vago e privo di dettagli.
In particolare, egli ha semplicemente riferito di essere stato detenuto con
altri 48 militari e che la stanza era simile al locale d'audizione e che era
buio in quanto si trattava di un sotterraneo (cfr. verbale 2, D82-D84,
pag. 8). Parimenti poco sostanziate risultano le descrizioni della stanza
dove veniva interrogato.
Cionondimeno, sulla sola base delle insussistenze in merito al luogo di de-
tenzione non è possibile fondare un giudizio complessivo e concludere
all'inverosimiglianza della detenzione.
Lo scrivente Tribunale non dispone tuttavia di elementi sufficienti per poter
esprimere un giudizio complessivo in merito alla verosimiglianza delle alle-
gazioni. In particolare, non vi sono sufficienti dettagli in merito ai maltratta-
menti subiti in carcere.
5.4 Di conseguenza, non potendosi in questa sede concludere dalle sole
misure d'istruzione ordinate dall'autorità di prima istanza quanto alla pre-
senza di eventuali ulteriori indizi d'inverosimiglianza e, nella negativa, circa
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Pagina 11
la misura della rilevanza in materia d'asilo degli avvenimenti addotti, il Tri-
bunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché que-
st'ultima abbia a verificare dettagliatamente quanto precede, giacché non
può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accer-
tare fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi
riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.) – e
precludere così un'eventuale istanza di ricorso all'interessato.
La SEM è pertanto invitata a sentire nuovamente l'interessato – invitandolo
in particolare a sostanziare le allegazioni in merito al periodo di detenzione
(e non unicamente in merito al luogo in cui è stato detenuto) – onde verifi-
care se gli eventi addotti sono stati personalmente vissuti dal ricorrente.
L'autorità di prime cure procederà in seguito ad un apprezzamento globale
dei fatti addotti e non mancherà neppure di analizzare il timore fondato del
richiedente di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo a seguito
dell'espatrio mentre prestava servizio militare.
6.
Il ricorso è pertanto accolto e la decisione della SEM dell'8 aprile 2015 è
annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) af-
finché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), al
completamento dell'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispet-
tosa dei considerandi della presente sentenza.
7.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
7.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
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Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 aprile 2015 è annullata e
gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 850.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: