Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D2992/2009
Sen t e n z a d e l 2 6 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Claudia CottingSchalch;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Angola,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 aprile 2009 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato minorenne – originario di B._______, nella provincia di
Uige (Angola) – è giunto in Svizzera, affermando per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbale d'interrogatorio del 28 gennaio 2006 [di seguito:
verbale 1]) di volersi ricongiungere con i suoi genitori (C._______ e
D._______) e i suoi fratelli, i quali risiedevano a E._______, al beneficio
dell'ammissione provvisoria a far tempo dal (…).
B.
Il 9 febbraio 2006, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Canton Ticino (SPI, attualmente Sezione della popolazione, di seguito:
SPOP) ha proposto all'UFM di includere l'interessato nello statuto del
padre e di concedergli l'ammissione provvisoria. Il 15 febbraio 2006, detto
Ufficio ha respinto tale proposta, in assenza degli accertamenti necessari
per appurare l'identità dell'interessato e l'esistenza di un legame di
filiazione.
C.
Il 20 aprile 2006, la SPOP ha chiesto nuovamente all'UFM di ammettere
provvisoriamente l'interessato come tutti i membri della sua famiglia,
facendo valere la presentazione da parte del padre dell'interessato di un
documento angolano originale, quale l'atto di nascita ("Cedula Pessoal";
cfr. doc. 1) dell'interessato, nonché il rapporto della Polizia cantonale del
(…), dal quale si evincerebbe che il citato documento non presenta
anomalie.
D.
Con scritto del 4 maggio 2006, l'UFM ha respinto la summenzionata
richiesta della SPOP, sottolineando che il documento – di cui non
sarebbe stato possibile stabilire l'autenticità e privo della foto del titolare –
non sarebbe sufficiente a dimostrare con certezza il legame di filiazione
dell'interessato con i suoi presunti genitori.
E.
Il 2 giugno 2006, l'interessato ha presentato una domanda di asilo in
Svizzera, dichiarando, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbale d'audizione del 13 giugno 2006 [di seguito: verbale 2] e
dell'11 luglio 2006 [di seguito: verbale 3]) di essere espatriato nel
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gennaio 2006 per raggiungere la sua famiglia che si trovava in Svizzera,
secondo quanto egli avrebbe appreso da un conoscente, presso cui
avrebbe risieduto a F._______ dal (…) rispettivamente dal (…), dopo la
scomparsa di sua (…), con la quale sarebbe rimasto a vivere a
B._______, a seguito della fuga dal Paese di origine nel 2002 dei suoi
genitori.
F.
Con decisione del 2 aprile 2009, notificata all'insorgente l'8 aprile 2009
(cfr. atto B 21/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto
Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola siccome lecita,
esigibile e possibile.
G.
In data 8 maggio 2009, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata limitatamente al punto di questione dell'esecuzione
dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, a sostegno della
quale ha prodotto la copia del conteggio paga relativo al mese di (…)
(cfr. doc. 2).
H.
Il 22 maggio 2009, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura.
I.
Con decisioni incidentali, il 22 giugno 2009, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021], a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato, nel
contempo, l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
J.
Il 24 giugno 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha
proposto la reiezione del gravame. Le stesse sono state trasmesse per
informazione al ricorrente.
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Pagina 4
K.
In data 29 marzo 2010, l'insorgente ha inviato al Tribunale una presa di
posizione della G._______, circa le capacità e l'integrazione socio
professionale del medesimo (cfr. doc. 3).
L.
Tramite scritto del 18 agosto 2010, indirizzato all'UFM, la ditta H._______
SA ha comunicato lo scioglimento anticipato del contratto di tirocinio
stipulato con il ricorrente, allegandone una copia (cfr. doc. 4).
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
2.1. Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
2.2. Il ricorso dell'8 maggio 2009 verte solo sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso
è costituito unicamente da tale questione, mentre che la decisione
impugnata del 2 aprile 2009 è cresciuta in giudicato in materia di asilo e
riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale
si limiterà all'esame dei punti 4 e 5 del dispositivo della decisione
querelata relativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
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3.
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata l'UFM, in merito all'esecuzione
dell'allontanamento, ha considerato segnatamente che né la situazione
vigente in Angola – caratterizzata da un ritorno alla pace dopo 27 anni di
guerra civile, malgrado la situazione sociale e umanitaria preoccupante in
diverse province – né la situazione personale del ricorrente – giovane,
con una certa esperienza professionale, senza seri problemi medici e che
avrebbe vissuto a F._______ – si opporrebbero ragionevolmente al
ritorno di quest'ultimo in Angola.
5.2. Nel gravame, l'insorgente, che non si oppone alla decisione di rifiuto
della sua domanda di asilo, contesta l'esecuzione dell'allontanamento,
ritenendola ragionevolmente inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). In
particolare, egli sostiene che, in caso di rientro nel suo Paese di origine,
non sarebbero date le condizioni minime per un'esistenza nel rispetto
della dignità umana, e meglio non potrebbe beneficiare delle condizioni di
un adeguato reinserimento, a causa dell'inesistenza di mezzi necessari al
sostentamento e di una sufficiente rete sociale, di cui invece godrebbe in
Svizzera, dove risiedono i suoi genitori e fratelli – con cui formerebbe
un'unica economia domestica – posti al beneficio dell'ammissione
provvisoria.
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5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
modifica della sua posizione. Detto Ufficio ha, di conseguenza, rinviato ai
considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente.
6.
6.1. Ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAsi, al momento di segnatamente
ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM deve tener conto del
principio dell'unità della famiglia.
6.1.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, in virtù di tale principio,
l'ammissione provvisoria di un membro della famiglia conduce di regola
all'ammissione provvisoria di tutti i membri della famiglia, in assenza di
motivi suscettibili di giustificare un'eccezione a questa regola
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 12 consid. 7b pag. 77 e
GICRA 1995 n. 24 consid. 911 pag. 229 e seg., sentenza del Tribunale
E5822/2008 del 17 febbraio 2011 consid. 6., D4982/2006 del 26 maggio
2010 consid. 4.4 e D7710/2008 del 12 luglio 2010 pagg. 67, nonché E
5698/2010 del 1° novembre 2010 consid. 4.2.2). Inoltre, l'art. 8 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), nell'ambito del
diritto al rispetto della vita privata e familiare, presuppone tra l'altro un
legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente
in Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_758/2007 del
10 marzo 2008 consid. 5.1, 2C_80/2007 del 25 luglio 2007 consid. 2.2,
2A.421/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 1.2, 2A.621/2006 del 3 gennaio
2007 consid. 4.1; Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 130 II
281 consid. 3.13.2 pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60
consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg.,
DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364
e relativi riferimenti; DTF 122 II 1 consid. 1e pag. 5; GICRA 2005 n. 3
consid. 3.13.3, GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21
consid. 8c/aabb; fra le tante sentenza del Tribunale D1553/2008 del
27 giugno 2011 consid. 7.2, D1427/2011 del 28 marzo 2011 pagg. 67,
D6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3; cfr. anche ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal
[RDAF] 1997, pag. 285). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono
appellarsi, tra gli altri, i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli
minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1,
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DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c), così come il
concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al
matrimonio (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1 pag. 667 e relativi
riferimenti; GICRA 1993 n. 24; cfr. a tal proposito art. 1a lett. e
dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali [OAsi 1], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i
partner registrati). Peraltro, vengono inclusi nella protezione sancita
dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali
potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia,
segnatamente tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli (cfr. DTAF
2008/47 consid. 4.1.1 pag. 667 e seg. con relativi riferimenti). Del resto,
nei rapporti all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità
della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto
– un rapporto di dipendenza (cfr. Sentenza del TF 2A.145/2002 del
24 ottobre 2002 consid. 3.23.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14,
DTF 120 Ib 257 consid. 1df pag. 26 segg.). Ciò implica ad esempio che
lo straniero sia affetto da un grave handicap fisico o mentale, oppure da
una malattia grave tale da rendere necessaria in permanenza l'assistenza
da parte dei familiari in Svizzera (cfr. DTF 125 II 521 consid. 5, DTF 120
Ib 257 consid. 7 pag. 227 e seg., DTAF 2008/47 consid. 4.1.1 pag. 678,
GICRA 1995 n. 24 consid. 7 pag. 227 e seg., GICRA 1994 n. 7 consid. 3d
pag. 63 e seg.).
Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente non è stato in grado di comprovare
sino ad oggi il rapporto di filiazione e di parentela con i suoi presunti
familiari, malgrado i ben (…) anni trascorsi dalla presentazione della sua
domanda di asilo. Infatti, il documento angolano in originale presentato
dall'insorgente come l'atto di nascita ("Cedula Pessoal"; cfr. doc. 1) non è
suscettibile di apportarne minimamente la prova. In particolare, non è
possibile appurare che suddetto documento si riferisca effettivamente al
ricorrente, ritenuto che egli non ha comprovato la sua identità. Da un lato,
segnatamente, l'atto di nascita in oggetto non è stato accompagnato da
alcun documento di identità o di viaggio valido ai sensi di legge e,
dall'altro lato, esso medesimo non ne costituisce uno, tanto più che è
privo di fotografia. Di conseguenza, il ricorrente non può prevalersi del
principio dell'unità della famiglia, in relazione all'ammissione provvisoria
concessa ai suoi presunti familiari, non essendo stato comprovato un
legame degno di tutela. Del resto, quand'anche il legame familiare fosse
comprovato, il ricorrente non può comunque far capo a tale principio,
ritenuto che nessuna delle condizioni di applicazione dell'art. 8 CEDU
sopraccitata è realizzata. Difatti, l'insorgente, ormai maggiorenne, non si
trova in un rapporto di dipendenza con i suoi presunti familiari, giacché
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non è affetto da grave handicap fisico o mentale, oppure da una malattia
grave tale da rendere necessaria in permanenza l'assistenza da parte dei
familiari in Svizzera, o viceversa.
6.1.2. In considerazione di quanto suesposto, ne discende che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, come ordinata dall'UFM,
non viola il principio dell'unità della famiglia.
6.2. Peraltro, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone
l'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con
l'art. 83 cpv. 1 LStr).
6.3.
6.3.1. Ritenuto segnatamente il diniego dell'asilo e della qualità di
rifugiato nei confronti del ricorrente nella decisione di prima istanza,
regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da
parte del medesimo tramite l'atto ricorsuale dell'8 maggio 2009, non
emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Angola possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre
1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di
rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nella fattispecie, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio in Angola al rischio
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reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In
altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. D'altronde, nel caso
dell'Angola, la difficile situazione generale (cfr. GICRA 2004 n. 32
consid. 7.27.3 pag. 229 segg.), in ogni caso, non lascia apparire
l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé
inammissibile.
6.3.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
6.4.
6.4.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28
consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191).
6.4.2. In Angola, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nella totalità del territorio nazionale. In particolare, secondo la
giurisprudenza del Tribunale riferita a detto Paese, l'esecuzione
dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di
Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando
Cubango. In assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro
sono sufficienti per quanto riguarda Luanda e le città facilmente
accessibili nelle provincie di Cunen, Huila, Namibe, Benguela, Huambo,
Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le condizioni di vita in
questi agglomerati non sono tali da escludere, per motivi umanitari,
l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo che vi avevano il
loro ultimo domicilio o dove dispongono di solidi legami. Ciò vale
soprattutto per le persone giovani (uomini celibi o coppie) senza bambini
e non affetti da gravi problemi di salute. Per i richiedenti l'asilo che non
appartengo a dette categorie, occorre verificare se l'esistenza di una rete
familiare o sociale in loco, o la loro situazione finanziaria personale, gli
permetterà di beneficiare di possibilità di reinserimento accettabili
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(cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2. in fine e 7.3 pag. 230 e segg., nonché
fra le tante sentenze del Tribunale E245/2007 del 28 settembre 2010
consid. 7.3, D5511/2006 del 29 giugno 2010 consid. 6.3.1, D5533/2006
del 10 febbraio 2010 consid. 7.2, D5989/2006 del 12 novembre 2009
consid. 8.3).
6.4.3. Nel caso in esame, il ricorrente è originario di B._______, nella
provincia di Uige – ciò che incontestato da parte dell'UFM – dove è nato
ed ha vissuto prima con la sua famiglia e poi da solo con sua (…),
rispettivamente con i suoi (…) paterni, fino all'aprile/maggio 2004
(cfr. verbale 1 D11, verbale 2 pagg. 1 e 4, verbale 3 pagg. 45, nonché
ricorso pag. 2). Detta provincia fa parte delle provincie verso cui
l'esecuzione dell'allontanamento non è all'ora attuale ragionevolmente
esigibile, secondo la giurisprudenza sopraevocata. Ciò nonostante, risulta
dalle dichiarazioni stesse dell'insorgente che egli ha vissuto dopo la
scomparsa di sua (…), rispettivamente dal (…), per circa un anno, nella
città di F._______ (cfr. verbale 2 pag. 1 e verbale 3 pag. 5), dove egli ha
potuto lavorare per (…) mesi come (…) (cfr. verbale 2 pag. 2 e verbale 3
pag. 5) e dove è stato ospitato (per un periodo di […] mesi) da un
conoscente, amico dei suoi (…) paterni, nonché (…) di B._______, il
quale l'avrebbe informato sulla sorte della sua famiglia, come pure gli
avrebbe organizzato e finanziato il viaggio di espatrio (cfr. verbale 1 D7,
verbale 2 pagg. 1 e 4, verbale 3 pagg. 45 e 7, nonché ricorso pag. 2). In
tali condizioni, sebbene il ricorrente abbia affermato in sede di ricorso di
non avere nessuna rete sociale in patria (cfr. verbale 2 pag. 2, verbale 3
pag. 4 e ricorso pag. 4), vi è ragione di ritenere che egli disponga in detta
città di una rete sociale suscettibile di offrirgli le possibilità necessarie al
suo reinserimento. Peraltro, negli anni in cui il ricorrente è rimasto da solo
in patria, ancora minorenne, egli è riuscito a procurarsi i mezzi sufficienti
per il suo sostentamento, trovandosi un lavoro (cfr. verbale 2 pag. 2 e
verbale 3 pag. 5), ciò che permette di manifestamente relativizzare
l'eventualità che egli non possa reinserirsi adeguatamente nel Paese di
origine. D'altronde, egli potrà usufruire della formazione ed esperienza
professionale quale (…) acquisita a F._______ (cfr. verbale 2 pag. 2 e
verbale 3 pag. 5) o quella quale (…) acquisita in Svizzera (cfr. ricorso
pag. 4). In aggiunta, il ricorrente potrà, se necessario, richiedere un
adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Inoltre, egli
è un uomo giovane, celibe senza figli e senza alcun onero familiare,
nonché in buona salute, ritenuto che non ha nemmeno preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
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permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, ne
discende che l'insorgente dispone di un'effettiva alternativa di soggiorno
interna a F._______, in relazione alla quale sono adempiti i presupposti
per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale in detta
città.
Infine, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente in Svizzera, il
Tribunale rileva che i (…) anni di soggiorno in questo Paese non
costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione del suo allontanamento
in patria. Infatti, egli ha trascorso l'infanzia e quasi tutta l'adolescenza in
Angola. Inoltre, sebbene l'insorgente abbia potuto dimostrare il suo
talento sportivo ed intraprendere un apprendistato professionale come
(…) (cfr. doc. 3 e 4), egli non ha dimostrato di essere in grado di
mantenere i suoi citati impegni lavorativi, essendo stato licenziato per
abbandono volontario del posto di lavoro, così come non risulta
intrattenere relazioni personali in Svizzera che egli non possa ricrearsi nel
suo Paese di origine. Pertanto, il grado di integrazione dal profilo
socioculturale del ricorrente è maggiore in Angola che in Svizzera.
In aggiunta, nonostante il soggiorno di (…) anni del ricorrente in questo
Paese, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave
situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo
abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 35 LAsi
come pure 33 OAsi 1, allorquando un tale esame non è di competenza di
questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone
rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante
in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di
asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che
ha dimostrato un certo grado d'integrazione (cfr. DTAF 2009/40
consid. 4). Di conseguenza, l'eventuale concessione di un tale permesso
all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie.
6.4.4. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr).
6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 2 LStr; DTAF 2008/34 consid. 513515). Infatti, il ricorrente, usando
della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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7.
In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: