Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2990/2011
Sentenza del 1° giugno 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Pietro Angeli-Busi;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 maggio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione 27 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del
23 maggio 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 23 maggio 2011, notificato
all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 26 maggio 2011);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data
26 maggio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, di essere nato e di
aver vissuto fino al 2008 a B._______ e con ultima residenza presso
diversi amici ad C._______, Algeria (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.);
che il richiedente, avrebbe lasciato l'Algeria a fine dicembre del 2010, in
quanto nel 2008 avrebbe tentato di espatriare fuggendo via mare con
altre persone tra cui D._______ e E._______, due compaesani
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dell'insorgente, i quali a causa d'una collisione con un'altra nave
sarebbero deceduti; che i fratelli dei due ragazzi deceduti riterrebbero il
richiedente responsabile della loro morte; che questi ultimi l'avrebbero
aggredito con un'arma da taglio ferendolo al viso (verbale 1, pag. 5); che
quindi, temendo per la sua vita, si sarebbe recato in automobile a
F._______ (Tunisia) per poi giungere a G._______ dove si sarebbe
imbarcato per la Sicilia (Italia) pagando un passatore; che, giunto in Italia,
il 28 gennaio 2011, avrebbe soggiornato tre giorni in Sicilia in una località
sconosciuta per poi recarsi in treno a H._______ dove avrebbe vissuto
illegalmente presso un conoscente fino al (…); che in codesta data,
sempre per mezzo del treno, sarebbe poi giunto in Svizzera a I._______
dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7
seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce d'averli lasciati al passatore
in Tunisia e che sarebbe stato impossibile ottenerne dei nuovi in 48 ore
(cfr. ricorso, pag. 2);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portato all'espatrio; che egli sostiene, in aggiunta, che
l'Algeria sarebbe un paese terribile in quanto dominano l'ingiustizia, il
terrorismo e la violenza; che, pertanto, egli ritiene che si dovrebbe
assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla
Svizzera, poiché la sua vita sarebbe in serio pericolo;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
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una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo,
subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato
delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza d'oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato d'aver lasciato il passaporto e la carta
d'identità al passatore in Tunisia in quanto gli avrebbe consigliato di
viaggiare senza documenti (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3);
che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti
d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza
di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli
ha dichiarato in sede di prima audizione di non aver fatto nulla ma che
avrebbe cercato di contattare il passatore per riuscire ad ottenere i detti
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documenti (verbale 1, pag. 5); che, altresì, nella seconda audizione ha
dichiarato di non aver contattato il passatore, poiché non avrebbe i soldi
necessari per effettuare la chiamata perché i soldi che ha ricevuto dal
Centro di registrazione li avrebbe utilizzati per comprarsi le sigarette (cfr.
verbale 2, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha rilasciato
dichiarazioni evasive ed incongruenti; egli ha dichiarato d'aver lasciato
l'Algeria il (…) a bordo di un'automobile e che giunto a F._______
avrebbe vissuto in un albergo con un amico; avrebbe poi proseguito fino
G._______ dove avrebbe soggiornato tre giorni per poi imbarcarsi verso
l'Italia il 27 gennaio 2011; che il 28 gennaio 2011 sarebbe sbarcato in
Sicilia e che vi avrebbe soggiornato per tre giorni presso un amico
marocchino in una città a lui sconosciuta; che sarebbe poi giunto a
H._______, in treno, viaggiando senza alcun documento e senza subire
mai un controllo, dove avrebbe vissuto con un conoscente fino al (…)
asserendo, tuttavia, in seconda audizione, che vi avrebbe vissuto per un
mese e mezzo; che di qui, avrebbe proseguito il viaggio, sempre in treno,
fino a I._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo in data
(…) (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pag. 3);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in
Svizzera senza ricordare dettagli importanti del viaggio, e che, oltracciò,
giova rilevare che varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta a tutt'oggi
quantomeno difficoltoso;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmente
inattendibili;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato
dall'Algeria, in quanto temerebbe ulteriori aggressioni da parte dei fratelli
dei due compaesani del richiedente deceduti in mare in un tentativo
d'espatrio, i quali lo riterrebbero responsabile di detto decesso;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda l'aggressione
all'arma bianca commessa per mano dei fratelli dei due compaesani
deceduti nel tentativo d'espatrio dell'ottobre 2008, egli afferma d'essere
stato aggredito in una via di B._______ una settimana dopo detto
incidente, mentre successivamente dichiara d'essere stato aggredito dieci
giorni dopo (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4); che egli ha
dichiarato che prima dell'accoltellamento si trovava in strada a parlare
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con qualcuno e che improvvisamente tre giovani l'avevano aggredito
facendolo cadere a terra, che, in seconda audizione ha asserito che si
trovava seduto e che improvvisamente si sarebbe ritrovato a terra a
causa di uno sgambetto compiuto da parte di uno dei tre aggressori
(verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4); che, inoltre egli asserisce di non
aver potuto riconoscere i suoi aggressori e che sarebbe stato informato
solo all'ospedale della loro identità e che, di conseguenza, mal si
comprende la mancata denuncia ai fratelli (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 2, pagg. 4 seg.); che, altresì, dalla data dell'aggressione e delle
successive minacce alla data d'espatrio sarebbero trascorsi due anni e
che, pertanto, appare illogico, in suddette circostanze, aver aspettato due
anni prima d'espatriare;
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, infine, il timore di subire future aggressioni da parte dei fratelli dei
due compaesani deceduti, non costituisce manifestamente un'azione
suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto
d'asilo, tanto più che non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non
possa ottenere dalle autorità in Algeria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi
nei suoi confronti;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta
l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 segg.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
vanta un'esperienza professionale quale gerente (…) e commerciante
(cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato d'avere ancora
parenti in patria e segnatamente i genitori e i suoi (…) fratelli vivono
tuttora a B._______, luogo in cui l'insorgente ha vissuto dalla nascita fino
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al novembre del 2008; che, pertanto, si può partire dal presupposto che
abbia una fitta rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: