Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2996/2008
Sentenza del 20 giugno 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Maurice Brodard, Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, alias
C._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 aprile 2008 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino turco di etnia curda ed originario di D._______,
nella provincia di E._______, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera
in data 16 giugno 2007.
Interrogato sui motivi d'asilo il 21 giugno 2007 ed il 17 marzo 2008, egli
ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo di aver lasciato
definitivamente la Turchia nel 1996 in quanto accusato, sin dal 1994, di
aver aiutato i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK)
dando loro rifugio. Egli, insieme ad altre persone del suo villaggio,
sarebbe stato portato presso un posto militare per essere interrogato,
luogo dove sarebbe pure stato torturato. Susseguentemente, l'interessato
sarebbe stato regolarmente sotto sorveglianza e delle persone,
spacciandosi per guerriglieri del PKK, si sarebbero frequentemente
recate da lui per chiedergli aiuto e tentare, così facendo, di farlo cadere in
trappola. Egli sarebbe ancora stato arrestato e, in un'altra occasione,
imprigionato per venti giorni come pure torturato. I militari gli avrebbero
chiesto, con insistenza, di eseguire la funzione di protettore del villaggio.
Dopo la sua scarcerazione, la sua casa sarebbe stata incendiata,
costringendo l'interessato a recarsi a F._______, ove egli avrebbe
organizzato l'espatrio verso l'Europa.
Assieme alla moglie ed i figli, il richiedente avrebbe soggiornato dal 1996
al 2001 in Germania e, posteriormente ad una decisione negativa in
merito alla domanda d'asilo ivi inoltrata, si sarebbe recato solo in Italia,
dove avrebbe pure domandato asilo. Dopo aver ricevuto una decisione
negativa al riguardo da parte delle autorità italiane, sarebbe giunto in
Svizzera il 16 giugno 2007 con lo scopo di chiedere asilo.
B.
Avendo minacciato di suicidarsi in data 22 giugno 2007, l'interessato è
stato ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale di G._______,
rimanendovi per quasi cinque mesi (cfr. agli atti A 7/1, A 19/5, A 27/1, A
30/1 e A 51/5).
C.
Dopo aver concesso il diritto di essere sentito in merito al rinvio
preventivo verso l'Italia giusta l'abrogato art. 42 cpv. 2 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 a seguito della modifica del 16 dicembre
2005 (LAsi, RU 2006 4745), ed aver ottenuto l'accettazione di tale stato di
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riprendere l'interessato sul suo territorio, l'UFM, con decisione del
18 dicembre 2007, ha pronunciato il rinvio preventivo del richiedente
verso l'Italia.
D.
Il 21 dicembre 2007, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione
dell'UFM.
E.
In data 27 dicembre 2007, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una
risposta al ricorso. Il 3 gennaio 2008, detto Ufficio ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
Il Tribunale, con sentenza del 1° febbraio 2008, ha rilevato che la
decisione impugnata violava il diritto federale, il vecchio art. 42 cpv. 2
LAsi essendo stato abrogato con effetto al 31 dicembre 2007 e non più
applicabile al 1° gennaio 2008 e, inoltre, facendo difetto nel caso del
ricorrente l'applicazione dell'art. 34 LAsi che presuppone di il compimento
di un'audizione sui motivi d'asilo giusta gli art. 29 e 30 LAsi. Di
conseguenza, la decisione impugnata è stata annullata e l'incarto
ritornato all'UFM affinché completasse l'istruttoria e pronunciasse una
decisione rispettosa dei considerandi contenuti nella sentenza
dell'autorità di ricorso.
G.
Il 17 marzo 2008, il ricorrente è stato sentito in merito ai motivi d'asilo
conformemente all'art. 29 cpv. 4 LAsi.
H.
Con decisione del 4 aprile 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ai
sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi. Detto Ufficio ha altresì pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Turchia,
siccome lecita esigibile e possibile.
I.
Contro quest'ultima decisione dell'UFM, l'interessato è nuovamente
insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale in data 7 maggio
2008. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione
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dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la trasmissione degli atti all'UFM
affinché accerti in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente
rilevanti. Egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
J.
Con decisione incidentale del 15 maggio 2008, il Tribunale ha comunicato
al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ai sensi
dell'art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ha rinunciato a prelevare un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali.
K.
Il medesimo giorno, il Tribunale ha trasmesso il ricorso all'UFM e l'ha
invitato ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 16 giugno 2008. Detto
Ufficio, con scritto del 13 giugno 2008, ha proposto la reiezione del
gravame.
L.
Il 2 luglio 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine per
introdurre l'atto di replica. Tale atto è stato presentato dall'insorgente in
data 11 luglio 2008.
M.
Con successivo scritto del 12 agosto 2008, il ricorrente ha inoltrato al
Tribunale, quale mezzo di prova da versare agli atti, un'"informativa"
rilasciata a suo dire dall'Ufficio del Capo Quartiere del Municipio di
H._______, con relativa traduzione in italiano.
N.
Il 14 agosto 2008, il Tribunale ha trasmesso copie dello scritto precitato e
dei documenti allegati all'autorità inferiore impartendole un termine al
28 agosto 2008 per un'eventuale presa di posizione. Il 26 agosto 2008,
l'UFM ha presentato le sue osservazioni.
O.
Con scritto del 3 ottobre 2008, il lic. iur. Mario Amato del Soccorso
operaio svizzero (SOS) ha comunicato al Tribunale di non rappresentare
più il ricorrente, producendo copia della dichiarazione di revoca di
mandato datata e firmata dall'insorgente medesimo.
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P.
Tramite ordinanza dell'8 marzo 2011, visti segnatamente i bisogni di
causa, il tempo trascorso dall'inoltro del gravame ed affinché l'autorità di
ricorso fosse a conoscenza dell'attuale stato di salute del ricorrente,
codesto Tribunale ha concesso all'insorgente un termine al 23 marzo
2011 per produrre un eventuale certificato medico attuale e circostanziato
relativo al suo stato di salute, come pure per indicare quali ostacoli si
opporrebbero attualmente dal profilo di eventuali trattamenti medici ad un
rinvio nel suo Paese d'origine.
Q.
Il 18 marzo 2011 il ricorrente ha trasmesso all'UFM il rapporto medico
datato 14 marzo 2011 dei Dr. Med. I._______ e J._______,
dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale. Il 22 marzo 2011,
l'autorità di prima istanza ha inviato tali documenti alla scrivente autorità.
R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro
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di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza
(art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57,
consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011,
no. 2.2.6.5).
2.2. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine
dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della
sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della
situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-5579 del 1° aprile 2010 consid.
1.4 e giurisprudenza citata).
2.3. Circa le censure relative alle osservazioni della rappresentante
dell'opera assistenziale a cui fa riferimento il ricorrente e che ha allegato
al ricorso, si osserva che non si evince dagli atti alcuna irregolarità circa
l'interrogatorio del 17 marzo 2008 e che, la rappresentante medesima,
nella lettera indirizzata all'UFM il 18 marzo 2008, ha meramente ricordato
lo stato di salute del ricorrente ed ha semplicemente proposto l'entrata in
materia della domanda d'asilo presentata dallo stesso, allorché se vi
fossero realmente state irregolarità durante l'audizione avrebbe potuto
menzionarle nel suo scritto (cfr. A 58/1). Pertanto, non si può ritenere
ch'ella non abbia avuto accesso agli atti o che non abbia avuto modo di
riempire il suo compito.
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono
rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
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politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà
riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)
d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. Giursiprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a;
GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citate).
Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore
di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione
ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove
persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr.
GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11).
Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e
sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta
probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono
sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche
che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004
n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 segg.). In virtù del
principio della sussidiarietà della protezione internazionale in relazione
alla protezione nazionale, inoltre, il riconoscimento della qualità di
rifugiato presuppone che la persona interessata non possa ottenere
sufficiente protezione in Patria (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2). Infine, tra
la fuga dal Paese di origine o di residenza e le persecuzioni subite,
rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussistere un nesso
temporale e causale.
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
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allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23 e GICRA 2005 n. 21,
consid. 6.1).
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti
i motivi d'asilo invocati dal richiedente. In primo luogo, le sue allegazioni
divergerebbero su punti essenziali e risulterebbero incompatibili con
l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, avendo in particolare il
richiedente dichiarato di aver subito pesanti torture unicamente in
occasione della seconda audizione, sebbene nel corso della prima
audizione gli sarebbero state offerte diverse possibilità per esporre i
motivi che fondavano la sua domanda d'asilo. Inoltre, contrariamente a
quanto inizialmente dichiarato, non avrebbe più raccontato che persino il
padre sarebbe stato torturato dalle autorità turche e deceduto a causa
delle stesse, e questo benché in occasione dell'audizione sui motivi
d'asilo del 17 marzo 2008 gli era stato chiesto esplicitamente se altre
persone della sua famiglia avevano subito trattamenti analoghi ai suoi. Il
richiedente avrebbe per di più affermato che la sua casa era stata
incendiata soltanto dopo varie sollecitazioni in relazione alle generiche
allegazioni circa le discriminazioni che egli avrebbe vissuto quale curdo in
Turchia. Al riguardo, l'autorità di prima istanza ha considerato che se tale
avvenimento fosse stato reale, il richiedente non avrebbe omesso di
presentarlo come un motivo principale della sua domanda d'asilo durante
la prima audizione. In secondo luogo, l'UFM ha rilevato che il richiedente
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avrebbe fatto unicamente valere dei motivi successi prima della sua
partenza dalla Turchia, avvenuta nel 1996. Inoltre, considerato che nel
frattempo vi sarebbe stato in Turchia un cambiamento rispetto alla prassi
dell'autorità turche per quel che concerne i protettori dei villaggi, poiché
infatti i militari stazionati nelle regioni orientali di detto Stato non
costringerebbero più i curdi a svolgere un tale compito, il motivo asserito
dal richiedente riguardo alle pressioni subite al fine di esercitare tale
funzione, oltre che non costituire una misura statale abbastanza intensa,
non sarebbe nemmeno più d'attualità. In terzo luogo, l'UFM ha ricordato
che la situazione generale nella quale si trova la minoranza curda in
Turchia, la quale aveva peraltro subito un'evoluzione positiva dal 2001,
non sarebbe più di per sé sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato
e che, pertanto, i pregiudizi o i relativi timori addotti dal richiedente nel
quadro della sua domanda, non permetterebbero di concludere alla
presenza di un timore fondato di persecuzione determinante in materia
d'asilo. Di conseguenza, non adempiendo ai requisiti della qualità di
rifugiato si sensi dell'art. 3 LAsi, al richiedente non sarebbe neppure
applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento, la
cui esecuzione sarebbe inoltre ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile, ritenuto che non vi sarebbero né indizi circa il rischio di
esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né motivi relativi alla situazione
politica ed economica del Paese d'origine, o altri motivi relativi al
ricorrente, con particolare riferimento al suo stato di salute, o dal punto di
vista tecnico e pratico, che si opporrebbero a tale esecuzione.
4.2. Nell'atto di ricorso, l'insorgente sottolinea sostanzialmente che a torto
l'UFM avrebbe considerato le sue allegazioni contraddittorie, poiché in
realtà egli avrebbe semplicemente narrato un fatto accadutogli soltanto in
occasione della prima audizione e non della seconda, e viceversa. Il
ricorrente rievoca pure le sue condizioni psichiche al momento dell'inoltro
dalla domanda d'asilo in Svizzera, ricordando altresì che egli avrebbe
beneficiato di cure di tipo psicologico allorché si trovava ancora in Italia e
che, il giorno successivo alla prima audizione in Svizzera, egli sarebbe
stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale, ove sarebbe
rimasto per circa cinque mesi. In siffatte condizioni, l'insorgente ritiene
che sarebbe comprensibile che egli abbia omesso di riferire certi
elementi, facendo pure riferimento alla capacità probatoria ridotta da
attribuire alla prima audizione nel quadro della procedura d'asilo. Egli
considera nondimeno che la sua descrizione dei maltrattamenti subiti, in
particolare durante la prigionia, è da considerare verosimile e che, tutt'al
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Pagina 10
più, l'UFM avrebbe dovuto approfondire dette dichiarazioni e non, come
invece avrebbe fatto, passare direttamente alle circostanze della
liberazione. Il ricorrente censura un apprezzamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti, riferendosi peraltro alla nota della rappresentante
dell'opera assistenziale relativa allo svolgimento dell'audizione e del
comportamento del funzionario dell'UFM incaricato di svolgere detto
interrogatorio, nota che l'insorgente ha prodotto assieme all'atto di
ricorso. In particolare, dagli appunti della rappresentante dell'opera
assistenziale risulterebbe che ella non avrebbe potuto accedere a tutto
l'incarto e che il funzionario avrebbe "un po' sorvolato i motivi d'asilo"
nonché l'avrebbe messa alle strette dopo che, conformemente ai disposti
di legge, avrebbe cominciato a porre le sue domande in relazione al
racconto del richiedente (cfr. documento prodotto dal ricorrente il
7 maggio 2008). Quanto alla ritenuta mutazione della situazione per i
curdi in Turchia, il ricorrente ritiene che contrariamente a quanto
arbitrariamente osservato dall'UFM, questa non si sarebbe notevolmente
modificata a favore dei medesimi, fornendo al riguardo un articolo stampa
del 17 aprile 2008 tratto da un sito internet e riportante l'arresto di 13
giornalisti curdi nel sud-est della Turchia. Di conseguenza, anche sul
punto dei rischi a cui si esporrebbe in caso di rientro in patria, l'insorgente
conclude che l'autorità di prima istanza sarebbe intercorsa in un
accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti. Infine, ritenuto
appunto il rischio di essere nuovamente ed abusivamente imprigionato
nonché torturato in caso di ritorno nel suo Paese d'origine e considerate
le poche persone in loco facenti parte della sua rete famigliare, come
pure il suo stato di salute, egli considera che l'esecuzione
dell'allontanamento violerebbe l'art. 3 CEDU e non potrebbe quindi
essere, al momento, ragionevolmente esigibile.
4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non
conterrebbe fatti o mezzi di prova atti a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata. Circa le censure in relazione sullo
svolgimento della seconda audizione del 17 marzo 2008, detto Ufficio ha
precisato che non vi sarebbero state irregolarità e che l'interrogatorio si
sarebbe svolto in modo corretto, la rappresentante avendo peraltro avuto
la possibilità di porre le domande desiderate, come pure di consultare gli
atti di causa che ella avrebbe restituito di sua iniziativa.
4.4. In replica, l'insorgente ha confermato le considerazioni e le
conclusioni avanzate nell'atto ricorsuale, ribadendo che le osservazioni
redatte in sede di prima istanza dalla rappresentante dell'opera
assistenziale confermerebbero la carenza di istruttoria su alcuni
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passaggi. Egli riafferma inoltre che il fatto che l'auditore abbia limitato
l'accesso agli atti alla rappresentante in ragione che la stessa dipendeva
dalla stessa organizzazione da cui dipendeva il rappresentante del
ricorrente violerebbe importanti regole di procedura, posto che il
rappresentante o patrocinatore dell'insorgente non può comunicare al
rappresentante dell'opera assistenziale informazioni relative alla
procedura.
4.5. Il 12 agosto 2008, il ricorrente ha prodotto un documento emesso a
suo dire dall'Ufficio del Capo Quartiere del Municipio di H._______, il
quale attesterebbe che l'insorgente è stato oggetto di interrogatori da
parte delle autorità statali turche in relazione al sospetto di fornire aiuto ai
guerriglieri del PKK, come pure che egli sarebbe scappato in Europa in
data 1996 e tuttora vi risiederebbe. Detto documento confermerebbe,
secondo il ricorrente, quanto già dichiarato nel quadro della sua domanda
d'asilo.
4.6. Invitato ad esprimersi in merito a tale mezzo di prova, l'UFM ha
osservato che detto documento non potrebbe giustificare una modifica
della sua posizione, in sostanza poiché si riferirebbe ad interrogatori che
l'insorgente avrebbe subito sino al 1996 e che erano già stati trattati ed
esaminati dall'autorità medesima nella decisione impugnata che li aveva
peraltro considerati irrilevanti. Esso non sarebbe pertanto atto ad influire
sulla decisione. Di conseguenza, l'autorità di prima istanza ha riproposto
di respingere il gravame.
5.
5.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso. In concreto, egli non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti
addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda
d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
5.2. In particolare, il ricorrente ha fornito dichiarazioni piuttosto generali
circa i suoi motivi d'asilo, asserendo inizialmente di essere stato accusato
di aver ospitato guerriglieri nel suo giardino, come pure che i militari gli
avrebbero detto della cose, lo avrebbero offeso con delle ingiurie
indicibili, senza menzionare né catture né torture subite (cfr. verbale di
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Pagina 12
audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). All'esplicita domanda riguardo ad
eventuali arresti da parte di militari, egli ha semplicemente risposto
affermativamente, dicendo che succedeva di essere arrestato e trattenuto
per quattro o cinque giorni (cfr. ibid.). Per contro, per quanto attiene il
periodo ed il numero esatti di tali arresti, è riuscito unicamente a
menzionarne l'anno, ovvero il 1996, e che gli arresti sarebbero avvenuti
due o tre volte, raccontando peraltro che, in queste occasioni, veniva
accusato di essere terrorista e gli veniva riferito che il suo nome era ormai
nella lista (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). Invitato a
menzionare altri motivi che l'avrebbero spinto a lasciare la Turchia, egli si
è limitato ad asserire, in modo sempre alquanto generico, che il semplice
fatto di essere curdo era nel suo Paese un reato e causa di
discriminazione. Solamente alla diretta domanda su eventuali altri
avvenimenti successi in patria oltre a quelli raccontati, il ricorrente ha
aggiunto che dopo la sparatoria tra i guerriglieri e militari, quest'ultimi
avrebbero distrutto la sua casa, incendiandola, e che anche il padre
sarebbe stato torturato ed in seguito deceduto, ritenendo quale
responsabile di questa morte lo Stato turco (cfr. verbale di audizione del
21 giugno 2007, pag. 6). Interrogato il 17 marzo 2008, ovvero dopo ben
quattro mesi dalla sua degenza presso la Clinica psichiatrica di
G._______ e allorché beneficiava ormai da tempo di un seguito
farmacologico e psicologico (cfr. certificato medico dell'8 febbraio 2008
[A 51/5]) egli è stato di nuovo alquanto confuso e vago circa le pressioni
che avrebbe ricevuto da parte dei collaboratori dello Stato, che egli ha
peraltro descritto, alternativamente, come "altre organizzazioni",
"Hezbollah" o "Civili, quelli della narcotici" (cfr. verbale di audizione del
17 marzo 2008, pag. 2). Si osserva pure che alle domande su cosa
centrassero i narcotici e reso attento al fatto che l'autorità aveva bisogno
di capire di cosa egli stesse parlando, l'interessato ha semplicemente
risposto che il tutto aveva a che fare con i narcotici e che questo fatto era
molto importante, che, riprendendo le dichiarazioni dell'insorgente, "(..) in
Turchia ci sono diversi casi, nel senso di persone sparite nel nulla. Questi
collaboratori dello Stato vengono e ti fanno delle domande, ma in realtà
non sono delle forze dell'ordine, ma collaboratori", precisando
susseguentemente che si trattava di collaboratori dello Stato (cfr. verbale
di audizione del 17 marzo 2008, pagg. 2 seg.). Questo Tribunale rileva
altresì delle contraddizioni circa le date durante le quali sarebbe stato
perseguitato e minacciato dagli agenti statali. In effetti, l'insorgente, nel
corso della prima audizione, ha dichiarato nel corso della prima audizione
che gli eventi alla base della sua domanda d'asilo erano avvenuti nel
1996, raccontando per contro, in occasione della seconda audizione, che
le pressioni sarebbero già iniziate nel 1992 (cfr. verbali di audizione del
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21 giugno 2007, pag. 6 e del 17 marzo 2008, pagg. 2 seg.). Oltre a ciò,
già durante la prima audizione, egli aveva affermato di non aver mai
avuto problemi con i militari e questo fino a quando ci fu una sparatoria e
qualcuno sparò sui militari, ovvero nel 1996 (cfr. verbale di audizione del
21 giugno 2007, pag. 6). Si constatano pure delle contraddizioni in
relazione al momento in cui egli si sarebbe recato a F._______ come
pure circa il tempo ch'egli avrebbe trascorso in tale località. Infatti,
l'insorgente ha dichiarato in un primo tempo che sarebbe andato a
F._______ nel 1996 e che vi sarebbe rimasto due o tre settimane, mentre
invece, in un secondo tempo, che si sarebbe recato a F._______ nel
1994 rimanendovi per un anno presso una zia paterna e che vi sarebbe
poi tornato ancora nel 1996 per procurarsi i documenti necessari
all'espatrio (cfr. verbali di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6 e del
17 marzo 2008, pagg. 4 seg.). Interrogato sugli eventi che aveva asserito
in conclusione della prima audizione, ovvero il fatto che la sua casa
sarebbe stata bruciata, egli ha semplicemente raccontato che questo
fatto sarebbe avvenuto nel 1996 quando si sarebbe rifiutato di fare il
protettore del villaggio e che al momento dell'incendio egli si trovava in
casa e che questa si sarebbe incendiata a causa degli spari (cfr. verbale
di audizione del 17 marzo 2008, pag. 5). Per contro, per quanto concerne
la dichiarazione iniziale circa il fatto che anche il padre sarebbe stato
torturato, ed in seguito deceduto, dai militari, si ricorda che l'insorgente
non ha dichiarato questo fatto nel corso della seconda audizione e
sebbene gli è stato espressamente domandato se c'erano altri membri
della sua famiglia che avevano avuto problemi come quelli del richiedente
(cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 5). Al riguardo ed
interrogato sulle ragioni di tale omissione nel quadro della seconda
audizione, il ricorrente si è limitato a rispondere che non avrebbe più
menzionato le torture e la morte del padre, poiché se si sarebbe messo a
raccontare tutto quel che aveva vissuto ci sarebbero voluti due o tre
giorni (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 8). Ora, tale
giustificazione risulta alquanto insensata, considerato, come già illustrato
poc'anzi, che gli era stata posta la domanda specifica su eventuali simili
eventi vissuti dai suoi famigliari, e meglio mostra ancor più, considerato
peraltro l'evento drammatico quale la perdita di un genitore, che
l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile il suo racconto. Infine, il
ricorrente non ha fatto altro che cercare di giustificare alcune delle
incoerenze e lacune osservate in sede di seconda audizione – come il
fatto di mai aver asserito, o neppure perlomeno menzionato, di essere
stato torturato in occasione della prima audizione o sulle date in cui
sarebbe stato trattenuto dalla polizia – con dei problemi di memoria (cfr.
audizione del 17 marzo 2008, pag. 9). Alla luce delle già lacune e
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contraddizioni sovraesposte, tale spiegazione risulta ben poco plausibile.
Che per le stesse ragioni, il mezzo di prova prodotto dal ricorrente,
peraltro costituito da una semplice dichiarazione, con un timbro
difficilmente leggibile e peraltro di dubbia autenticità, non potrebbe
portare ad una valutazione diversa del casi in disamine.
5.3. A prescindere dal fatto che il ricorrente non sia riuscito a rendere
verosimile l'asserita qualità di rifugiato, codesto Tribunale osserva ad ogni
modo che, sebbene egli sia stato probabilmente interrogato a diverse
occasioni in merito ad eventuali accuse di sostegno al PKK, i cui ultimi
eventi risalirebbero comunque al 1996, non si evince dagli atti che sia mai
stato veramente ed ufficialmente accusato o condannato al riguardo, né
che esso sia schedato politicamente (cfr. al riguardo DTAF 2010/9 e
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7287/2007 del
3 novembre 2010) o che vi sarebbero effettivamente delle procedure a
suo carico, ricordando peraltro quanto appena esposto circa
l'inverosimiglianza delle torture subite da lui e/o dal padre.
Pertanto, in tali circostanze e sebbene il Tribunale non neghi le difficoltà,
per persone di etnia curda, a vivere ed esercitare i propri diritti in Turchia,
non vi sono indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento per il ricorrente di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.4. Di conseguenza, il ricorso, sul punto di questione dell'asilo, destituito
d'ogni minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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Codesto Tribunale è tenuto a confermare l'allontanamento.
7.
L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto,
anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il
quale l'esecuzione deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste
condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83
cpv. 1 LStr).
7.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18
consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU).
Nel caso in esame, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del
divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, trattandosi della liceità di un allontanamento – in casu in Turchia –
compatibilmente con lo stato di salute di un richiedente, la CRA e questo
Tribunale ha ritenuto e ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale che regna
in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le
disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110
e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze
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mediche nel Paese d'origine o di provenienza non costituiscono
incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.
Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte,
nemmeno l'eventuale riduzione, anche in maniera significativa,
dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal
nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU.
Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici, un
siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. GICRA 1993 n. 38 pag. 274
segg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio
2008 nel caso N. c/. Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42).
Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni che
verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato
di un trattamento contrario alle disposizioni citate poc'anzi. In altri termini,
il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni
non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.2.1. In particolare, le persone che possono prevalersi di questa
disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a
causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro
salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle cure mediche essenziali
e al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle
condizioni minime di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e
relativi riferimenti).
La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di
base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel
rispetto della dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003
n. 24 consid. 5b.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berna
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2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della
suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in
uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera, ed un diritto
d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche,
sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute,
per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel
Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle
elvetiche. Non è quindi sufficiente che – per ammettere l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento – un trattamento medico prescritto
sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese
d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali
possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello
straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è
ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-2478/2007 del 2 settembre 2010 consid. 8.2 e
D-3407/2006 dell'8 luglio 2008).
7.2.2. Nel caso in narrativa si tratta dunque di esaminare, con riferimento
ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il
carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto
della situazione che vige attualmente in Turchia, da un lato, e la sua
situazione personale, dall'altro.
7.2.2.1 Innanzitutto, come noto, in Turchia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Inoltre, secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale (cfr. al
riguardo anche le decisioni del Tribunale amministrativo federale
D-4425/2006 del 12 febbraio 2009; D-7311/2006 congiunta con
D-4021/2006 del 7 maggio 2008; D-4727/2006 del 21 gennaio 2008;
D-6901/2006 del 7 dicembre 2007 relative a patologie psichiche), in
Turchia, anche gravi malattie psichiche con un complesso quadro
patologico possono essere curate in tutti i nosocomi con reparti
psichiatrici, nei quali sono pure presenti i medicamenti neurolettici
necessari.
7.2.2.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente era stato
ricoverato a seguito di un tentato suicidio in data 22 giugno 2007 (cfr. agli
atti A 19/5) e che, nel corso dei primi mesi della sua degenza, persisteva
un forte stato di stress legato alla decisione in merito alla sua richiesta
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d'asilo, come pure un alternare di stati d'animo tra serenità e momenti di
disperazione in cui egli verbalizzava ideazione suicidale con progettualità
(cfr. A 19/5, A 27/1). Risulta altresì dal rapporto medico dell'8 febbraio
2008 del Servizio psico-sociale di Lugano, prodotto all'autorità di prima
istanza dall'interessato medesimo (cfr. A 51/5), che il ricovero era
terminato il 13 novembre 2007 e che, dal 22 novembre 2007, egli
beneficiava di un seguito psicologico ambulatoriale, dal punto
farmacologico e composto da colloqui regolari. La diagnosi risultava
essere disturbo dell'adattamento con manifestazioni miste, ansiose e
depressive (F 43.25) e vittima di crimine o terrorismo (Z 65.4). Quanto al
suo stato attuale, risulta dal recente rapporto medico del 14 marzo 2011,
prodotto in data 18 marzo 2011 su richiesta della scrivente autorità, che
dall'ultimo rapporto medico dell'8 febbraio 2008 vi è stato un
miglioramento progressivo del quadro iniziale e che, attualmente, il
ricorrente beneficia di una presa a carico psichiatrica ambulatoriale
integrata ad attività socio-terapiche nonché presenta un quadro di
discreto equilibrio psichico. Infine, secondo i medici I._______ e
J._______, il ricorrente risulta attualmente in grado di affrontare il viaggio
nel Paese d'origine e non vi sarebbero neppure elementi di carattere
medico che si oppongano al proseguimento del trattamento psichiatrico
ambulatoriale nel Paese di provenienza.
Considerato quanto esposto, codesto Tribunale ritiene che dal punto di
vista medico, nulla osta attualmente all'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato verso la Turchia e che, comunque, egli potrà indirizzarsi
alle competenti autorità elvetiche per informarsi sulle possibilità di
un'eventuale presa a carico, totale o parziale, delle cure mediche durante
i primi tempi del suo rientro nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d
LAsi e 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
dell'11 agosto 1999 [Oasi 2, RS 142.312]).
Infine, quo alla situazione personale del ricorrente, per quanto egli si trovi
in Svizzera dal 2007 e sebbene in un primo tempo il suo ritorno in patria
comporterà un certo impegno per adattarsi, non dovrebbe avere la
conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un
reinserimento nella società turca. Si ricorda infatti che il ricorrente è
ancora giovane e, circa la sua situazione professionale, egli stesso ha
dichiarato di possedere una formazione di piastrellista, attività che
avrebbe esercitato per qualche anno (cfr. verbale di audizione del 21
giugno 2007, pag. 3). Inoltre, oltre alla sua lingua madre (il curdo), si
esprime perfettamente in turco e possiede buone conoscenze della lingua
italiana e conoscenze di base del tedesco (cfr. verbale di audizione del
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21 giugno 2007, pag. 3). Dai verbali di audizione emerge pure che in
patria vivono ancora la madre e due fratelli, come pure che avrebbe
vissuto in Turchia dalla nascita fino all'età di 26 anni (cfr. verbale di
audizione del 21 giugno 2007, pagg. 1 e 4).
7.2.2.3 In siffatte circostanze, sono tutt'ora adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine, tanto più che, come già evidenziato, egli potrà, se necessario,
richiedere un adeguato aiuto al ritorno giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
Di conseguenza, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata
ragionevolmente esigibile.
7.3. Non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
per il che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il
ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima
istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per quanto non concerne
persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione
presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art.
83 lett. d cifra 1LTF).
La presente sentenza è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: