Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2992/2011
Sentenza del 3 giugno 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione del 23 maggio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29 aprile 2011
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 3 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
23 maggio 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 23 maggio 2011, notificato
all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 26 maggio 2011);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data
26 maggio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato e con ultimo
domicilio a B._______, Algeria (cfr. verbale 1, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato l'Algeria nell'ottobre del 2009, in
quanto in Algeria i diritti non sarebbero rispettati, la corruzione
dilagherebbe ed infine, la libertà ed il benessere non sarebbero garantiti
(cfr. verbale 1, pag. 5); che quindi, avrebbe raggiunto C._______ con un
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taxi dove avrebbe proseguito con l'aereo verso la Turchia per giungere ad
D._______; che, dopo due giorni, si sarebbe recato in autobus a
E._______ dove avrebbe proseguito in gommone verso la Grecia e
precisamente l'isola di F._______ luogo in cui il 19 novembre 2009, in
base al riscontro dattiloscopico EURODAC, le autorità greche hanno
rilevato le sue impronte; che, dopo un breve periodo a F._______, egli si
sarebbe imbarcato verso G._______ dove avrebbe soggiornato
illegalmente per un anno e mezzo; che, in seguito, sarebbe giunto su
un'isola greca, a suo dire, chiamata H._______ e, nascondendosi in un
camion, si sarebbe imbarcato verso l'Italia giungendo a I._______ e
proseguendo sul camion fino a L._______; che da qui, avrebbe preso il
treno per M._______ dove avrebbe soggiornato per una ventina di giorni
prima di proseguire, sempre per mezzo del treno, per N._______; che vi
sarebbe rimasto per altri cinque giorni prima di giungere in Svizzera a
O._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1,
pagg. 6 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce d'aver perso il passaporto
allorquando si trovava in Turchia e che la carta d'identità avrebbe dovuto
trovarsi a B._______ presso il suo ultimo domicilio benché
successivamente i suoi famigliari l'avrebbero informato del contrario e che
sarebbe quindi stato impossibile ottenerne dei nuovi in 48 ore (cfr.
ricorso, pag. 2);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portato all'espatrio; che egli sostiene, in aggiunta, che
l'Algeria sarebbe un paese terribile in quanto dominano l'ingiustizia, il
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terrorismo e la violenza; che, pertanto, egli ritiene che si dovrebbe
assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla
Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo,
subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato
delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato in un primo momento d'aver perso il
passaporto in Turchia mentre in un secondo momento, ha asserito
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d'averlo lasciato al passatore in Turchia (cfr. verbale 1, pag. 3 e
verbale 2, pag. 4); che la carta d'identità avrebbe dovuto trovarsi a casa
dei suoi genitori in Algeria (cfr. verbale 1, pag. 4); che, alla domanda di
cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo
essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle
48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato in sede di
prima audizione di non aver fatto nulla perché non avrebbe capito il
contenuto del foglio che lo informava della sopraccitata incombenza ma
che avrebbe cercato di contattare la famiglia per riuscire ad ottenere il
detto documento (cfr. verbale 1, pag. 4); che, altresì, nella seconda
audizione ha dichiarato di aver cercato di contattare la sua famiglia ma
che non avrebbe trovato nessuno, per poi contraddirsi immediatamente
dicendo che avrebbe parlato con il fratello e che quest'ultimo gli avrebbe
comunicato che il detto documento non si troverebbe a casa dei genitori
(cfr. verbale 2, pag. 2);
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
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che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato
dall'Algeria per motivi economici;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua
domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza; che,
segnatamente, i problemi di ordine economico e professionale, legati
all'impossibilità di trovare un posto di lavoro che possa garantirgli la
copertura assicurativa ed un maggior benessere (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 2, pag. 3, nonché ricorso, pag. 2), non costituiscono
manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 segg.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
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convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
vanta un'esperienza professionale quale commesso nella compravendita
(cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 3); che egli ha altresì confermato
d'avere ancora parenti in patria e segnatamente i genitori e i suoi quattro
fratelli vivono tuttora a B._______, luogo in cui l'insorgente ha vissuto
dalla nascita fino all'ottobre del 2009; che, pertanto, si può partire dal
presupposto che abbia una fitta rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: