Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2994/2011
Sentenza del 1° giugno 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, alias
C._______, alias
D._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 maggio 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data il 10
dicembre 2009 in Svizzera;
il verbale d'audizione del 16 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 21
aprile 2010 di non entrata nel merito giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d della
legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) la quale è cresciuta
in giudicato in data 27 maggio 2010;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data 11
ottobre 2010 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
il verbale d'audizione del 21 ottobre 2010 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 21 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 34 cpv. 2
lett. d LAsi la quale è poi stata annullata prima della notifica al
richiedente, in quanto le autorità italiane hanno respinto la richiesta
svizzera di presa in carico;
il verbale d'audizione del 10 maggio 2011 (di seguito: verbale 3);
la decisione dell'UFM del 18 maggio 2011 giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi, notificata il 19 maggio 2011 all'interessato (cfr. act. B 36/1);
il ricorso inoltrato il 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 26 maggio 2011);
l'incarto dell'UFM, trasmesso a codesto Tribunale in data 27 maggio
2011;
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ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano di etnia hausa, nato e con ultimo domicilio a
E._______, nello stato di Plateau (cfr. verbale 2, pag. 2);
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che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese per il
timore di essere ucciso come i suoi genitori a causa dei tumulti scoppiati
a novembre 2008 a seguito delle elezioni durante le quali vi sarebbero
state delle irregolarità, oppure poiché il vincitore sarebbe stato un
cristiano, ciò che non sarebbe stato gradito dai musulmani; che egli
sarebbe quindi espatriato ad agosto, ottobre, oppure a novembre 2008
(cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5) recandosi attraversando il Niger
per giungere in Libia; che, dopo un soggiorno di un mese, sarebbe partito
alla volta della Sicilia a bordo di una barca dove sarebbe sbarcato a
"F._______" in data 29 marzo 2009 (cfr. verbale 1, pag. 6); che avrebbe
quindi soggiornato in un albergo per sei mesi per poi recarsi a G._______
in ottobre 2009; che, infine, avrebbe raggiunto la Svizzera passando per
H._______ in treno in data 10 dicembre 2009; che, dopo la crescita in
giudicato della decisione dell'UFM del 21 aprile 2010, egli è stato
allontanato verso l'Italia a I._______; che si sarebbe quindi spostato in
treno a J._______ dove avrebbe soggiornato fino al 10 ottobre 2010; che
avrebbe poi nuovamente raggiunto la Svizzera in treno l'11 ottobre 2010
(cfr. verbale 2, pag. 6);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11
agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione; che, inoltre, ha aggiunto che stando egli in Svizzera
senza alcun permesso e in qualità di richiedente l'asilo, non gli sarebbe
possibile contattare la rappresentanza diplomatica nigeriana in Svizzera
per farsi rilasciare un documento d'identità; che, peraltro, non vi sarebbe
nessuno in loco che possa provvedere a procurargli dei documenti
d'identità; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha ritenuto che vi
sarebbero delle ragioni per ulteriori approfondimenti anche in merito
all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera;
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua seconda domanda d'asilo; che, infine, ha
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa del versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6);
che, nel caso concreto e sebbene l'11 ottobre 2010 gli è stato letto e
spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare
un documento d'identità (cfr. act. UFM B 2/1), il ricorrente, a distanza di
oltre sette mesi dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha
esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che egli si è limitato a dichiarare di non aver mai posseduto né una carta
d'identità, né un passaporto, né di averli richiesti (cfr. verbale 1, pag. 4;
verbale 2, pag. 4); che, interrogato circa la mancata produzione dei
documenti d'identità, ha addirittura allegato di non aver mai saputo della
necessità nonostante il fatto che gli era stato consegnato il formulario
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relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità ed il fatto
che gli era già stata ribadita la necessità di presentare detti documenti
nella prima audizione (cfr. verbale 2, pag. 5); che, confrontato in merito, il
ricorrente si è limitato a tacere (cfr. verbale 3, pag. 2); che, inoltre, la
succitata incombenza doveva essergli già nota dalla sua prima procedura
d'asilo (cfr. act. A 3/1; cfr. verbale 1, pag. 5); che, peraltro, nella decisione
dell'UFM del 21 aprile 2010 la quale è rimasta incontestata
dall'insorgente, era stato ritenuto che costui non era stato in grado di
giustificare in maniera attendibile la mancata presentazione dei
documenti d'identità (cfr. act. A 20/7, pag. 3); che con tale
comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun
modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera
identità;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
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persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per il timore di essere ucciso da terzi;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che durante la prima procedura d'asilo
l'insorgente ha dichiarato che la madre sarebbe stata uccisa all'esterno
della casa, mentre lui e il padre si trovavano all'interno dell'abitazione, e
che al genitore era stata tagliata la testa col machete solo quando
entrambi erano usciti dalla casa (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che,
invece, durante la presente procedura d'asilo, egli ha sostenuto che
entrambi i genitori sarebbero stati uccisi con un'arma da fuoco all'interno
della casa mentre lui si trovava alle loro spalle; che, inoltre, non ha
saputo indicare quali ferite sarebbero state inflitte col machete al padre
(cfr. verbale 3, pagg. 2 e 5 seg.); che, confrontato in merito a tale
discordanza, il ricorrente si è limitato a dichiarare che non avrebbe niente
da aggiungere (cfr. verbale 3, pag. 9); che non ha fornito altresì una
valida spiegazione circa le due versioni divergenti della causa dei tumulti
presentati tra la prima e la seconda procedura d'asilo (cfr. verbale 3,
pagg. 8 seg.); che, per di più, non ha saputo indicare né quando hanno
avuto luogo le elezioni governative, né chi fosse il vincitore delle elezioni,
né il candidato antagonista, né per quanto tempo sarebbero durati gli
scontri e neanche quando è avvenuto l'assassinio dei genitori al quale era
presente; che, infatti, nella seconda audizione, egli ha asserito di essere
stato ferito a metà novembre 2008 e di aver convissuto con i disordini per
circa due o tre mesi prima del suo espatrio avvenuto a novembre 2008,
nonostante abbia dichiarato poco prima che i tumulti sarebbero iniziati ad
ottobre 2008 (cfr. verbale 3, pagg. 3-5); che, in ulteriore contrasto con ciò,
egli ha dichiarato di essere espatriato ancor prima dell'irruzione al suo
domicilio (cfr. verbale 2, pagg. 2 e 5);
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che nel suo ricorso non ha fornito alcuna spiegazione circa le varie
contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata;
che, infine, a prescindere dal fatto se sono ancora attuali i motivi del
ricorrente, il timore di essere ucciso a causa dei tumulti in patria, ossia da
terzi, non costituisce manifestamente un'azione suscettibile di giustificare
una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non
v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità
in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della già Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è attualmente
caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti
che egli è ancora giovane ed ha una discreta formazione scolastica (cfr.
verbale 1, pagg. 2 seg.; verbale 2, pag. 3);
che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, ossia una
zia materna (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.; verbale 2, pag. 4); che, pertanto,
anche alla luce del fatto che il suo racconto è stato ritenuto come
inverosimile, si può partire dal presupposto che disponga ancora dei
genitori e di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare per
reintegrarsi nella società nigeriana;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: