Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2993/2011
Sentenza del 3 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 maggio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il (…) e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di
asilo,
i verbali di audizione del 3 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
24 maggio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 24 maggio 2011, notificata
oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato il 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 26 maggio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere cittadino algerino, nato ad B._______, nonché di
avervi avuto ultimo domicilio prima dell'espatrio,
che egli ha affermato di essere espatriato per cercare un lavoro e
migliorare la sua situazione economica al fine di garantirsi un futuro,
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese da B._______
in aereo l'(…) 2010 e di essere atterrato a C._______ (Turchia); che, in
seguito, sarebbe andato ad D._______ (Grecia), dove sarebbe rimasto
un mese; che si sarebbe poi recato a E._______ (Grecia), rimanendovi
un mese circa; che, verso il 14 aprile 2011, si sarebbe recato in Italia,
dapprima ad Ancona, dove sarebbe rimasto una decina di giorni, poi a
F._______, a G._______ ed infine a H._______, da dove avrebbe preso
un bus fino a I._______ (Svizzera),
che, nella decisione del 24 maggio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia di asilo un documento di identità o di viaggio valido entro le
48 ore dall'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia
realizzata nel caso di specie,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una
situazione di oggettiva impossibilità; che ci sarebbero pertanto ragioni
scusabili che giustificherebbero la mancata consegna di documenti di
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identità; che, pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda di asilo; che, in particolare, egli sarebbe giunto
in Svizzera privo di documenti; che avrebbe consegnato il passaporto al
passatore per evitare che, in caso di controllo in Grecia, le autorità lo
rinviassero in Turchia; che egli non avrebbe portato con sé i documenti di
identità su consiglio del passatore; che la sua carta di identità si
troverebbe ad B._______, a casa sua e dei suoi famigliari e che, avendo
ora capito il motivo per il quale gli si chiede di dimostrare la sua identità
cercherebbe di fare il possibile per farsela spedire; che il ricorrente fa
valere, peraltro, che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in
relazione alla qualità di rifugiato o riguardo all'esecuzione del suo
allontanamento, segnatamente perché la situazione generale nel suo
Paese sarebbe terribile, in quanto dominerebbero l'ingiustizia, il
terrorismo e la violenza; che, quindi, occorrerebbero maggiori
approfondimenti in relazione all'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
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documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che non soccorre l'insorgente né la vaga e stereotipata allegazione
secondo cui non gli sarebbe stato possibile consegnare il suo passaporto,
poiché il passatore glielo avrebbe sequestrato per andare dalla Turchia
alla Grecia e non glielo avrebbe più restituito (cfr. verbale 1, pag. 4), né
l'asserzione secondo la quale non gli sarebbe stato possibile consegnare
nemmeno la sua carta di identità, in quanto sarebbe a casa sua ad
B._______ (cfr. verbale 1, pag. 5); che tali affermazioni, peraltro non
corroborate in alcun modo, infatti, non costituiscono ragioni valide per
giustificare la mancata consegna di documenti ai sensi della legge; che,
inoltre, non risulta che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento dei suoi
documenti, ciò che costituisce un indizio della dissimulazione dei
documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un
documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché
per procurarsene di nuovi o di complementari; che, d'altronde, il ricorrente
ha esplicitamente affermato di non aver intrapreso nulla in tal senso,
motivando tale inazione con il timore di essere rimpatriato nel suo Paese
(cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2, D7-8); che ciò è una palese
indicazione della sua volontà di dissimulare detti documenti, in violazione
del suo dovere di collaborare,
che, in aggiunta, è poco credibile che il ricorrente abbia potuto varcare il
confine Schengen, attraversare più Paesi europei, servendosi di diversi
mezzi di trasporto (nave, treno e bus), senza documenti e senza subire
alcun controllo,
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti di identità e le circostanze del
viaggio, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi
documenti di identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti di identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per cercare un lavoro e migliorare la sua situazione economica al
fine di garantirsi un futuro (cfr, verbale 1, pag. 5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, i motivi di asilo fatti valere dall'insorgente sono
manifestamente irrilevanti in materia di asilo e nella presente procedura;
che, segnatamente, il timore di ritrovarsi in una situazione economica
difficile, senza lavoro e senza mezzi per poter proseguire gli studi, non
rappresenta un'esposizione a fondati e seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che non soccorre l'insorgente la mera affermazione di parte, non
corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza,
secondo cui la situazione in Algeria sarebbe terribile, in quanto
dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza (cfr. ricorso, pag. 3),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA
2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria, non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha
frequentato le scuole fino al primo anno di università (cfr. verbale 1,
pag. 3); che egli dispone in Patria di una rete sociale e familiare; che,
infatti, suo padre, sua madre, suo fratello e sua sorella vivono ad
B._______ e possiede zii e zie sparsi sul territorio algerino (cfr. ibidem),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti in
causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3
lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: