B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2990/2017
Sen t en z a d e l 2 9 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Siria,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (ricorso
contro una decisione di riesame);
decisione della SEM del 25 aprile 2017 / N (…).
D-2990/2017
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Fatti:
A.
A._______, cittadino siriano, è entrato in Svizzera congiuntamente ai geni-
tori ed ai fratelli ed ha depositato domanda d'asilo il 6 settembre 2015.
B.
In data 25 settembre 2015 l'interessato è stato sentito sulle generalità (di
seguito: verbale), mentre il 7 aprile 2016 gli è stato concesso il diritto di
essere sentito circa un'eventuale non entrata nel merito della sua domanda
d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi,
RS 142.31).
Egli ha dichiarato che le autorità greche avrebbero obbligato lui ed i suoi
famigliari a lasciare le impronte digitali, ma che tuttavia non era loro inten-
zione chiedere asilo in tale Paese. In Grecia sarebbero infatti stati abban-
donati per strada e non avrebbero avuto nessuna possibilità di vivere, stu-
diare o lavorare. La situazione per i rifugiati sarebbe invero catastrofica,
facendo infatti difetto un sistema di accoglienza ed integrazione (cfr. ver-
bale, pagg. 6, 8-9 e diritto di essere sentito).
C.
Con decisione del 27 aprile 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché
l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia.
L'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda poiché es-
sendo l'interessato riconosciuto quale rifugiato in Grecia – Paese designato
dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2
lett. b LAsi – egli non avrebbero un interesse degno di protezione al rico-
noscimento della qualità di rifugiato in Svizzera. In seguito, la SEM ha rite-
nuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'al-
lontanamento. Da una parte non vi sarebbe alcun legame di dipendenza
particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU con i famigliari presenti in Svizzera,
mentre d'altra parte non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di rite-
nere che la sua vita sarebbe in pericolo in caso di ritorno in Grecia. Se
comunque dovesse essere confrontato ad una violazione dei suoi diritti
fondamentali, spetterebbe all'interessato sollevare tale violazione presso
le competenti autorità greche.
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Pagina 3
Con decisione della medesima data l'autorità inferiore non è parimenti en-
trata nel merito della domanda d'asilo dei famigliari disponendo nel con-
tempo il loro allontanamento in Grecia.
D.
Il ricorso interposto dall'interessato contro tale decisione dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 giugno 2016
è stato respinto con sentenza D-3544/2016 del 29 settembre 2016.
Il Tribunale è segnatamente giunto alla conclusione che non vi erano ele-
menti che permettevano di ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso
di trasferimento degli interessati. Malgrado la difficile situazione economica
in Grecia, essi avevano ottenuto un alloggio e ricevuto del cibo con l'aiuto
di strutture caritative. Inoltre, la madre del ricorrente era stata ricoverata
diverse volte presso una struttura psichiatrica in Grecia per il trattamento
dei suoi problemi salute. Infine, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse
neppure un rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU tra
i ricorrenti ed i parenti presenti in Svizzera.
E.
In data 7 marzo 2017 C._______, padre dell'interessato, si è rivolto alla
SEM con uno scritto chiedendo, a nome suo e dei suoi famigliari, nuova-
mente asilo in Svizzera. Essi allegano che a seguito della prospettiva in-
sopportabile di essere rinviati in Grecia, si sarebbero recati in ottobre 2016
in Germania dove avrebbero presentato una domanda d'asilo. In tale
paese i richiedenti avrebbero avuto molti problemi, segnatamente
C._______ avrebbe iniziato a soffrire di problemi di carattere psicologico.
Di conseguenza, essi avrebbero deciso di fare ritorno in Svizzera, dove il
26 gennaio 2017 il padre sarebbe stato ricoverato presso la Clinica psi-
chiatrica di D._______ a causa della sue condizioni di salute.
Alla domanda sono stati allegati:
– una copia del certificato medico del 15 febbraio 2017 che attesterebbe
la degenza di C._______ presso la Clinica psichiatrica cantonale di
D._______ dal 26 gennaio 2017 (doc. 1);
– una copia dell'ordine medico per ricovero di C._______ a scopo di cura
e assistenza ai sensi dell'art. 426 segg. CC del 26 gennaio 2017
(doc. 2);
D-2990/2017
Pagina 4
– una copia della notifica di ricovero di C._______ a scopo di cura o assi-
stenza (art. 426 CC; [doc. 3]).
F.
In data 16 marzo 2017 la SEM ha anzitutto informato il padre C._______
del trattamento dello scritto del 7 marzo 2017 quale domanda di riesame
ai sensi dell'art. 111b LAsi. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha richiesto
all'interessato, alla madre ed al fratello E._______ di regolarizzare l'istanza
– sottoscritta unicamente da C._______ – esprimendo per iscritto la loro
volontà di inoltrare una domanda di riesame in Svizzera. Infine, il padre è
stato esortato a fornire un rapporto medico redatto dal medico curante,
avendo egli fatto valere un peggioramento della sua salute.
G.
Il 28 marzo 2017 l'interessato, il fratello E._______ e la madre hanno re-
golarizzato l'istanza di riesame nel senso richiesto mentre C._______ ha
informato la SEM dell'inoltro da parte del medico curante del rapporto me-
dico.
H.
La SEM, con decisione del 25 aprile 2017, ha respinto la domanda di rie-
same dell'istante considerando che non vi erano motivi atti ad annullare la
decisione del 27 aprile 2016.
In particolare, l'autorità inferiore ha ribadito che la Grecia sarebbe vincolata
dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione ricono-
sciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica-
zione]) e dovrebbe garantire ai beneficiari di protezione internazionale l'ac-
cesso ad un'attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori ed al
sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione
sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio (art. 26-30 e 32 direttiva qualifi-
cazione). Pertanto, spetterebbe al richiedente, essendo stato riconosciuto
quale rifugiato, rivolgersi alle autorità greche facendo valere i suoi diritti.
Inoltre, in Grecia vi sarebbero, oltre alle strutture statali, anche degli orga-
nismi di natura caritativa di cui egli avrebbe oltretutto già beneficiato. In
conclusione, l'interessato non avrebbe dimostrato che in caso di rinvio in
Grecia vi sia un rischio sufficientemente reale ed imminente di subire dei
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trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Pertanto, non vi sarebbero motivi atti
ad annullare la decisione del 27 aprile 2016.
Con decisioni separate della medesima data l'autorità inferiore ha respinto
anche le domande di riesame dei genitori con i fratelli minorenni e del fra-
tello E._______.
I.
In data 24 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
26 maggio 2017) A._______, i genitori e E._______, sono insorti contro le
decisioni della SEM del 25 aprile 2017 con ricorso in atto unico dinanzi al
Tribunale chiedendo anzitutto la congiunzione delle cause, l'annullamento
della decisione impugnata (recte delle decisioni impugnate) e la conces-
sione dell'asilo in Svizzera. In subordine, essi hanno chiesto il rinvio degli
atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Altresì hanno presentato
una domanda di concessione di effetto sospensivo al ricorso e di assi-
stenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili.
Il ricorrente ed i famigliari ritengono che in caso di rinvio in Grecia vi sa-
rebbe concretamente il rischio di essere sottoposti a dei trattamenti vietati
dall'art. 3 CEDU. La sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09 così come numerosi articoli e rapporti
di organismi internazionali, in particolare i rapporti di Amnesty international,
"Trapped in Greece, An avoidable refugee crisis" del 18 aprile 2016 e
dell'UNHCR, "Greece as a Country of Asylum" di dicembre 2014, descrive-
rebbero la situazione catastrofica dei migranti in Grecia e l'assenza totale
di aiuti da parte dello Stato. Per i beneficiari di protezione internazionale
sarebbe in particolare molto difficile usufruire di misure di integrazione e
disporre di un alloggio. Le fonti citate testimonierebbero dunque la situa-
zione di indigenza a cui sarebbero confrontati i ricorrenti in caso di ritorno
in Grecia. Ciò condurrebbe poi ad un grave peggioramento delle condizioni
di salute di C._______, affetto da schizofrenia paranoide.
J.
Con misure supercautelari del 26 maggio 2017 il Tribunale ha provvisoria-
mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.
K.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 giugno 2017, ha respinto le ri-
chieste di concessione dell'effetto sospensivo – revocando nel contempo
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Pagina 6
le misure supercautelari ordinate – di congiunzione delle cause e di assi-
stenza giudiziaria. L'insorgente è pertanto stato invitato a versare, entro il
19 giugno 2017, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presunte
spese processuali. Infine, il rappresentante è stato invitato a giustificarsi
con procura scritta attuale.
L.
Il 9 giugno 2017 il rappresentante ha fornito la procura richiesta.
M.
Per mezzo dello scritto del 14 giugno 2017 l'insorgente ha richiesto al Tri-
bunale la riconsiderazione della decisione incidentale del 2 giugno 2017
alla luce della presenza di un'ampia rete famigliare in Svizzera e dell'acco-
glimento del ricorso presentato dalla zia. Per analogia, si dovrebbe dunque
considerare che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia sia inesi-
gibile in considerazione anche delle serie condizioni di salute del padre.
N.
Con decisione incidentale del 19 giugno 2017 il Tribunale ha respinto la
richiesta di riconsiderazione del ricorrente, confermato la decisione inci-
dentale del 2 giungo 2017 annullandone tuttavia il punto 5 del dispositivo e
fissando un ultimo termine di grazia con scadenza al 30 giugno 2017 per il
pagamento dell'anticipo spese.
O.
Il 30 giugno 2017 il ricorrente ha tempestivamente versato il suddetto anti-
cipo.
P.
Invitata a presentare una risposta al ricorso con ordinanza del Tribunale
del 5 luglio 2017, l'autorità inferiore rileva con osservazioni del 19 lu-
glio 2017 che gli obblighi della Grecia nei confronti del ricorrente – ricono-
sciuto quale rifugiato – si limiterebbero alla non-discriminazione nell'ac-
cesso ad un'attività retribuita, all'educazione, alla protezione sociale, alla
sanità, all'alloggio e alla libertà di circolazione all'interno dello Stato mem-
bro, mentre l'art. 3 CEDU non permetterebbe di dedurre alcun obbligo di
garantire un diritto all'alloggio ed un'assistenza finanziaria tale da permet-
tere il mantenimento di un certo tenore di vita. Un importante peggiora-
mento delle condizioni di vita in caso di trasferimento sarebbe costituivo di
una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in presenza di motivi umanitari
estremamente convincenti. Nel caso di specie la SEM ritiene che ciò non
sia il caso. Invero, malgrado la precarietà delle condizioni di vita di vita per
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Pagina 7
i beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, non risulterebbe
alcuna pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati rico-
nosciuti. Gli stessi cittadini greci sarebbero in effetti confrontati a delle con-
dizioni di vita difficile. I rapporti citati in sede ricorsuale sarebbero di portata
generale e farebbero riferimento alla situazione dei richiedenti l'asilo e non
a coloro che avrebbero già ottenuto protezione. Pertanto, apparterrebbe
all'insorgente rivolgersi alle autorità greche facendo valere i suoi diritti. Non
vi sarebbero dunque elementi per ritenere che il trasferimento costituirebbe
un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Per quel che concerne la pre-
senza in Svizzera di membri della famiglia del ricorrente la SEM rinvia alla
sua decisione del 27 aprile 2016 ed alla sentenza del Tribunale del 29 set-
tembre 2016. L'insorgente non potrebbe poi avvalersi della recente sen-
tenza del Tribunale riguardante la zia poiché l'esito della procedura sa-
rebbe il risultato di un apprezzamento individuale del caso. Infine, lo stato
di salute del padre sarebbe stato debitamente analizzato nel contesto del
ricorso del genitore.
Q.
Con replica del 25 agosto 2017 il ricorrente contesta le osservazioni della
SEM ritenendo invece la presenza di motivi umanitari estremamente con-
vincenti. Invero, lo stato psichiatrico del padre, nonostante le cure predi-
sposte e dosaggi importanti di farmacoterapia ansiolitica sarebbe rimasto
fragile, suscettibile di peggioramento e caratterizzato da una persistente
sintomatologia delirante, accompagnato da angoscia persistente di stampo
psicotico e da idee suicidarie ricorrenti con spunti deliranti. Anche
F._______, fratello dell'insorgente, sarebbe seguito da qualche mese dal
Servizio medico-psicologico di G._______ per la presenza di sintomi an-
siosi e depressivi, la cui gravità potrebbe condurre ad un arresto evolutivo.
Lo stato di salute del padre ed il fratello si ripercuoterebbero sull'intero nu-
cleo familiare e l'allontanamento dell'insorgente porterebbe all'esacerba-
zione delle loro condizioni psichiche.
R.
In sede di duplica, con osservazioni dell'11 settembre 2017, la SEM consi-
dera che il ricorrente ed i suoi famigliari possano essere rinviati in Grecia.
Nell'ipotesi in cui l'insorgente dovesse essere rinviato separatamente in
Grecia, non vi sarebbe neppure una violazione dell'art. 8 CEDU in quanto
la sua presenza in Svizzera a causa dello stato di salute del padre e del
fratello F._______ non risulterebbe indispensabile ai sensi della giurispru-
denza relativa a tale disposizione. Per di più, il padre ed il fratello sarebbero
accompagnati dalla madre. In conclusione, non vi sarebbero dunque ele-
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Pagina 8
menti che permetterebbero di concludere che, nell'ipotesi di un rinvio se-
parato del ricorrente verso la Grecia, tale fatto avrebbe come conseguenza
un'incidenza sullo stato di salute del padre e del fratello F._______ tale da
comportare una violazione dell'art. 3 CEDU.
S.
Con osservazioni finali del 29 settembre 2017 il ricorrente contesta le con-
siderazioni della SEM e ritiene che egli possa avvalersi del disposto di cui
all'art. 8 CEDU. Egli infatti rappresenterebbe per l'intera famiglia un punto
di riferimento centrale svolgendo, per certi versi, il ruolo del padre nell'or-
ganizzare la vita quotidiana, occupandosi delle questioni più importanti e
fungendo da interprete. Il suo rinvio in Grecia violerebbe pertanto non solo
l'art. 3 CEDU, ma bensì anche l'art. 8 CEDU.
T.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
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(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La SEM ha trattato la richiesta del 7 marzo 2017 dell'interessato e dei fa-
migliari quale istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.
3.1 La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'auto-
rità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione
(cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag. 947), è
prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre
2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio
straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dot-
trina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede la facoltà di
domandare la revisione delle decisioni – e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr.
DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza,
un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa co-
stituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una
domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga
di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal mo-
mento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente cor-
retta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori
riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN
SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz
[VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia
stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata
con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di
fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66
PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, Die aus-
serodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes
und der Kantone, 1985, pag. 173; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit. n. 715
segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per
analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli
stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione
(in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi
di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della deci-
sione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e
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Pagina 10
relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e re-
lativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando
bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale
(DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di rie-
same non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni
amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).
3.2 Quo alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda d'a-
silo, occorre fare riferimento agli argomenti di cui l'interessato si avvale
nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia
essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione
in materia d'asilo (cfr. art. 111c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il
richiedente asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti
nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano so-
praggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2017
VI/5 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Negli altri casi ed in particolare allor-
quando l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti
all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di richiesta di riesame
(cfr. ibidem).
3.3 Nel caso in oggetto, con scritto indirizzato alla SEM del 7 marzo 2017
ed intitolato "Domanda d'asilo" il ricorrente ed i famigliari non invocano al-
cun fatto nuovo atto a motivare la loro qualità di rifugiato, ma bensì fanno
valere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente,
essi richiedono di riconsiderare la loro situazione a causa delle difficili con-
dizioni di accoglienza in Grecia nonché dei problemi di salute del signor
C._______ insorti dopo la crescita in giudicato del provvedimento del
27 aprile 2016. Essi richiedono dunque l'adattamento di una decisione, ini-
zialmente corretta, a seguito di una modifica ulteriore dei fatti rilevanti.
Ora, già solo per questi motivi e senza necessità di ulteriori disamine, vi è
luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità di
prime cure, quale richiesta di riesame.
3.4 Alla luce di quanto precede dunque, essendo fatti valere unicamente
degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione tendente
alla concessione dell'asilo in Svizzera risulta nella fattispecie inammissi-
bile.
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Pagina 11
Nei citati limiti, vi è dunque luogo di entrare nel merito del ricorso
La conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera è inammis-
sibile, contro una decisione che nega il riesame di una decisione in cui non
si è entrati nel merito di una domanda d'asilo si può unicamente concludere
eventualmente alla concessione dell'ammissione provvisoria.
4.
Il ricorrente fa anzitutto valere di essere concretamente esposto al rischio
di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia
a causa delle condizioni di vita in tale Paese.
4.1 Orbene, il Tribunale rileva anzitutto che i mezzi di prova sul quale il
ricorrente fonda le sue allegazioni, ovvero la sentenza della Corte EDU
M.S.S. contro Belgio e Grecia, nonché i rapporti di Amnesty International
del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR di dicembre 2014, risalgono a prima della
decisione della SEM del 27 aprile 2016 ed avrebbero dunque dovuto e po-
tuto essere presentati nell'ambito del ricorso contro di essa. Di conse-
guenza, già solo per questo motivo, il riesame del provvedimento di prima
istanza cresciuto in giudicato è escluso. A titolo puramente abbondanziale,
il Tribunale rileva comunque che sia la sentenza sia i rapporti sono inerenti
alla situazione dei richiedenti l'asilo la cui procedura non è ancora conclusa
e non a quella di coloro – come il ricorrente – che hanno già ottenuto pro-
tezione in Grecia. Pertanto non risultano neppure pertinenti nella fattispe-
cie
4.2 In secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia
sono già state trattate sia dalla SEM nella decisione del 27 aprile 2016 sia
dal Tribunale nella sentenza D-3542/2016. Si è in particolare osservato che
ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, il peggioramento significa-
tivo delle condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente – in
assenza di motivi umanitari estremamente convincenti – a configurare una
violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Re-
gno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del
26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irri-
cevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del
27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hus-
sein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-
73 e confermato dalla recente sentenza E.T. e N.T. contro Svizzera ed Italia
del 30 maggio 2017, 79480/13, par. 23). Sia l'autorità inferiore, sia il Tribu-
nale non hanno riconosciuto né l'esistenza di motivi umanitari estrema-
mente convincenti né un rischio sufficientemente reale ed imminente per i
ricorrenti di subire delle privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di
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Pagina 12
applicazione dell'art. 3 CEDU. Invero, malgrado la difficile situazione eco-
nomica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostan-
ziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno – sia
di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno sia di na-
zionalità greca – tale Paese è comunque legato alla direttiva qualificazione.
Tale direttiva prevede la non discriminazione nell'accesso all'occupazione,
all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, e
agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione in-
ternazionale] della direttiva qualificazione). A questo proposito non è stata
riconosciuta alcuna pratica di discriminazione sistematica delle autorità
greche nei confronti dei beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di
rifugiato rispetto ai suoi cittadini (cfr. D-3435/2016 consid. 4.3.1; confer-
mata anche recentemente dalla sentenza del TAF E-4339/2017 del 23 gen-
naio 2018 consid. 8.1). Di conseguenza, spetta al richiedente ed ai fami-
gliari far valere i loro diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Invero,
essendo stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti
sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati;
RS 0.142.30, art. 16-24), tra cui la possibilità di adire i tribunali greci, ed in
ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, è stato ritenuto che essi
possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per
trovare un alloggio.
Tali suesposte considerazioni rimangono valide ed invariate nella presente
procedura dal momento che per quanto riguarda le condizioni di acco-
glienza dei rifugiati in Grecia, nella domanda di riesame qui in disamina,
l'insorgente non allega alcuna modifica dei fatti intervenuta ulteriormente.
Egli si limita a censurare nuovamente ed in maniera generale la precarietà
di tali condizioni senza sollevare alcun peggioramento della situazione o
una pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati, ricon-
fermandosi così nelle motivazioni già presentate nel corso della prece-
dente procedura. In altre parole, egli non ha fornito elementi atti a confutare
la valutazione dell'autorità inferiore nella decisione del 27 aprile 2016 e
pertanto, su questo punto, non risultano esservi motivi atti ad annullare tale
provvedimento.
5.
Per quanto riguarda l'asserita esacerbazione delle condizioni psichiche del
padre e del fratello, nonché la violazione dell'art. 8 CEDU in caso di allon-
tanamento separato dell'insorgente, il Tribunale rileva che dal momento
che anche i famigliari verranno allontanati (cfr. sentenze del Tribunale
D-2968/2017 e D-2989/2017 della medesima data) e che l'esecuzione av-
verrà congiuntamente, tale questione non si pone più.
D-2990/2017
Pagina 13
6.
Infine, il fatto che i parenti dell'insorgente abbiano ricevuto l'ammissione
provvisoria in Svizzera, non giustifica una diversa valutazione del caso in
disamina in quanto la situazione non risulta comparabile. Da una parte,
come già rilevato nella procedura precedente (e non essendo stato invo-
cato un cambiamento di circostanze al riguardo), non risulta alcun rapporto
di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Mentre dall'altra si ri-
leva che la procedura inerente ai famigliari in cui il Tribunale ha ammesso
il ricorso non è comparabile al caso di specie. Invero, date le particolarità
della situazione dei famigliari, segnatamente la gravità della sindrome post-
traumatica da stress della bambina sviluppatasi a seguito di eventi estre-
mamente traumatizzanti nonché la mancanza di un'adeguata rete fami-
gliare di sostegno, è stata riconosciuta per la stessa l'esistenza di un rischio
concreto di messa in pericolo contrario all'interesse superiore del fanciullo
(cfr. sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.9).
Nel caso qui in disamina invece, malgrado la fragilità dello stato psichiatrico
di C._______ e F._______, gli stessi non sono di gravità comparabile a
quello della bambina ed oltracciò essi saranno accompagnati dai famigliari
i quali, in particolare l'interessato ed il fratello E._______, contribuiscono in
maniera importante a garantire la stabilità del loro quadro psichico e costi-
tuiscono un importante punto di riferimento per tutti i membri della famiglia
(cfr. certificati medici allegati alla domanda di riesame e procedure D-
2968/2017 e D-2990/2017).
7.
Alla luce delle considerazioni precedenti dunque la decisione su riesame
del 25 aprile 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.– versato il
30 giugno 2017.
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
D-2990/2017
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La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2990/2017
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.– versato il 30 giu-
gno 2017.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: